Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2022, n. 11473

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2022, n. 11473
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11473
Data del deposito : 8 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29873/2017 R.G. proposto da Centro Interscambio Merci e Servizi S.p.a., in persona del liquidatore p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via di Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio dell'avv. G M, unitamente all'avv. P K P, che lo rapp.tano e difendono come da procura a margine del ricorso - ricorrente-

contro

Comune di Montebello Vicentino, in persona del Sindaco p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Giulio Cesare n. 21, presso lo studio dell'avv. L S, unitamente all'avv. R M, che lo rapp.ta e difende come da procura in calce al controricorso con troricorrente - avverso la sentenza n. 572/09/17 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata in data 9 maggio 2017;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'ORIANO MILENA nella pubblica udienza del 20/1/2022;
udito per la ricorrente l'avv. P M, per delega dell'avv. F C;
udito per il controricorrente l'avv. R M;
udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. S D M, che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 572/09/17, depositata in data 9 maggio 2017, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 469/3/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, e accoglieva l'appello incidentale del Comune, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di quattro avvisi di accertamento ICI, per gli anni 2012 e 2013, relativi a terreni edificabili acquistati nel 2007, e a fabbricati ivi insistenti, che risultavano dichiarati per un valore inferiore a quello adottato dalla G.M. ex art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, rettificato dal Comune al valore di C 65,77 al mq;

3. la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo congruo il valore del tributo, ed accolto il motivo relativo alle sanzioni applicando il cumulo giuridico;
la CTR aveva rigettato l'appello principale ed accolto quello incidentale del Comune ritenendo corretta l'irrogazione delle sanzioni;

4. Avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 11 dicembre 2017, affidato a sette motivi;
il Comune resisteva con controricorso e depositava altresì memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denunciava la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 132, n. 4 c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c., e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR aveva disatteso l'appello con una motivazione apparente ed incomprensibile;

2. con il secondo motivo di ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione della I. n. 212 del 2000, art. 7, del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), e del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), contestando l'utilizzo da parte del Comune dei valori predeterminati dalla GM ex art. 59 citato e la legittimità dei valori ivi fissati senza tener conto dei parametri indicati dal legislatore;

3. con il terzo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2421 e 2422 c.c. e degli art. 2 e 3 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver illegittimamente utilizzato i valori dichiarati dalla società nella delibera di aumento di capitale desumibile del verbale del c.d.a. del 27.2.2006;

4. con il quarto motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., deducendo che la CTR del Veneto non aveva tenuto conto del giudicato esterno formatosi in relazione alla sentenza della stessa CTR n. 597/05/13, emessa tra le medesime parti, e relativa a terreni insistenti sulla stessa area ma relativa ad annualità precedenti, che aveva ridotto il valore dei terreni ad C 40,00;

5. con il quinto motivo di ricorso denunciava la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla eccezione di giudicato esterno di cui al quarto motivo;

6. con il sesto motivo eccepiva la formazione del giudicato esterno nei termini di cui ai motivi quarto e quinto;

7. con il settimo motivo, infine, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni in caso di mancato pagamento di annualità successive.

8. Vanno preliminarmente esaminati in ordine logico i motivi dal quarto al sesto, relativi all'eccezione di giudicato, che per la loro connessione si trattano congiuntamente.

8.1 La preclusione ad un esame della controversia, derivante dalla presenza di un giudicato esterno relativo al medesimo contributo ma per annualità differenti, va nella specie ritenuta inesistente. In generale, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l'identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum, per come questi fattori sono inquadrati nell'effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. per tutte Cass. n. 1514 del 2007;
n. 1773 del 2000;
nonché già Sez. U n. 2874 del 1998);
il giudicato copre poi il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. (vedi Cass. n. 3488 del 2016 e n. 25745 del 2017). Va, tuttavia, precisato che il processo tributario, rispetto a quello civile, conserva la specificità correlata al rapporto sostanziale che ne costituisce oggetto, ed attiene (v. C. cost. n. 53-98 e n. 18-00) "alla fondamentale e imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attività dell'amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento e alla pronta riscossione dei tributi". Una similare ratio rileva anche in presenza di tributi non destinati allo Stato, ovvero di contributi obbligatori secondo la definizione propria delle scienze delle finanze, in rapporto alle esigenze di reperimento dei proventi necessari a finanziare i servizi assicurati dagli enti preposti.In base all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U n. 13916 del 2006), il processo tributario, ancorché generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (cfr. il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) e art. 19, comma 1), ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall'amministrazione con l'atto medesimo e, dall'altro, dai motivi della sua impugnazione. In ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all'autonomia dei singoli periodi d'imposta (che, ex art. 7 del T.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un'unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi (v. già Cass. n. 14714 del 2001). Per cui l'eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d'imposta, onde potersene desumere che l'accertamento di fatto su tali elementi (e solo l'accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d'imposta diverso. L'esempio tipico è quello delle cd. qualificazioni giuridiche (del tipo di "ente commerciale" o di "soggetto residente") in quanto assunte dal legislatore alla stregua di elementi preliminari per l'applicazione di una specifica disciplina;
ovvero quello delle condizioni di una esenzione o di una agevolazione pluriennale (v. appunto Sez. U n. 13916 del 2006). Come da ultimo ribadito da questa Corte "Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo." (Vedi Cass. n. 25516 del 2019). In definitiva, posto che ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (Cfr. Cass. n. 1300 del 2018;
Cass. n. 18923 del 2011).
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