Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2008, n. 15914
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Rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella tributaria, la causa avente ad oggetto la domanda nei confronti di un Comune per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo per l'allacciamento alla pubblica fognatura, atteso che la somma richiesta dal Comune non concerne canoni per il servizio di fognatura (né oneri di urbanizzazione), costituendo piuttosto una modalità di recupero delle spese di impianto, fatta gravare sugli utenti del servizio in forma di prestazione "una tantum" quale condizione per l'accesso al servizio medesimo, fondata su una potestà impositiva esercitata in assenza di specifiche previsioni normative, come richiesto dall'art. 23 Cost., e, quindi, in modo lesivo di situazioni di diritto soggettivo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'EUGENIO S.R.L. (GIÀ DÈ EUGENIO S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo studio dell'avvocato ROSSI ADRIANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAMERINI VINCENZO,