Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/08/2020, n. 17861
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Testo completo
e CW'") B6 ORDINANZA sul ricorso 14161-2019 proposto da: M R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GEPPE DI BARTOLO
22, presso lo studio dell'avvocato D C, rappresentata e difesa dall'avvocato A S;
- ricorrente -
contro
B G M, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO DELITALA, CORRADO PALICI DI SUNI;
- controrkorrente - avverso la sentenza n. 81/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SRI, depositata il 18/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA
E RAGIONI DELLA DECISIONE B N è destinataria, in base al testamento pubblico del coniuge M L, deceduto il 17 aprile 2004, di un legato in sostituzione di legittima. Il legato sostitutivo ha per oggetto il diritto di usufrutto vitalizio su un terreno compreso nell'eredità. Il coniuge legittimario, legatario in base al testamento, con raccomandata del 28 febbraio 2005 indirizzata all'erede universale, si esprime tramite procuratore generale in questi termini: «Le disposizioni testamentarie [...], nel disporre in suo favore come erede universale ledono la quota di legittima spettante di diritto alla signora B quale coniuge del sig. M, che ammonta alla metà del patrimonio del defunto. Tali disposizioni, pertanto, saranno soggette a riduzione nei limiti del consentito come previsto per legge». In data 22 luglio 2007 la B muore e suo unico erede è, in base a testamento olografo, B Gesuino, il quale, nella suddetta qualità di unico erede di B N, dichiara formalmente di rinunciare al legato sostitutivo disposto dal M in favore della sua dante causa. Tale dichiarazione è resa con raccomandata del 18 marzo 2008 diretta all'erede universale. A tale dichiarazione è seguita la domanda di riduzione delle disposizioni testamentaria di M L, proposta da B Gesuino nei confronti di Murru Rosanna dinanzi al Tribunale di Sassari. Il tribunale ha accolto la domanda e ha attribuito all'erede della legittimaria una quota di comproprietà del terreno caduto nella successione. Ric. 2019 n. 14161 sez. M2 - ud. 11-06-2020 -2- Proposta impugnazione da parte di Murru Rosanna, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado. La corte di merito ha riconosciuto che la lettera del 28 febbraio 2005 (quella spedita in vita della legittimaria) conteneva l'univoca rinuncia al legato sostitutivo ordinato in favore del coniuge nel testamento pubblico di M L;
a tale argomento essa ha aggiunto che, in ogni caso, la rinuncia era stata reiterata con la lettera del 18 marzo 2008, allorché l'erede della legittimaria aveva formalmente rinunciato al legato in sostituzione di legittima disposto in favore della propria dante causa nel testamento di M L. Per la cassazione della sentenza Murru Rosanna propone ricorso sulla base di due motivi. B Gesuino Mario resiste con controricorso. La causa, su conforme proposta del relatore, è stata fissata per l'adunanza camerale dinanzi alla sesta sezione civile della Corte. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 551, 649, 553 e ss. c.c. Il ricorrente sostiene, da un lato, che la dichiarazione fatta in vita dalla B non conteneva una univoca rinuncia al legato in sostituzione di legittima, non essendo la stessa dichiarazione incompatibile con la volontà di trattenere il legato e pretendere la legittima, dall'altro, che la dichiarazione successiva, proveniente dall'erede della legittimaria, era irrilevante, in quanto riferita a legato avente ad oggetto un diritto (quello di usufrutto) che si era estinto con la morte della legataria. «Se da
GEPPE DI BARTOLO
22, presso lo studio dell'avvocato D C, rappresentata e difesa dall'avvocato A S;
- ricorrente -
contro
B G M, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO DELITALA, CORRADO PALICI DI SUNI;
- controrkorrente - avverso la sentenza n. 81/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SRI, depositata il 18/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA
E RAGIONI DELLA DECISIONE B N è destinataria, in base al testamento pubblico del coniuge M L, deceduto il 17 aprile 2004, di un legato in sostituzione di legittima. Il legato sostitutivo ha per oggetto il diritto di usufrutto vitalizio su un terreno compreso nell'eredità. Il coniuge legittimario, legatario in base al testamento, con raccomandata del 28 febbraio 2005 indirizzata all'erede universale, si esprime tramite procuratore generale in questi termini: «Le disposizioni testamentarie [...], nel disporre in suo favore come erede universale ledono la quota di legittima spettante di diritto alla signora B quale coniuge del sig. M, che ammonta alla metà del patrimonio del defunto. Tali disposizioni, pertanto, saranno soggette a riduzione nei limiti del consentito come previsto per legge». In data 22 luglio 2007 la B muore e suo unico erede è, in base a testamento olografo, B Gesuino, il quale, nella suddetta qualità di unico erede di B N, dichiara formalmente di rinunciare al legato sostitutivo disposto dal M in favore della sua dante causa. Tale dichiarazione è resa con raccomandata del 18 marzo 2008 diretta all'erede universale. A tale dichiarazione è seguita la domanda di riduzione delle disposizioni testamentaria di M L, proposta da B Gesuino nei confronti di Murru Rosanna dinanzi al Tribunale di Sassari. Il tribunale ha accolto la domanda e ha attribuito all'erede della legittimaria una quota di comproprietà del terreno caduto nella successione. Ric. 2019 n. 14161 sez. M2 - ud. 11-06-2020 -2- Proposta impugnazione da parte di Murru Rosanna, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado. La corte di merito ha riconosciuto che la lettera del 28 febbraio 2005 (quella spedita in vita della legittimaria) conteneva l'univoca rinuncia al legato sostitutivo ordinato in favore del coniuge nel testamento pubblico di M L;
a tale argomento essa ha aggiunto che, in ogni caso, la rinuncia era stata reiterata con la lettera del 18 marzo 2008, allorché l'erede della legittimaria aveva formalmente rinunciato al legato in sostituzione di legittima disposto in favore della propria dante causa nel testamento di M L. Per la cassazione della sentenza Murru Rosanna propone ricorso sulla base di due motivi. B Gesuino Mario resiste con controricorso. La causa, su conforme proposta del relatore, è stata fissata per l'adunanza camerale dinanzi alla sesta sezione civile della Corte. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 551, 649, 553 e ss. c.c. Il ricorrente sostiene, da un lato, che la dichiarazione fatta in vita dalla B non conteneva una univoca rinuncia al legato in sostituzione di legittima, non essendo la stessa dichiarazione incompatibile con la volontà di trattenere il legato e pretendere la legittima, dall'altro, che la dichiarazione successiva, proveniente dall'erede della legittimaria, era irrilevante, in quanto riferita a legato avente ad oggetto un diritto (quello di usufrutto) che si era estinto con la morte della legataria. «Se da
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