Cass. civ., sez. III, sentenza 08/10/2004, n. 20076

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/10/2004, n. 20076
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20076
Data del deposito : 8 ottobre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Presidente -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. D B - Consigliere -
Dott. C M M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ERCOLESSI UMBERTO, ORLANDO ERCOLESSI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PANAMA

95, presso lo studio dell'avvocato F P, che li difende unitamente all'avvocato L S, giusta delega in atti;



- ricorrenti -


contro
R A, RIZZETTO B, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ARCHIMEDE

44, presso lo studio dell'avvocato S C, che li difende unitamente all'avvocato E V, giusta delega in atti;



- controricorrente -


e contro
ROSSETTI GRIELLA, ISP PROV AGRICOLTURA TRIESTE;



- intimati -


avverso la sentenza n. 136/01 della Corte d'Appello di TRIESTE, sezione prima civile emessa il 24/11/2000, depositata il 14/03/01;

RG. 328/1999;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/09/04 dal Consigliere Dott. M M C;

udito l'Avvocato E V;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI

Maurizio che ha concluso per inammissibile, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 29 marzo e 4 aprile 1990 Antonio Rizzetto e Gabriella Rossetti Rizzetto convenivano dinanzi al Tribunale di Trieste Umberto Ercolessi e Maria Grazia Orlando per l'accertamento della simulazione del contratto stipulato in data 14 luglio 1987, avente ad oggetto l'affitto di un fondo rustico per il canone annuale di L..100.000, dissimulante un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, sottoscritto il 15 luglio 1987, con conseguente condanna dei convenuti a pagare il canone realmente pattuito. Costoro, deducendo di esser dediti alla coltivazione del fondo ed all'allevamento della selvaggina e che pertanto il contratto voluto era di affitto di fondo rustico, concludevano per il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 9 giugno 1996 accoglieva le domande.
I soccombenti proponevano appello e gli appellati deducevano che per un anno e mezzo era stato pagato il canone mensile di L.

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