Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2024, n. 3448

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Nel caso in cui, a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice italiano sia chiamato ad applicare la legge straniera, la liquidazione deve ispirarsi ai criteri propri di quest'ultima (purché compatibili col limite dell'ordine pubblico internazionale), non già a quelli in uso nel sistema giuridico italiano. (Nella specie - relativa al pregiudizio occorso ai familiari di un quindicenne albanese, rimasto ucciso dal colpo partito dal fucile di un cittadino italiano impegnato in una battuta di caccia in Albania - la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini della relativa liquidazione equitativa, aveva utilizzato i parametri della Tabella di Milano anziché i criteri propri della legge albanese, così come applicati nel "diritto vivente" di quell'ordinamento, imperniato sull'articolazione del danno in discorso nelle due componenti della sofferenza morale interiore e della compromissione della sfera dinamico-relazionale del soggetto, secondo la sistemazione teorica consacrata dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte Suprema albanese n. 12 del 14 settembre 2007).

Il giudice italiano che sia chiamato ad applicare la legge straniera è tenuto ad interpretarla alla stregua degli strumenti ermeneutici propri del relativo ordinamento, ivi compreso quello espresso dal formante giurisprudenziale, nella misura in cui si sia tradotto in "diritto vivente".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2024, n. 3448
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3448
Data del deposito : 6 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 Data pubblicazione 06/02/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' GIACOMO TRAVAGLINO Presidente CIVILE – FATTO ILLECITO IN DANILO SESTINI Consigliere ALBANIA – LINA RUBINO Consigliere APPLICABILITA' DELLA LEGGE ENZO VINCENTI Consigliere-Rel. ALBANESE Ud.04/12/2023 PU MARILENA GORGONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27725/2020 R.G. proposto da: GENERALI ITALIA SPA, in persona di procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell'avvocato G A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P M C;
-ricorrente-

contro

ABDURRAHMANI LIRIM, ABDURRAHMANI NAFIE, ABDURRAHMANI FATION, ABDURRAHMANI ARDITA, SAKAJ ZAKIJE, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELINA DI CATERINO e ILDA BEQO;
Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 CASARA EVELINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR Data pubblicazione 06/02/2024 presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO ZOCCA;
-controricorrenti- nonché sul ricorso incidentale proposto da: CASARA EVELINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO ZOCCA;
-ricorrente incidentale-

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona di procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell'avvocato G A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P M C;
ABDURRAHMANI LIRIM, ABDURRAHMANI NAFIE, ABDURRAHMANI FATION, ABDURRAHMANI ARDITA, SAKAJ ZAKIJE, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELINA DI CATERINO e ILDA BEQO;
-controricorrenti all'incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2256/2020, depositata l'8 settembre 2020. Udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 04/12/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI. udito l'Avvocato G A;
udito l'Avvocato CAMILLA MASTRANGELO per delega;
udito l'Avvocato NICOLA GIANCASPRO per delega;
udito l'Avvocato ALESSANDRO ZOCCA;
2 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Numero di raccolta generale 3448/2024 Generale MARIO FRESA, che si riporta alla precedente requisitoria Data pubblicazione 06/02/2024 scritta e agli atti, chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale;
assorbiti gli altri motivi.

FATTI DI CAUSA

1. – Lirim Abdurrahmani, Nafie Abdurrahmani, Fation Abdurrahmani, Ardita Abdurrahmani e Sakaj Zakije, tutti cittadini albanesi residenti in Albania, convennero in giudizio Evelino C e la Assicurazioni Generali S.p.A. al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza del decesso di un loro congiunto, all'epoca quindicenne;
decesso verificatosi in Albania il 17 ottobre 2003 per un colpo d'arma da fuoco esploso dal fucile imbracciato dal C, che ivi si trovava per una battuta di caccia, nel mentre la vittima era intenta, con il padre, a lavori agricoli sul terreno di proprietà familiare. 1.1. – L'adito Tribunale di Vicenza, con sentenza del gennaio 2018 – fatta applicazione dell'art. 651 c.p.p. a seguito della delibazione in Italia della condanna penale irrevocabile del C pronunciata con sentenza del 17 giugno 2009 dalla Corte Suprema Albanese di Tirana;
riconosciuta l'applicabilità del diritto albanese ex art. 62 delle “preleggi”;
“esclusa la rilevanza della condizione di reciprocità, in relazione alla natura dei diritti fatti valere (condizione ritenuta comunque in concreto esistente)”;
riconosciuta, altresì, l'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore ai sensi dell'art. 12, comma 10, della legge n. 157 del 1992 – ritenne il C responsabile del fatto illecito e lo condannò, in solido con il proprio assicuratore, a risarcire gli attori del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale (liquidando la somma di euro 300.000,00 in favore di ciascun genitore, nonché la somma di euro 130.266,00 in favore di 3 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 ciascuno dei due fratelli e della nonna), nonché del danno Data pubblicazione 06/02/2024 patrimoniale per spese funerarie (liquidato nell'importo di euro 7.000,00). 2. – Avverso tale pronuncia proponevano impugnazione la Generali Italia S.p.A. (già Generali Assicurazioni S.p.A.), in via principale, ed Evelino C, in via incidentale, che la Corte di appello di Venezia, con sentenza resa pubblica in data 8 settembre 2020, respingeva, confermando integralmente la decisione di primo grado. 2.1. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) era infondata la doglianza sulla mancata applicazione della legge albanese, giacché il Tribunale “ha espressamente menzionato e fatta applicazione di detta legge, a mezzo del richiamo agli artt. 625 e da 640 a 645 del codice civile albanese”;
b) era infondata anche la censura sull'omesso reperimento, da parte del primo giudice, di ulteriori fonti normative albanesi concernenti la liquidazione del danno civile risarcibile, poiché: b.1) “l'introduzione nell'ordinamento albanese della figura del danno da fatto illecito è relativamente recente”, essendo stato introdotto solo con la legge n. 7850/1994 il nuovo codice civile che disciplina la responsabilità extracontrattuale e la figura del danno non patrimoniale “è frutto di elaborazione giurisprudenziale, definitivamente sancita dalla pronuncia n. 12/2007 resa a Sezioni Unite dalla Corte Suprema albanese”;
b.2) anche il legislatore italiano, “al di fuori delle ipotesi di lesioni cosiddette micropermanenti”, non ha “ancora provveduto a disciplinare positivamente i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale, la cui quantificazione resta tutt'ora affidata alle tabelle, di elaborazione giurisprudenziale”, aventi natura di parametro equitativo;
b.3) “(i)n tale prospettiva, in assenza di una disciplina positiva, nella legislazione albanese, che possa costituire un riferimento per la liquidazione del danno ai superstiti, l'adozione 4 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 delle tabelle di Milano, lungi dal costituire la violazione dell'art. 62 Numero di raccolta generale 3448/2024 della legge 218/1995, si risolve nell'adozione di un criterio Data pubblicazione 06/02/2024 uniforme, di natura equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., che ben si giustifica in relazione alla natura dei diritti fondamentali, connessi al vincolo parentale, della cui tutela qui si controverte, e che non soggiace ad alcuna limitazione di ambito applicativo, né in relazione alla dedotta insussistenza della condizione di reciprocità (Cfr. Cass. Sez. III n. 10504 del 7.5.2009), non potendosi ipotizzare disparità di trattamento rispetto ad essi, a seconda della cittadinanza della persona o del luogo dell'evento”;
c) era condivisibile la liquidazione del danno parentale “vicina ma non coincidente con i valori massimi tabellari” ed effettuata “in concreto” tenendo conto “dell'età della vittima, quindicenne, delle modalità particolarmente drammatiche del fatto (esplosione di un colpo d'arma da fuoco nell'esercizio di un'attività ludica e nei confronti di un'adolescente intento al lavoro), della natura improvvisa della perdita, dello stretto rapporto di parentela degli odierni appellati e del conseguente repentino sconvolgimento dell'intero assetto familiare”;
d) era infondato il motivo di appello incidentale del C sul mancato riconoscimento del maggior danno per “mala gestio” dell'assicuratore per ritardato pagamento, avendo il Tribunale correttamente escluso la “mala gestio propria” per essere la sentenza albanese di condanna stata delibata in Italia “nel corso del giudizio di primo grado” e il risarcimento complessivo (euro 990.780,00 oltre euro 7.000,00 di spese funerarie), devalutato al momento del sinistro, ammontante ad euro 809.475,49, inferiore al massimale di polizza (euro 1.032.913,00), essendo il relativo superamento “conseguenza dell'applicazione di interessi e rivalutazione nel frattempo maturati”;
d.1) il Tribunale, inoltre, aveva “correttamente valorizzato” il principio per cui, vertendosi in ipotesi di azione diretta ai sensi dell'art. 12, comma 10, della legge n. 157/1992, era configurabile un'ipotesi di “mala 5 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 gestio impropria”, dovendosi, quindi, reputare in mora Data pubblicazione 06/02/2024 l'assicuratore “decorso il termine di legge dalla richiesta di liquidazione” e, pertanto, tenuto a corrispondere al danneggiato interessi e rivalutazione sulla somma dovuta: nella specie, la maggiorazione della somma era dovuta al “rifiuto dell'assicuratore a corrispondere il risarcimento” posto che la somma liquidata al momento della decisione, “e meno ancora al momento della richiesta avanzata dai superstiti della vittima dell'assicuratore (racc. del 17.10.2009), non eccedeva il massimale”;
e) la compensazione delle spese di primo grado tra assicurato ed assicuratore era giustificata dalla analogia di posizioni, dalla mancata contestazione della operatività della polizza da parte della seconda, dalla soccombenza del primo in relazione alla domanda di “mala gestio propria”;
f) la determinazione degli interessi sull'importo risarcitorio riconosciuto era stata

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