Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza interlocutoria 12/02/2021, n. 03662

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza interlocutoria 12/02/2021, n. 03662
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03662
Data del deposito : 12 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4239-2015 proposto da: ALBAMONTE ANTONELLA, AMICUZI DOMENICO, ARCI SERGIO, BRESCIANI CINZIA, BUDA. ANNUNZIATA, CANALE DANIELA, CECCARINI ANTONELLA, CIOLLI PATRIZIA, CLIVIO BIANCA LETIZIA, CORRADO GIOVANNA., COSCARELLA FABIOLA, COZZI ANNA, COZZI FRANCA, D'AMORE LUCIO, DANESI ENRICA, DE MATTEIS GIUSEPPE, DEL FABBRO RITA, DI BACCO ERSILIA, DI MAULA ROBERTA, DI NOLA ELISABETTA, D'

URSO

2020 ANTONIETTA, FOURCADE MARIE HELENE, FREDIANI ANNA RITA, 2275 GALLO LUCIA, LATORRACA ROCCO, LUCIDI ANTONIO, MARTELLINO LAURA, MAZZOLO SIMONETTA, MONTE VALERIA,MOSCONI PIER LUIGI, PACINI ROBERTO, PADOVANI FRANCA, PAGANI PAOLO, PANTALEONI ANTONIO, PARENZI CLARA, PERILLI SERGIO, PERINI ALBA, PIAZZOLI CARLA, POLITI ENRICA, PUPA ANTONELLA, RISI MARIA, SALONI LUCIA, SCALZINI MARIA MADDALENA, SOLE EMANUELA, VERRILLO GIOVANNI, VITALE SALVATORE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI n. 57, presso lo studio dell'avvocato D D S, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

- controricorrente -

nonché

contro

BRUGNOLI IDA, BRUZZESE VINCENZO, DI GRAZIA PIETRO, BRUSCHINI MASSIMO, DELL'OREFICE NICOLA, DE VETTOR WALTER, DI PIETRO MAURO, FONZI MARIA FELICITA, MAZZA ANGELA MARTINA, MONACELLI MIRIA, MOSCOGIURI PAOLO, PISAPIA VALTER, ROSSI GUIDO, SCARPETTA BIANCA ANTONIETTA, SESTITO FRANCESCO, ZAOTTINI MAURIZIO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 9692/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2014 R.G.N. 2342/2010;
udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio del 28/10/2020 e del 26/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 4239/2015

RILEVATO CHE

1. Con sentenza del 3 febbraio 2014 nr. 9692 la Corte d'appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, rigettava le domande proposte dagli odierni ricorrenti—trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. nr. 181/2006, articolo 1, provenendo dalla direzione generale Turismo del MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE— aventi ad oggetto : - l'accertamento del diritto ad essere inquadrati nel ruolo ordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri a far data dal 29.11.2006 ed alla applicazione di tutti gli istituti della contrattazione collettiva del comparto;
- il riconoscimento della anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza;
- la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento delle relative differenze retributive e contributive.

2. La Corte territoriale premetteva che la sopravvenuta legge 183/2010, articolo 17, aveva riconosciuto la pretesa per il periodo decorrente dall' 1 gennaio 2010 sicchè permaneva l'interesse degli originari ricorrenti per il periodo anteriore.

3. Nel merito osservava che l'articolo 1, commi 25 e 25 bis, del DL nr. 181/2006, che regolava la fattispecie, escludeva che dal trasferimento del personale potesse conseguire un maggior onere economico, quale sarebbe pacificamente derivato se ai dipendenti fossero stati riconosciuti sin dalla data del passaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inquadramento nel ruolo ordinario della Presidenza e l'anzianità pregressa.

4. Il principio di parità della retribuzione a parità di mansioni ed inquadramenti non era desumibile nè dall'art. 36 Cost. né dall'articolo 3, comma 2 Cost. né dall'articolo 45 D.Lgs 165/2001. Peraltro, sussisteva una specifica base normativa per la differenziazione del trattamento economico del personale trasferito fino al momento della assegnazione definitiva nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.PROC. nr. 4239/2015 5. La cassazione della sentenza è domandata dai lavoratori sulla base di nove motivi. Ha resistito la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso.

6. Le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

SINTESI DELLE CENSURE

1. Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno dedotto —in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n. 3 — violazione e falsa applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 17 e degli artt. 3,24,35,36,97,101,102,104,111 e 117 Cost, assumendo che la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 17— se intesa nel senso di legittimare il rigetto della pretesa per il periodo anteriore al gennaio 2010— si presterebbe al rilievo di incostituzionalità, essendo carenti i presupposti giustificativi di una norma retroattiva.

2. Con il secondo mezzo si denuncia — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. — omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella prova documentale della esistenza di risorse finanziarie adeguate ad equiparare il trattamento economico del personale trasferito a quello degli altri dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Con la terza critica i ricorrenti hanno denunciato— in relazione all'art. 360 cod.proc.civ. nr. 3 — violazione e falsa applicazione del D.L. 18 maggio 2006 nr. 181 convertito dalla L. 17 luglio 2006, nr. 233, artt. 1, commi 10, 25 e 25-bis anche in relazione agli articoli 3, comma 2, 36 e 97 Cost., sull' assunto che la normativa di riferimento consentirebbe la revisione dei trattamenti economici del personale trasferito attraverso la compensazione con risparmi di spesa e variazioni di bilancio. Si deduce la non-conformità a Costituzione della opzione interpretativa accolta nella sentenza impugnata.

4. Con il quarto motivo si impugna la sentenza — ai sensi dell'articolo 360 nr.4 cod.proc.civ. — per avere la Corte territoriale statuito su una questione non sottoposta al contraddittorio delle parti. La censura afferisce alla statuizione con la quale il giudice dell'appello ha escluso la violazione dell'art.PROC. nr. 4239/2015 3 Cost. facendo leva su una «particolarità» della situazione precedente il gennaio 2010 che non era in discussione tra le parti.

5. Con la quinta censura — sempre con riguardo alla ritenuta legittimità di un trattamento differenziato del personale trasferito «per tutto il periodo fino alla migrazione alla Presidenza del Consiglio» — si denuncia— in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n. 3 — violazione e falsa applicazione del D.L. nr. 181 del 2006, art. 1, commi 19 bis e 19 quater, evidenziando che il trasferimento del personale era avvenuto in modo istantaneo sicchè mancava un periodo di transizione, che avrebbe potuto giustificare l'inapplicabilità della contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio.

6. Con il sesto motivo si assume— in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n. 3— violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del CCNL del Comparto della Presidenza del Consiglio del 17 maggio 2004 nonchè dell'art. 1, comma 3, del CCNI per il personale della Presidenza del Consiglio del 15 settembre 2004, sul rilievo che la contrattazione collettiva trova generale applicazione ai dipendenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio, indipendentemente dalla struttura di assegnazione.

7.Con il settimo mezzo si lamenta — in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n. 3 — violazione e falsa applicazione del D.L. n. 181 del 2006, art. 1, commi 19 quater, 25 e 25-bis in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e all'art. 2112 cod.civ. Si lamenta la mancata applicazione della disciplina dell'art. 31 D.Lgs. 165/2001, che rende automatica la sostituzione del contratto collettivo del Comparto di provenienza con quello del Comparto di destinazione.

8. Con l'ottavo motivo si deduce— in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n. 3— violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, nonchè del D.L. n. 181 del 2006, art. 1, commi 19 quater, 25 e 25-bis, in relazione all'art. 45 cit. Si sostiene l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 45 D.Lgs. 165/2001 posta a base della sentenza impugnata;
si assume che i commi 25 e 25-bis del DL 181/2006 avrebbero la sola finalità di preservare il bilancio statale, senza derogare al principio perequativo, avente rango costituzionale.PROC. nr. 4239/2015 9. Con la nona censura si denuncia — ai sensi dell'articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ. — nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 e degli articoli 342 e 434 cod.proc.civ. nonché — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e nr. 4 cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod.civ. e dell'art. 324 cod.proc.civ. Si contesta il mancato esame dell'eccezione — ritualmente opposta nella memoria di costituzione in appello— secondo cui sui capi della sentenza di primo grado relativi al trattamento giuridico (id est: diritto all' inquadramento nel ruolo ordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 29 novembre 2006;
riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata) si era formato il giudicato interno, in quanto l' unico motivo di gravame della Presidenza del Consiglio era incentrato sul principio di invarianza della spesa e, dunque, sul trattamento economico.
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