Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2023, n. 4743
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Testo completo
1. La El. Spa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta avverso una cartella di pagamento, emessa da (---) Spa per conto del Comune di (---), relativa a Tari per l'anno 2016, esponendo di produrre, nel proprio ciclo lavorativo, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di smaltirli attraverso una impresa specializzata, laddove per i detti rifiuti il Comune non aveva, a suo dire, mai istituito o, comunque, svolto un servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle aziende operanti nel territorio.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo non dovute le somme chieste limitatamente ai luoghi di effettiva e prevalente produzione industriale, dei quali la contribuente aveva fornito prova, confermando, invece, la tassazione per le aree destinate a vendita, uffici e magazzini.
3. Sull'appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Campania rigettava il gravame, evidenziando che l'appellante, pur avendo attivato autonomamente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti da essa prodotti, non poteva dirsi esentata dall'assolvimento della tassa, potendo, al più, chiedere, attesa l'assimilabilità di tali rifiuti a quelli solidi urbani, la riduzione dell'importo dovuto, previa dimostrazione della riduzione della superficie tassabile e che i rifiuti speciali erano avviati a recupero direttamente dal produttore.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la E. Spa sulla base di quattro motivi. Il Comune di (---) ha resistito con controricorso. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese.
In prossimità della pubblica udienza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 , 113 , 115 e 116 c.p.c. , 118 disp. att. c.p.c., 1, commi 642, 656 e 657, 58, 59 e l. n. 147-2013, 62 e D.Lgs. n. 507 del 1993, 58 , 59 e 62 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per non aver la CTR considerato che il presupposto impositivo del tributo era l'istituzione ed attivazione del servizio di smaltimento dei rifiuti.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507-1993, artt. 58 , 59 e 62 e 2697 ss. c.p.c. (recte, c.c.), in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per non aver la CTR considerato che il Comune non aveva provato di aver istituito ed attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente un documento di formazione unilaterale dell'ente privo di valore di certificazione.
2. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati.
Ai sensi del D.Lgs. n. 507-93, art. 62, comma 1 , "la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa".
In tema di TARI, è stato affermato che sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale, spettando al contribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purchè. Però, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene (Sez. 5, Sentenza n. 9214 del 13/04/2018 , sia pure in tema di TARSU).
In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo