Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25028
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: — RA ST nato a [...] il [...] - PRoCe• RATOR,g 6:Ag "-ERA P, E sSe, L A Ciz,RM h' 4 PP 21(-0 P1/4.( 3C)LJ he( FLOCeocki meKL. Catt.: Co EN NI nato a [...] il [...] NO nato a [...] il [...] inoltre: BANCA UNICREDIT ,q),-.4A-c- kA /ru,141-roYvtet-à.t. ASSOCIAZIONE "MO BASTA" p cu;te veeiè knri-t- .(..0 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - MINISTERO INTERNO pa-ce C` e-• (4"1"` 142tYliti".13 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Il Procuratore generale in persona del Sostituto, Pasquale
SERRAO
DaAQUINO, conclude per l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto in difesa di AR IS;
con riferimento al ricorso del Procuratore Generale di Napoli, per laannullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di OR AE, e per il rigetto del ricorso nei confronti di SE LA. L'avvocato Domenico CIRUZZI, in difesa della parte civile BANCA UNICREDIT, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avvocato Andrea RIPPA, per l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, in difesa della parte civile PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - MINISTERO INTERNO, deposita conclusioni. Gli avvocati Agostino DE CARO e Stefano MONTONE, comuni difensori di NO LA, chiedono l'inammissibilità per carenza di interesse, in subordine il rigetto, del ricorso del Procuratore Generale della CO d'Appello di Napoli. Gli avvocati US STELLATO e Ferdinando LETIZIA, codifensori di IO AE, chiedono il rigetto, in subordine, lainammissibilità, del ricorso del Procuratore Generale e la conferma della sentenza impugnata. L'avvocato Pierfrancesco BRUNO, anche quale sostituto processuale del codifensore Michele TEDESCO, nellainteresse di RA IS, relativamente al primo motivo di ricorso, chiede l'accoglimento, in subordine la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto tra sezioni civili e penali sul punto;
chiede il rigetto delle richieste delle costituite parti civili;
si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso;
deposita copia della memoria inviata a mezzo pec il 27/2/23.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 21 aprile 2017, aveva dichiarato - LA SE colpevole del reato a lui ascritto al capo K1 ( limitatamente alla fattispecie tentata di cui agli artt. 56 - 648 ter cod. pen.), condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione ed euro tremila di multa, con le pene accessorie di legge, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili - CA IT, "Associazione Mo' Basta, - Associazione e sindacati insieme per la legalità e lo sviluppo", e "Presidenza del Consiglio dei Ministri". - IS AR colpevole del reato a lui ascritto al capo U), riqualificando ai sensi dell'art.648 cod. pen. l'originaria imputazione di reimpiego di beni provenienza illecita (art. 648 ter), in relazione a una polizza fidejussoria risultata falsa, altresì, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, e condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione ed euro tremila di multa, con le pene accessorie di legge, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile - CA IT. Rileva, altresì, ricordare che il Tribunale aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti di AR per il reato di cui al capo S) ( truffa aggravata ai danni di IT), per intervenuta prescrizione, esclusa la circostanza aggravate di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, mentre lo aveva assolto, per non aver commesso il fatto, dal delitto sub Kl. - AE OR colpevole del delitto di cui al capo A), di cui agli artt. 110 - 416-bis cod. pen., così riqualificata la originaria imputazione di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata "clan dei casalesi", condannandolo, previa esclusione della circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., alla pena di ani nove di reclusione con le pene accessorie di legge.
1.1. La CO di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione di prime cure, per quanto qui rileva,: - ha assolto LA SE dal delitto sub K1) per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art.530 cpv. cod. pen.;
- ha assolto AE OR dal delitto sub A), perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. pen.;
- ha assolto IS AR dal delitto sub U) perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. pen., e ha confermato la decisione di prime cure quanto al delitto sub S) (proscioglimento per prescrizione), per cui l'imputato aveva proposto impugnazione per conseguire una statuizione più favorevole.
1.2. Secondo la ricostruzione di merito, i fatti in esame si inseriscono in un'ampia vicenda processuale, articolatasi in plurimi procedimenti, avente riguardo alle condotte poste in essere negli anni finali del decennio scorso da affiliati all'associazione camorristica denominata 'clan dei casalesi', nella sua roccaforte Casal di Principe - in territorio di Aversa - le quali hanno disvelato anche contatti del contesto camorrista con ambiti politici e imprenditoriali.Dalle indagini condotte dalla Procura distrettuale di Napoli, è emerso il sistematico inquinamento corruttivo - mafioso delle competizioni elettorali per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Casal di Principe, sia nel 2007 che nel 2010, condotte funzionali al reimpiego di cospicui capitali illeciti da parte delle famiglie SS - IA e OG nella grande speculazione urbanistica finanziaria costituita dalla realizzazione - in realtà poi fallita - del centro commerciale 'Il Principe' che sarebbe dovuto sorgere tra i comuni di Casal di Principe e Villa di Briano;
erano emerse, inoltre, per quanto qui rileva, le condotte funzionali al controllo illecito del mercato della produzione e della distribuzione del calcestruzzo in provincia di Caserta, poste in essere da esponenti del predetto clan in accordo con un ristretto cartello di imprenditori collusi: a tale ultimo ambito attiene la posizione di OR.
1.2.1. La vicenda giudiziaria di SE e AR, invece, si inquadra in quella del centro commerciale, per la cui realizzazione era stata presentata, in origine, domanda da parte di una società di Milano ( Sirio), che poco dopo, aveva ceduto un ramo di azienda in favore della società VIAN - in realtà risultata essere una scatola vuota, con un capitale di 10.000, del tutto inadeguata e priva di risorse rispetto alla progettata realizzazione del centro commerciale che richiedeva un impegno economico di svariati milioni di euro. Inoltre, la VIAN faceva capo di fatto, attraverso i suoi legali rappresentanti ( la moglie e il cognato del coimputato Di RI, non ricorrente), a LA Di RI, imprenditore colluso con il clan dei Casalesi, nelle more deceduto, il quale, nel tentativo di procurarsi un ingente finanziamento sia per l'acquisto dei terreni che per la costruzione del centro commerciale, aveva conosciuto il direttore della filiale di IT di Roma Tiburtina - IS AR -, da cui aveva ricevuto nel 2006 la disponibilità a un finanziamento dell'opera edilizia, a 15 anni, per 13 milioni di euro, dietro presentazione di una fidejussione per la erogazione della tranche iniziale di 5.500.000 di euro;
fidejussione dell'importo di otto milioni di euro che la Vian ottenne nel febbraio 2007, apparentemente rilasciata da Monte Paschi di Siena e completa di autentica notarile, che, tuttavia, risultò, alcuni mesi dopo, integralmente contraffatta, in quanto mai rilasciata né autenticata, come da querela sporta dal notaio. Alla vicenda relativa alla contraffazione della polizza e al suo uso è riconducibile quella giudiziaria di SE e di AR. In particolare, la polizza contraffatta venne utilizzata dal coimputato Di RI per ottenere il finanziamento da IT - filiale di Roma Tiburtina, senza essere preceduta dagli ordinari preventivi controlli bancari per operazioni di tal genere, e ciò - secondo l'ottica accusatoria - sarebbe dipeso dal fatto che il direttore della filiale, AR, aveva ricevuto pressioni in tal senso dall'allora deputato di Forza Italia, LA SE, che sarebbe stato il referente politico del clan dei casalesi. In relazione a tale operazione: - è stato contestato il reato di truffa in danno di IT al capo S) della rubrica (contestato a AR);
- per l'impiego della polizza fidejussoria nella pratica di concessione del finanziamento in favore della VIAN s.r.I., la contestazione è compendiata nel capo U (contestato al solo AR e derubricato dalla CO di appello nel delitto di cui all'art. 648 cod. pen.);- per il reimpiego di capitali illeciti è stato contestato ( tra gli altri, a AR e SE) il capo Kl, (ritenuto dal Tribunale nella sola fattispecie tentata).
1.2.2. La fattispecie associativa, oggetto del capo A), è quella in cui si inserisce la posizione di OR, al quale è stata contestata la partecipazione al sodalizio denominato 'clan dei CA ( poi derubricata in concorso esterno dal Tribunale). Secondo l'Accusa, AE OR era uno storico imprenditore del settore del calcestruzzo da sempre legato alla criminalità organizzata e da questa protetto, nel senso che il sodalizio criminoso imponeva alle imprese edili impiegate nell'attività edilizia sul territorio di riferimento di rifornirsi presso la ditta di OR per la fornitura di calcestruzzo.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la CO di appello di Napoli, nei confronti di SE e OR, assolti dalla CO di appello, rispettivamente, il primo, dal reato sub K1), e OR dal reato sub A). Il ricorso è affidato a sette motivi. I primi cinque motivi riguardano la posizione di SE;
con i primi quattro, vengono denunciati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova.
2.1. Con il primo motivo, ci si duole del travisamento per omissione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RO RG, US SS, AN EL CO, LA