Cass. civ., sez. III, sentenza 21/08/2018, n. 20848

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa dal Consigliere Dott. Marco Dell'Utri, riguardante il ricorso di una società in liquidazione contro un'altra società per la risoluzione di un contratto di affitto di ramo d'azienda. La ricorrente ha contestato la validità del contratto, sostenendo che la concedente non avesse ottenuto i necessari certificati di prevenzione incendi, violando norme imperative. Inoltre, ha lamentato inadempimenti contrattuali da parte della concedente, che avrebbero impedito il corretto godimento del bene affittato.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il mancato conseguimento di autorizzazioni amministrative non determina la nullità del contratto, a meno che non vi sia un obbligo specifico di ottenerle da parte del locatore. Ha evidenziato che la concedente disponeva di titoli abilitativi, anche se provvisori, e che non vi erano prove sufficienti degli inadempimenti lamentati dalla ricorrente. La decisione si basa su consolidati principi giuridici in materia di locazione commerciale, confermando la legittimità della sentenza di appello e imponendo alla ricorrente il rimborso delle spese legali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/08/2018, n. 20848
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20848
Data del deposito : 21 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 23477-2016 proposto da: AMAHOTEL SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore liquidatore O G, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

LIEGI

42, presso lo studio dell'avvocato R G A, che la rappresenta e difende 2018 unitamente all'avvocato D A giusta procura 1537 speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FONDINVEST SRL in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante F D P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 301, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 137/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato R G A;
udito l'Avvocato A P;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 16/3/2016, la Corte d'appello di Ca- gliari ha confermato la decisione con la quale giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Fondinvest s.r.I., ha di- chiarato risolto, alla scadenza del 3/4/2013, il contratto di affitto di ramo di azienda intercorso tra la Fondinvest s.r.l. e l'affittuaria Amahotel s.r.I., con la condanna di quest'ultima al pagamento, in fa- vore della società concedente, delle somme dalla prima contrattual- mente dovute e non corrisposte.

2. A fondamento della decisione assunta, tra le restanti argomen- tazioni, la corte territoriale ha evidenziato l'infondatezza della do- manda di accertamento della nullità del contratto originariamente proposta dalla società affittuaria, in ragione del mancato ottenimento del certificato di prevenzione incendi da parte della concedente, es- sendo risultato che la Fondinvest s.r.l. disponesse regolarmente (sia pure in via provvisoria) dei titoli abilitativi a tal fine previsti dalla leg- ge, né essendo intervenuto, fino alla data di scadenza del contratto di affitto, alcun provvedimento amministrativo suscettibile di impedire o di limitare l'esercizio dell'azienda concessa in godimento.

3. Sotto altro profilo, nessun ulteriore inadempimento avrebbe potuto imputarsi alla responsabilità contrattuale della società conce- dente, non avendo la Amahotel s.r.l. fornito alcuna prova idonea ad attestarne il riscontro.

4. Avverso la sentenza d'appello, la Amahotel s.r.l. propone ricor- so per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione.

5. La Fondinvest s.r.l. resiste con controricorso, cui ha fatto se- guito il deposito di ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c.;
degli artt. 1 e R.G. n. 23477/2016 - rel. cons. Marco Dell'Utri ss. del d.m. 9 aprile 1994;
dell'art. 3 del d.l. n. 411/2001;
dell'art. 14 del d.l. n. 266/2004;
dell'art. 3 del d.l. n. 300/2006;
dell'art. 23 del d.l. n. 78/2009;
dell'art. 15 del d.l. n. 216/2011;
del d.p.r. n. 151/2011;
dell'art. 11 del d.l. 30 dicembre 2013 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda oggetto del giudizio per violazione di norme imperative, con particolare ri- guardo alla violazione delle norme imposte dalle fonti normative ri- chiamate, riferite agli obblighi di adeguamento delle strutture alber- ghiere alle esigenze di sicurezza connesse alla prevenzione antincen- dio, avendo la Fondinvest s.r.l. concesso in affitto un compendio aziendale insuscettibile d'essere utilizzato in ragione della mancata ottemperanza alle prescrizioni di sicurezza d'indole imperativa nella specie richiamate.
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