Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/12/2018, n. 32672
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10933-2017 proposto da: DEUTSCHE BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA
40, presso lo studio dell'avvocato A D C, rappresentata e difesa dall'avvocato G R;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO SUPERERRY SRL;
- intimato -
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il 06/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. A A D.
FATTO E DIRITTO
1.- La s.p.a. Deutsche Bank ha presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento della s.r.l. Supererry, chiedendo vi fossero ammessi un credito per saldo di conto corrente e un credito per residuo di finanziamenti a medio lungo termine. Il giudice delegato ha rigettato entrambe le richieste, rilevando che, essendo il curatore «terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria», viene a trovare applicazione la disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ., «per cui il creditore è tenuto a fornire elementi idonei a provare l'anteriorità del credito alla data del fallimento». L'esclusione è stata poi confermata, in esito al giudizio di opposizione, dal Tribunale di Napoli con decreto del 6 marzo 2017. Con riferimento alla pretesa da saldo passivo di conto corrente, il Tribunale ha rilevato, in particolare, che la Banca creditrice «non ha dimostrato la formazione, in base al combinato disposto degli artt. 1826, 1829 e 1832 cod. civ., 119 comma 2, 3 TUB, della dichiarazione confessoria della società ora fallita rispetto alle annotazioni contabili di segno negativo riportate sugli estratti di conto corrente della Supererry s.r.I., con la conseguenza che gli estratti conto prodotti, anche se dovessero avere data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, sono inopponibili alla curatela del fallimento». Con riguardo alla pretesa relativa al residuo debito derivante da contratto di finanziamento, il Tribunale ha rilevato la mancanza di data certa dell'operazione, ritenendo non potessero a tal fine valere né gli estratti di saldaconto (dato che il dirigente della banca non possiede un «potere di certificazione con funzione pubblicistica»), né i contratti di Ric. 2017 n. 10933 sez. M1 - ud. 20-03-2018 -2- fideiussione prodotti al riguardo in giudizio (posto che gli stessi «non contengono nessun riferimento a uno specifico contratto di finanziamento»). 2.- Deutsche Bank ricorre adesso avverso il decreto del Tribunale di Napoli, articolando
VITTORIA COLONNA
40, presso lo studio dell'avvocato A D C, rappresentata e difesa dall'avvocato G R;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO SUPERERRY SRL;
- intimato -
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il 06/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. A A D.
FATTO E DIRITTO
1.- La s.p.a. Deutsche Bank ha presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento della s.r.l. Supererry, chiedendo vi fossero ammessi un credito per saldo di conto corrente e un credito per residuo di finanziamenti a medio lungo termine. Il giudice delegato ha rigettato entrambe le richieste, rilevando che, essendo il curatore «terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria», viene a trovare applicazione la disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ., «per cui il creditore è tenuto a fornire elementi idonei a provare l'anteriorità del credito alla data del fallimento». L'esclusione è stata poi confermata, in esito al giudizio di opposizione, dal Tribunale di Napoli con decreto del 6 marzo 2017. Con riferimento alla pretesa da saldo passivo di conto corrente, il Tribunale ha rilevato, in particolare, che la Banca creditrice «non ha dimostrato la formazione, in base al combinato disposto degli artt. 1826, 1829 e 1832 cod. civ., 119 comma 2, 3 TUB, della dichiarazione confessoria della società ora fallita rispetto alle annotazioni contabili di segno negativo riportate sugli estratti di conto corrente della Supererry s.r.I., con la conseguenza che gli estratti conto prodotti, anche se dovessero avere data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, sono inopponibili alla curatela del fallimento». Con riguardo alla pretesa relativa al residuo debito derivante da contratto di finanziamento, il Tribunale ha rilevato la mancanza di data certa dell'operazione, ritenendo non potessero a tal fine valere né gli estratti di saldaconto (dato che il dirigente della banca non possiede un «potere di certificazione con funzione pubblicistica»), né i contratti di Ric. 2017 n. 10933 sez. M1 - ud. 20-03-2018 -2- fideiussione prodotti al riguardo in giudizio (posto che gli stessi «non contengono nessun riferimento a uno specifico contratto di finanziamento»). 2.- Deutsche Bank ricorre adesso avverso il decreto del Tribunale di Napoli, articolando
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