Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 04/02/2021, n. 2673
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In tema di mancata osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto; tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa.
Sul provvedimento
Testo completo
R P E T N E S E - L L O B - 4 FEB. 2021 E T N E S E AULA 'A' - 02673/2 1 E N O I Z A R T S I G E R Oggetto E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I M SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22723/2016 Dott. UMBERTO BERRINO Presidente Cron. -Rep. Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI Ud. 14/07/2020 Consigliere Dott. MATILDE LORITO CC Dott. ANTONELLA PAGETTA Rel. Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22723-2016 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso la sede della Società (avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO), rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO SAPIA;
ricorrente - nonchè
contro
EC STEFANO;
2020 - intimato 1239 avverso la sentenza n. 101/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/04/2016, R.G.N.202/2015. Rilevato che 1. la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la sussistenza sin dal 26.1.1999 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra EF LE e Poste Italiane s.p.a. quale conseguenza dell'illecita interposizione di manodopera da parte dei soggetti, formali datori di lavoro del LE, in relazione alla esecuzione dei lavori oggetto di appalto conferito dalla società;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di sette motivi;
la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. violazione dell'art. 415, comma 5, cod. proc. civ. . Premesso che il ricorso di primo grado era stato notificato 29 giorni prima della data fissata per la udienza di discussione di primo grado e, quindi, in violazione del termine a difesa previsto dall'art. 415, comma 5, cod. proc. civ. e che in sede di costituzione in giudizio essa Poste Italiane aveva chiesto di essere rimessa in termine, deduce l'errore del giudice di appello per avere confermato la statuizione di prime cure che aveva respinto tale richiesta;
assume che ciò aveva determinato la ingiustificata compressione del proprio diritto di difesa e, in particolare, compromesso la possibilità di prendere posizione sull'effettivo inserimento del LE negli elenchi concernenti i dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto che le imprese appaltatrici avevano comunicato a Poste Italiane nel corso di un protratto arco temporale;
1 2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 32 L. n. 183 del 2010, comma 4, censurando la sentenza