Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2023, n. 00405
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JIA0 JINPING nata in CINA il 27/10/1973 avverso l'ordinanza del 20/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di PRATO udita la relazione svolta dal Consigliere A S;sentite le conclusioni c1.21 PG OLGA MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria depositata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 20.07.2022, il tribunale del riesame di Prato ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla difesa nell'interesse dell'indagata JIA0 JINPING avverso l'ordinanza 30.06.2022 con cui il GIP/Tribunale di Prato, nel decidere sull'istanza di dissequestro e vendita del tessuti, beni deperibili, con trasferimento del vincolo cautelare sul corrispettivo, aveva accolto l'istanza del Procuratore Eu- ropeo che — ritenendo tale istanza legittima limitatamente alla vendita dei tessuti e alla conversione del sequestro sul prezzo, non accoglibile essendo invece l'istanza di assegnazione in via esclusiva dei tessuti in favore di tre soggetti dall'in- dagata individuati, per la quale l'indagata aveva prestato il consenso alla vendita ed al prezzo concordato di 150.000 euro - di autorizzazione alla vendita dei tessuti (oggetto di precedente decreto di sequestro preventivo con duplice finalità impe- dita e funzionale alla confisca del profitto, in relazione al reato di contrabbando doganale) tramite l'ISVEG con attivazione di procedura competitiva e trasparente con prezzo minimo stabilito nell'importo di 150.000 euro, ritenendo applicabile l'art. 260, co. 3, c.p.p. anche in ipotesi di sequestro preventivo. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 321, 325, 260, c.p.p. ed all'art. 14 Preleggi, attesa l'applicazione analo- gica in malam partem al sequestro preventivo operato ai sensi dell'art. 321, c.p.p. in violazione del divieto di analogia. In sintesi, la difesa sostiene che vi sarebbe stata nel caso in esame un'ap- plicazione analogica in malam partem della previsione dell'art. 260, c.p.p., norma processuale che sarebbe stata dettata espressamente per il sequestro probatorio e che invece il GIP avrebbe applicato, in violazione del divieto di analogia in ma- teria penale, dettato dall'art. 14 delle Preleggi, al sequestro preventivo. Nel senso auspicato dalla difesa militerebbe, in particolare, la collocazione sistematica della norma processuale, inserita tra le norme disciplinanti il sequestro probatorio, e, del resto, diversa è la funzione che il vincolo di indisponibilità è chiamato a svol- gere nelle diverse forme di sequestro previste dal nostro codice di rito vigente. Proprio la diversa ratio delle varie tipologie di sequestro imporrebbe la previsione di una specifica disciplina normativa volta a garantire la funzione del vincolo e la tutela del soggetto interessato. L'art. 260, c.p.p., sebbene non si riferisca espres- samente al sequestro probatorio, sarebbe comunque una norma volta ad evitare che le cose sottoposte a sequestro vengano manipolate o modificate, assicuran- done così l'intangibilità, donde non sarebbe ravvisabile un'identità di funzione dell'alienazione del bene sottoposto a sequestro rispetto al tipo di vincolo concre- tamente apposto, dunque si sarebbe operata non un'interpretazione estensiva ma un'applicazione analogica in violazione del divieto posto dall'art. 14 Preleggi. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 28.11.2022 la propria requisitoria scritta, richiamata dal P.G. all'udienza camerale a trattazione orale, con cui ha insistito per l'inammissibilità del ricorso. In particolare, il PG rileva che il ricorso contesta il principio di diritto valo- rizzato dal giudice "a quo" per il quale, in tema di disciplina del sequestro, non viola il divieto di analogia "in malam partem" l'applicazione al sequestro preventivo della disposizione dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la facoltà dell'autorità giudiziaria di disporre la vendita o la distruzione di beni deperibili sot- toposti a sequestro probatorio (Sez. 3, sentenza n. 53341/2018, Rv. 275180 - 01). Il PG ritiene che a tale principio vada data continuità (ex plurimis, Sez. VI, 07-03-2022, n. 8111), aggiungendo che il Tribunale del riesame ha diffusamente argomentato sulla carenza di interesse ad opporsi alla sua applicazione, con mo- tivazione non apparente non censurabile in questa sede. 4. In data 17.11.2022 è stata depositata istanza di trattazione orale del ricorso dall'Avv. T V, accolta con provvedimento del Presidente titolare del 23.11.2022.
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