Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/1981, n. 4978
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Al fine di stabilire l'ammontare della ritenuta da operare sulla retribuzione percepita dai titolari di pensione di Invalidità, che abbiano continuato a prestare lavoro alle dipendenze di terzi ed abbiano chiesto la ricostruzione della pensione stessa ai sensi dell'art. 4 del d.l. 30 giugno 1972 n. 267, convertito nella legge 11 agosto 1972 n. 485, occorre fare riferimento alla data della originaria liquidazione di tale pensione e non già a quella della sua riliquidazione in Forma retributiva (che comporta soltanto una variazione dell'ammontare del trattamento e non l'attribuzione di una prestazione diversa, nel titolo, da quella originaria), con la conseguenza che se essa risulta anteriore alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969 n. 153, il suddetto ammontare, ai sensi dell'art. 20 settimo comma di questa legge, viene determinato conformemente al disposto dell'art. 20 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e cioè in misura pari ad un terzo della pensione in godimento.*