Cass. pen., sez. III, sentenza 02/11/2022, n. 41106

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/11/2022, n. 41106
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41106
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M F, nato a Caltagirone il 27.4.1968 avverso la sentenza in data 12.10.2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere D G;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso letta la memoria di replica del difensore, avv. A B, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

4.) 1. Con sentenza in data 12.10.2021 la Corte di Appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento parziale disposto da questa Corte con arresto del 23.5.2014 in punto di trattamento sanzionatorio stante la mutata cornice edittale della fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990, più favorevole della precedente, in relazione alla quale era stata accertata la penale responsabilità di F M per detenzione a fini di spaccio di 53 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish avvenuta in data 23.4.2007, ha rideterminato la pena inflittagli in quattro mesi di reclusione ed C 800,00 di multa.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa con motivi nuovi depositati innanzi alla Corte di Appello circa il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. peri. in relazione alla quale aveva in quella sede evidenziato la modesta quantità dello stupefacente detenuto, le modalità non allarmanti della condotta, la ridotta intensità del dolo in ragione del vizio parziale di mente già riconosciutogli e il pieno reinserimento sociale dell'imputato che dopo il fatto in contestazione non aveva più riportato né denunce né condanne. Deduce al riguardo come nessuna preclusione fosse ravvisabile in merito alla suddetta richiesta non essendosi formato in punto di trattamento sanzionatorio, stante la pronuncia rescindente di questa Corte, alcun giudicato per essere la novella introduttiva del suddetto istituto (d. Igs. 16.3.2015 n.28) entrata in vigore dopo la sua pronuncia, istituto che/ rivestendo natura sostanziale era peraltro applicabile anche di ufficio sulla base dei parametri di cui all'art. 133 primo comma cod. pen.. Rileva come la mancata disamina della richiesta difensiva così 'l'omessa attivazione dell'esame officioso da parte del giudice del rinvio si fosse tradotta nella violazione dell'obbligo di eliminare le conseguenze dannose di un diritto fondamentale della persona atteso che una pena irrogata in base a criteri non più corrispondenti al disvalore del fatto espresso dal legislatore costituisce una pena che, seppur legale, deve ritenersi disposta in violazione del principio di proporzionalità, immanente tanto al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., quanto di quello afferente alla funzione rieducativa della sanzione consacrato dall'art. 27 della stessa Carta fondamentale, e perciò applicabile anche a fronte di un ricorso inammissibile stante il diritto dell'imputato di vedersi riconosciuta, fino a quando la sua posizione non sia definita, una legge più favorevole in punto di trattamento punitivo.
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