Cass. civ., sez. III, sentenza 22/08/2013, n. 19403
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Nelle cause rimesse alla cognizione delle sezioni stralcio dei tribunali ordinari, l'art. 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, mediante il rinvio all'art. 190 bis cod. proc. civ. (pur successivamente abrogato dall'art. 63 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), stabiliva che, qualora il tentativo di conciliazione avesse avuto esito negativo, il giudice onorario aggregato dovesse invitare le parti a precisare le conclusioni al fine di procedere alla decisione della causa, anche se le conclusioni fossero già state precisate dinanzi al giudice istruttore e senza che le parti fossero in alcun modo vincolate alle conclusioni già prese.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UCCELLA Fulvio - Presidente -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO IA - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi A. - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco MA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26453-2007 proposto da:
RT IL in proprio e quale erede di GI IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.DAVILA 89, presso lo studio dell'avvocato AMOROSO ALFONSO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIZZONIA DOMENICO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI GI, FATA ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimati -
sul ricorso 30004-2007 proposto da:
TI GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI 350, presso lo studio dell'avvocato MACCARRONE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE BIASI GIOVANNI giusta delega in atti;
- ricorrente -
e contro
RT IL, FATA ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 881/2006 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/09/2006 R.G.N. 17121/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO IA CIRILLO;
udito l'Avvocato DOMENICO PIZZONIA;
udito l'Avvocato GIOVANNI DE BIASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. dei motivi 3, 4, 5 e 10, rigetto nel resto del ricorso principale;
inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 22 agosto 1978, in Brignano Gera d'Adda, si verificava un tragico incidente stradale nel quale IA CO, alla guida di un trattore, causava la morte del giovane AL IS, di anni ventitre. Il processo penale a carico dello CO - nel quale si costituivano parti civili i genitori e la sorella del defunto - si concludeva con una sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo, passata in giudicato, con annessa condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Con successivo atto di citazione PE AL, GI MA e IL AL - rispettivamente padre, madre e sorella del defunto IS AL - promuovevano il giudizio di risarcimento danni, davanti al Tribunale di Bergamo, nei confronti di IA CO e della società di assicurazione FATA, chiedendo la somma complessiva di L. 64.863.335 e dando atto di aver ricevuto a titolo di provvisionale la somma di L. 10.000.000.
Il convenuto CO si costituiva contestando l'entità del richiesto risarcimento ed offrendo la somma di L. 15.000.000 a definitiva tacitazione di ogni pretesa, mentre la società di assicurazione metteva a disposizione il residuo massimale. Nel corso del giudizio moriva PE AL e in sua vece subentravano la moglie e la figlia.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 14 giugno 2002, condannava lo CO al pagamento della somma di L. 170.926.000 in favore di MA GI e di L. 60.000.000 in favore di AL IL, oltre rivalutazione, interessi e con il carico delle spese.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello CO IA e la Corte d'appello di Brescia, con pronuncia del 14 settembre 2006, in riforma di quella di primo grado, respingeva ogni domanda proposta da GI MA e AL IL, compensando integralmente le spese dell'intero giudizio.
Osservava il giudice d'appello, accogliendo il primo motivo di impugnazione, che erroneamente il Tribunale non aveva dato rilievo all'atto di quietanza prodotto dalla FATA s.p.a., dal quale risultava che gli appellati avevano accettato una somma a completa tacitazione di ogni loro pretesa. Tale eccezione preliminare, ancorché sollevata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, non poteva essere ritenuta tardiva, trattandosi di causa introdotta prima del 30 aprile 1995, ossia in data anteriore all'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n.353. Nel merito, risultava dalla copia fotostatica dell'atto di quietanza, il cui contenuto era leggibile, che in data 14 luglio 1988 AL PE, MA GI e IL AL - le cui sottoscrizioni alla fine del documento non erano state disconosciute - accettavano la somma di L.
5.000.000 a transazione e completa soddisfazione di ogni loro domanda, dichiarando di non avere altro a pretendere. E poiché l'atto transattivo veniva effettuato anche nell'interesse dell'assicurato, i medesimi sottoscrittori riconoscevano di non poter più pretendere nulla nemmeno dallo CO.
A corredo di tale circostanza, la Corte d'appello rilevava che la lettera raccomandata del 14 novembre 1990 richiamata dal Tribunale - nella quale la FATA s.p.a. comunicava all'assicurato che la vertenza non poteva ritenersi chiusa col pagamento del massimale, poiché gli attori pretendevano somme maggiori - non era presente nel fascicolo di causa, mentre sarebbe stato onere degli appellati procurarsene una copia ed inserirla negli atti. Allo stesso modo non aveva alcun valore, secondo la Corte bresciana, il fatto che la società di assicurazione avesse versato l'ulteriore somma di L.
4.125.274 dopo il pagamento del massimale di L. 5.000.000, perché dal controllo esatto delle date emergeva che detta ulteriore somma, versata a titolo di obbligazione accessoria, era stata pagata con assegno trasmesso il 16 giugno 1988, ossia in data precedente rispetto a quella della quietanza.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia propone ricorso AL IL, in proprio ed in qualità di erede della defunta madre GI MA, con atto affidato a undici motivi. Resiste CO IA con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto procedere alla riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
È opportuno premettere che gli undici motivi di ricorso, in parte sovrabbondanti e ripetitivi, pongono a questa Corte una serie di questioni che possono essere utilmente raggruppate.
1. Un primo gruppo di questioni, di cui ai motivi primo, secondo, settimo, ottavo ed undicesimo, riguardano le prospettate violazioni di legge consistenti nell'asserita reiterazione della precisazione delle conclusioni (L. 22 luglio 1997, n. 276, art. 13, comma 5), nella conseguente violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., nella violazione dell'art. 184 cod. proc. civ. e nel conseguente vizio di motivazione circa l'eccepita