Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2005, n. 6232
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La denuncia aziendale - cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 375 del 1993 - deve essere presentata entro trenta giorni, decorrenti dall'inizio dell'attività aziendale e non dalla data di assunzione dei lavoratori, sulla base dell'interpretazione letterale della suddetta norma, secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi, e dell'interpretazione sistematica della stessa alla luce degli obblighi previsti dall'art. 9 quater del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, e per la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
GE AV;
- intimato -
avverso la sentenza n. 664/02 del Tribunale di FERRARA, depositata il 22/08/02 R.G.N. 1549/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/01/05 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI CERBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ferrara VI LI chiedeva che fosse annullata l'ordinanza-ingiunzione n. 5209 del 3 aprile 2000 con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro gli aveva ingiunto di pagare la somma di lire 12.325.000 quale sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 375 del 1993, all'art. 9 quater, commi 1 e 8, della l. n. 608 del 1996, all'art. 9 quater, commi 4 e 9, della stessa legge
nonché all'art. 5 della l. n. 112 del 1935. Esponeva l'opponente di aver avuto necessità urgente di far ricorso a manodopera per la raccolta dei pomodori sul fondo di sua proprietà nell'estate del 1998 e di aver conseguentemente assunto in data 1 settembre 1998 tre lavoratrici per tre giornate lavorative. Una quarta persona (la sig.ra IV), che pure si trovava sul fondo a raccogliere pomodori, lo stava facendo per uso personale e non poteva considerarsi pertanto sua dipendente, come invece ritenuto dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Allegava inoltre di aver presentato all'INPS la denuncia aziendale entro il termine di 30 giorni, come previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 375 del 1993, di non aver compilato il registro d'impresa, in quanto lo stesso viene rilasciato dall'Istituto previdenziale solo subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale, e di non aver consegnato per gli stessi motivi alle lavoratrici il terzo foglio della sezione matricola del registro stesso. Chiedeva quindi che, previo accertamento del fatto che le lavoratrici assunte alla data