Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2022, n. 36232

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2022, n. 36232
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36232
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

1. - Con sentenza n. 971, depositata il 16 maggio 2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello proposto da A.A. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva parzialmente accolto l'impugnazione di un avviso di liquidazione delle imposte ipocatastali dal contribuente dovute in relazione alla registrazione di un contratto di compravendita immobiliare.

1.1 - A fondamento del decisum, e per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha rilevato che gli spiegati motivi di appello dovevano ritenersi inammissibili, - e, ad ogni modo, destituiti di fondamento, - in relazione alla riproposta violazione dei criteri legali di determinazione del valore del bene compravenduto, in quanto le valutazioni espresse sulla base dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), - quali esposte nell'avviso di rettifica e liquidazione, - dovevano essere corroborate dietro ricorso ad "ulteriori elementi certi" e, nella fattispecie, ciò era stato compiutamente valutato dal giudice di prime cure che, difatti, aveva rideterminato (in Euro 600.000,00) il valore imponibile, - a fronte di quello (pari ad Euro 810.000,00) oggetto di accertamento, - in considerazione "dello stato di degrado del bene immobile, degrado che il contribuente ha documentato con apposite fotografie e con la produzione delle fatture afferenti i lavori di restauro".

2. - A.A. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Fissato all'udienza pubblica del 17 novembre 2022, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. - Il primo motivo di ricorso espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, assumendo il ricorrente che illegittimamente l'Agenzia aveva provveduto alla rettifica di valore sulla sola base dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), con ciò senza individuare, in concreto, elementi di riscontro quali discendenti, nello specifico, dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 27 luglio 2007.

Il secondo motivo reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7, ed alla L. n. 241 del 1990, art. 3, sull'assunto che l'atto impugnato illegittimamente esponeva in motivazione lo scostamento del valore dichiarato (in Euro 470.00,00), rispetto a quello accertato (in Euro 810.300,00), sulla sola base dei rilevati valori OMI, e senz'alcuna dimostrazione degli specifici parametri (coefficienti di merito) ritenuti nella fattispecie pertinenti ai fini della rettifica di valore.

Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 307, deducendo, in sintesi, l'illegittimità del criterio di accertamento del valore normale dei beni qual correlato ai valori desunti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, in relazione alle disposizioni introdotte dalla L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, commi 4 e 5, ai fini della conformazione dell'ordinamento nazionale a quello Eurounitario.

Il quarto motivo espone la denuncia di "vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia", assumendosi che, diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame in ordine al corrisposto importo di mediazione (per Euro 35.000,00) che, in tesi, "mal si concilia col prezzo allegato dal A.A.", - detto importo, come documentato, corrispondeva a quello complessivamente sostenuto (anche) per spese notarili e di imposta, laddove il compenso di mediazione ammontava, in effetti, ad Euro 14.000,00.

Col quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame, nella liquidazione delle spese processuali, non aveva applicato la decurtazione (del 20%) prevista per l'ipotesi della difesa personale dell'amministrazione finanziaria, così che aveva finito per liquidare un importo (di Euro 5.000,00) ben eccedente quello dovuto (per Euro 3.020,00), una volta utilizzata a base della liquidazione l'importo medio di Euro 3.775,00.

2. - I primi tre motivi di ricorso, - che possono essere congiuntamente trattati siccome fondati su di una medesima quaestio iuris di fondo, - sono destituiti di fondamento, e pur espongono profili di inammissibilità.

2.1 - Rileva, innanzitutto, la Corte che, diversamente da quanto sembra supporre parte ricorrente, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, espone un triplice ordine di presupposti (equiordinati e) legittimanti l'accertamento del maggior valore di commercio del bene immobile oggetto di compravendita, avendo questa Corte precisato, con risalente indirizzo, che l'avviso di rettifica del valore dichiarato, ai fini dell'imposta di registro, può fondarsi, oltre che sul

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