Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 15803

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 15803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15803
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al ricorso, dagli Avv.ti G G, R P e G C, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato, in Roma, via Monte Zebio, n. 30;
-ricorrente -

contro

AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI DI USO CIVICO di BARGA (P.I.: 016506640467), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. R Z ed elettivamente domiciliata in Roma, alla v. Caio Mario, n. 27, presso lo studio dell’Avv. F M;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2989/2017 (pubblicata il 19 gennaio 2018);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2023 dal Consigliere relatore A C;
uditele conclusioni del P.G, in persona del Sostituto procuratore generale A C, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti gli Avv.ti P R, per il ricorrente, e Z R, per la controricorrente. R.G.N. 23316/2018 U.P. 06/04/2023

LOCAZIONE RITENUTO IN FATTO

1. Con atto notificato nel maggio 2014 l’Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Barga (in breve A.S.B.U.C.), sulla premessa di essere proprietaria di terreni con sovrastante fabbricato adibito ad uso rifugio alpino con adiacenti accessori (in località “Lago Santo” nel territorio del Comune di Pieve Pelago-MO) e di averli concessi in locazione, con contratto in data 3 marzo 2001 (registrato il 21 marzo 2001), al sig. B G S, titolare della ditta individuale “Rifugio M”, intimava sfratto per morosità nei confronti di quest’ultimo, citandolo dinanzi al Tribunale di Modena per il mancato pagamento dei canoni locatizi a far data dal marzo 2013, chiedendo la conseguente convalida dello sfratto. L’intimato si costituiva opponendosi all’invocata convalida, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto della legittimazione sostanziale e processuale dell’intimante e, nel merito, contestava che, nella fattispecie, tra le parti fosse intercorso un effettivo contratto di locazione, trattandosi, piuttosto, di un atto di concessione di beni immobili appartenenti al demanio civico. Il giudice, provvedendo sulla relativa istanza dell’intimante, emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, con riserva dell’esame delle eccezioni del convenuto-opponente. Previo mutamento del rito, il giudizio proseguiva nel merito e veniva definito dal Tribunale adito con sentenza n. 222/2017 di accoglimento della domanda attorea per grave inadempimento dell’intimato conduttore.

2. Decidendo sul gravame interposto dal citato Ballestri e nella costituzione dell’appellata A.S.B.U.C., la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 2989/2017 (pubblicata il 19 gennaio 2018), lo rigettava, confermando l’impugnata sentenza e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione la Corte felsinea disattendeva, in primo luogo, il motivo sulla contestata sussistenza della legittimazione attiva della società appellata sul presupposto che la stessa si trovava pacificamente nella disponibilità di fatto del complesso immobiliare oggetto di contratto, da cui la legittimità dell’esperibilità dell’azione di risoluzione dalla stessa intrapresa, per effetto della natura personale del rapporto di locazione. Il giudice di appello riteneva, altresì, priva di fondamento la doglianza relativa alla supposta illegittimità della delibera del Comune di Barga n. 130/1996, istitutiva dell’A.S.B.U.C., e alla sua mancata disapplicazione. La Corte di seconde cure ravvisava, poi, l’infondatezza del motivo riguardante la controversa natura del rapporto giuridico intercorso tra le parti, confermando la statuizione del primo giudice sulla corretta riconducibilità ad un contratto di locazione in virtù degli elementi che lo avevano caratterizzato e rientranti nello schema negoziale previsto dall’art. 1571 c.c. (cessione in godimento di un immobile da parte dell’ente locatore, che ne aveva la disponibilità, in favore dell’appellante dietro il versamento di un corrispettivo a titolo di canone e per un periodo di tempo convenzionalmente determinato). Infine, la Corte emiliana respingeva il motivo di appello concernente la prospettata giustificazione addotta a sostegno del mancato pagamento dei canoni, siccome insussistente.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, il B G G. Ha resistito con controricorso l’intimata A.S.B.U.C. Con ordinanza interlocutoria n. 35977/2022 la trattazione del ricorso veniva rimessa all’odierna pubblica udienza, in prossimità della quale la difesa del ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 822, 824 e 825 c.c., avuto riguardo al mancato rilievo – nell’impugnata sentenza – dell’appartenenza al demanio civico dei beni oggetto della “convenzione” da lui sottoscritta con l’A.S.B.U.C.

2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto – con riferime nto all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo rappresentato dalla qualifica di “concessione” attribuita dalle parti all’accordo del 3 marzo 2011, nonché dai presupposti del medesimo accordo esposti nelle premesse della convenzione.
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