Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2020, n. 16147

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Massime1

In caso di debiti erariali di un Consorzio a responsabilità limitata, le consorziate rispondono solidalmente con lo stesso esclusivamente se le obbligazioni contratte a monte sono sorrette dallo scopo mutualistico. Se il Consorzio venisse sciolto, con conseguente sua estinzione, il fisco potrebbe rivolgere la propria pretesa anche nei confronti delle ex consorziate, ma solo nei limiti delle somme ad esse distribuite in sede di liquidazione del debitore originario. Nel caso di specie, in sede di liquidazione i soci non avevano ricevuto nulla dal Consorzio e pertanto neanche sotto tale profilo si poteva ravvisare una responsabilità delle consorziate contribuenti.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2020, n. 16147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16147
Data del deposito : 28 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTI DI CAUSA



1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 6 dicembre 2016, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti della (------) s.r.l., della (------) s.r.l., della (------) s.r.l. e del comune di Circello, tutti quali soci del (------) a r.l., in relazione a debiti erariali di quest'ultima, accertati giudizialmente, per gli anni 1998 e 1999.



2. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha respinto il gravame erariale osservando che nel caso in esame veniva in rilievo un'obbligazione assunta dal Consorzio in nome proprio e non per conto dei singoli consorziati, per cui non poteva affermarsi la responsabilita' sussidiaria dei contribuenti, invocata in relazione alla loro qualita' di soci.

Ha, quindi, evidenziato che questi ultimi non avevano ricevuto alcuna somma all'esito della liquidazione della (estinta) societa' consortile, per cui il loro patrimonio non poteva essere aggredito dai creditori sociali del Consorzio.



3. Il ricorso e' affidato a tre motivi.



4. Resistono, con unico controricorso, la (------) s.r.l., la (------) s.r.l., (------), (------) e (------), questi ultimi tre quali ex soci della (------) s.r.l., e il comune di Circello.



5. La (------) s.p.a. non spiega, invece, alcuna attivita' difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione degli articoli 1192, 1705, 2615 e 2615 ter c.c., per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilita' degli enti contribuenti per le obbligazioni contratte dal Consorzio estinto.



1.1. Il motivo e' infondato.

Il regime della responsabilita' verso i terzi per le obbligazioni assunte dal consorzio con attivita' esterna in nome proprio e' disciplinato, in via generale, dall'articolo 2615 c.c., che sancisce il principio della responsabilita' esclusiva del fondo consortile (comma 1), a meno che si tratti di obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziali, in relazione alle quali opera la responsabilita' di questi ultimi, in solido con quella del fondo consortile (comma 2).

Laddove, poi, il consorzio assuma, come nel caso in esame, la veste societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter c.c., la responsabilita' per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata.

Conseguentemente, alla societa' consortile a responsabilita' limitata trova applicazione la regola dettata dall'articolo 2472 c.c., comma 1, in virtu' della quale nella societa' a responsabilita' limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.

Infatti, se non puo' escludersi che a determinati effetti l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria possa comportare un'implicita deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di societa', quando l'applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile, non si puo' ammettere che ne vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da renderlo non piu' riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale (cosi', Cass. 27 novembre 2003, n. 18113;
in tal senso, successivamente, Cass. 23 marzo 2017, n. 7473;
Cass. 19 aprile 2016, n. 7734).

E tra questi connotati fondamentali, per quel che in particolare riguarda la societa' a responsabilita' limitata, incontestabilmente e' compresa la regola che l'articolo 2472 c.c., comma 1, ricollega alla nozione stessa di tale societa', ossia la regola per la quale e' unicamente la societa' a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.

E' questa, dunque, la disposizione destinata ad applicarsi ai consorzi costituiti in forma di societa' a responsabilita' limitata, ai sensi dell'articolo 2615-ter c.c., e non la diversa disciplina dettata per i consorzi in genere del precedente articolo 2615 c.c..

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