Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2022, n. 35309
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAdalla parte civile B AABIO nato a TORINO il 19/04/1965 nel procedimento a carico di: TERZOLI FRANCESCO nato a VITERBO il 09/06/1972 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R M;
- udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di T F (classe 1972), sono rappresentate dalla sentenza emessa dal Tribunale militare di Verona, II sezione, in data 18 ottobre 2019 e dalla sentenza emessa dalla Corte militare di Appello, I sezione, in data 20 ottobre 2020. T F è stato tratto a giudizio per il reato di insubordinazione con ingiuria pluriaggravata e continuata (art. 81 cod. pen., 189 commi 2 e 3, 190 comma 1 n. 2, 47 n. 2 cod. pen. mil . pace), perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per cause non estranee al servizio e alla disciplina, inviava due lettere al comandante B, con le quali - per le frasi utilizzare e per il contenuto, dai toni complessivamente sprezzanti - offendeva il prestigio, il decoro e la dignità personale e professionale del superiore .
1.1 In primo grado, il Tribunale militare ha assolto l'imputato con riferimento alla lettera del 18 gennaio 2017 perché il fatto non costituisce reato;
con riferimento alla lettera del 15 febbraio 2017 ha applicato l'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131bis cod. pen. . In secondo grado, la Corte militare d'Appello ha riformato parzialmente la sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato anche con riferimento alla lettera del 15 febbraio 2017, perché il fatto non costituisce reato.
1.2 I fatti oggetto del giudizio • 26 giugno 2016: il maggiore T giunge alla base logistica di Riva del Garda, con funzioni di direttore;
nella base il colonnello B era già comandante. T aveva diritto a un alloggio di servizio, l'alloggio non era disponibile e il colonnello B gli disse che per avere alloggio nella struttura destinata agli ospiti occorreva l'autorizzazione del competente organo centrale;
T rispose che aveva certezza dell'imminente arrivo dell'atto, ma il 26 giugno il provvedimento non era pervenuto. T occupava uno degli alloggi per gli ospiti diverso da quello che il comandante voleva destinargli nella cd. Struttura OPS (Organismo di Protezione Sociale) • 18 agosto 2016: B scrive a T comunicando che la richiesta di alloggio ASI non doveva essere presentata a lui e concedendo a T uno degli alloggi gestiti dalla ditta multiservizi e destinati agli ospiti, precisando che occorreva un accordo con la ditta e che la fruizione era da intendersi sino al 24 settembre 2016. T è rimasto nell'alloggio OPS anche in epoca posteriore al 24 settembre. • 5 dicembre 2016: lo Stato Maggiore dell'Esercito ha autorizzato T, in attesa di alloggio ASI, a usufruire di un mini OPS pagando il dovuto alla ditta multiservizi. I testi Ianni e Germanò hanno chiarito che B era stato informato per telefono che sarebbe stata autorizzata questa soluzione. • 14 dicembre 2016: B ha ritenuto comunque che T dovesse presentare subito una istanza di alloggio ASI e gli ha chiesto di fornire, entro il 16 dicembre 2016, l'elenco dei giorni in cui aveva usufruito o intendeva usufruire dell'alloggio, con indicazione di eventuali ospiti, questo perché secondo il colonnello B l'attuale imputato doveva essere considerato, nella determinazione dell'importo da versare, come un ospite. Contrariamente secondo il Tribunale, T non doveva essere considerato al pari di un ospite visto che, in quanto direttore, avrebbe avuto diritto ad un alloggio ASI in quel momento di fatto non disponibile. Il Tribunale sottolinea inoltre che l'autorizzazione a T per l'alloggio OPS non era subordinata a una nuova presentazione dell'istanza per un alloggio ASI, e comunque l'autorizzazione per l'alloggio OPS non aveva carattere temporaneo e le sue modalità di disciplina dovevano essere concordate tra T e la ditta che ne curava la gestione. • 5 gennaio 2017: B ribadisce la necessità di immediata presentazione dell'istanza per l'alloggio ASI, aggiungendo che in mancanza T avrebbe dovuto liberare i locali subito e comunque non oltre il 19 gennaio 2017. • 18 gennaio 2017: B ha chiesto al T le informazioni sulla procedura seguita e sulle spettanze della Amministrazione militare, nonché le quietanze di pagamento, anche per i familiari ospitati, e la copia della autorizzazione dello SME a ospitare familiari nel periodo di capodanno-epifania. T risponde fornendo i vari dati, anche in relazione alla questione dell'istanza di alloggio ASI, e informando il superiore di un suo accordo con la ditta. B ha replicato che le notizie fornite non erano pertinenti e di non essere a conoscenza di alcun contratto e che in ogni caso tale atto sarebbe stato in contrasto con le disposizioni da lui impartite. • 26 gennaio 2017: B ha attivato la procedura per la trasformazione di un alloggio OPS in alloggio di servizio ASI • 27 gennaio 2017: B ha scritto a T rimarcando l'assenza di prova dei pagamenti per i pernottamenti effettuati e di presentazione dell'istanza per alloggio ASI • 6 febbraio 2017 e 9 febbraio 2017: B ha scritto alla ditta CE.AM , con cui T aveva stipulato la scrittura privata, chiedendo indicazioni sulle situazioni amministrative in sospeso. La CE.AM ha risposto che il godimento dell'alloggio era stato pagato • Nel corso di tali eventi si collocano le due lettere oggetto della imputazione, del 18 gennaio 2017 e del 15 febbraio 2017. 1.3 Le motivazioni espresse in primo grado. A giudizio del Tribunale, con la prima missiva l'imputato ha protestato la regolarità della sua posizione, considerando l'assenza di un alloggio ASI (a lui spettante) ed ha inteso descrivere il suo stato d'animo, senza consapevolezza dei contenuti offensivi di alcune parole utilizzate. Viene ritenuto inoltre che, a fronte delle innumerevoli richieste del superiore, ha percepito un connotato provocatorio e vessatorio. Da qui la statuizione assolutoria per carenza di elemento psicologico del reato. Quando alla seconda lettera, si tratta prevalentemente di espressioni di disappunto in un quadro caratterizzato da grande sofferenza emotiva. Vi sono, tuttavia, espressioni oggettivamente lesive nei confronti del destinatario, in
udita la relazione svolta dal Consigliere R M;
- udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di T F (classe 1972), sono rappresentate dalla sentenza emessa dal Tribunale militare di Verona, II sezione, in data 18 ottobre 2019 e dalla sentenza emessa dalla Corte militare di Appello, I sezione, in data 20 ottobre 2020. T F è stato tratto a giudizio per il reato di insubordinazione con ingiuria pluriaggravata e continuata (art. 81 cod. pen., 189 commi 2 e 3, 190 comma 1 n. 2, 47 n. 2 cod. pen. mil . pace), perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per cause non estranee al servizio e alla disciplina, inviava due lettere al comandante B, con le quali - per le frasi utilizzare e per il contenuto, dai toni complessivamente sprezzanti - offendeva il prestigio, il decoro e la dignità personale e professionale del superiore .
1.1 In primo grado, il Tribunale militare ha assolto l'imputato con riferimento alla lettera del 18 gennaio 2017 perché il fatto non costituisce reato;
con riferimento alla lettera del 15 febbraio 2017 ha applicato l'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131bis cod. pen. . In secondo grado, la Corte militare d'Appello ha riformato parzialmente la sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato anche con riferimento alla lettera del 15 febbraio 2017, perché il fatto non costituisce reato.
1.2 I fatti oggetto del giudizio • 26 giugno 2016: il maggiore T giunge alla base logistica di Riva del Garda, con funzioni di direttore;
nella base il colonnello B era già comandante. T aveva diritto a un alloggio di servizio, l'alloggio non era disponibile e il colonnello B gli disse che per avere alloggio nella struttura destinata agli ospiti occorreva l'autorizzazione del competente organo centrale;
T rispose che aveva certezza dell'imminente arrivo dell'atto, ma il 26 giugno il provvedimento non era pervenuto. T occupava uno degli alloggi per gli ospiti diverso da quello che il comandante voleva destinargli nella cd. Struttura OPS (Organismo di Protezione Sociale) • 18 agosto 2016: B scrive a T comunicando che la richiesta di alloggio ASI non doveva essere presentata a lui e concedendo a T uno degli alloggi gestiti dalla ditta multiservizi e destinati agli ospiti, precisando che occorreva un accordo con la ditta e che la fruizione era da intendersi sino al 24 settembre 2016. T è rimasto nell'alloggio OPS anche in epoca posteriore al 24 settembre. • 5 dicembre 2016: lo Stato Maggiore dell'Esercito ha autorizzato T, in attesa di alloggio ASI, a usufruire di un mini OPS pagando il dovuto alla ditta multiservizi. I testi Ianni e Germanò hanno chiarito che B era stato informato per telefono che sarebbe stata autorizzata questa soluzione. • 14 dicembre 2016: B ha ritenuto comunque che T dovesse presentare subito una istanza di alloggio ASI e gli ha chiesto di fornire, entro il 16 dicembre 2016, l'elenco dei giorni in cui aveva usufruito o intendeva usufruire dell'alloggio, con indicazione di eventuali ospiti, questo perché secondo il colonnello B l'attuale imputato doveva essere considerato, nella determinazione dell'importo da versare, come un ospite. Contrariamente secondo il Tribunale, T non doveva essere considerato al pari di un ospite visto che, in quanto direttore, avrebbe avuto diritto ad un alloggio ASI in quel momento di fatto non disponibile. Il Tribunale sottolinea inoltre che l'autorizzazione a T per l'alloggio OPS non era subordinata a una nuova presentazione dell'istanza per un alloggio ASI, e comunque l'autorizzazione per l'alloggio OPS non aveva carattere temporaneo e le sue modalità di disciplina dovevano essere concordate tra T e la ditta che ne curava la gestione. • 5 gennaio 2017: B ribadisce la necessità di immediata presentazione dell'istanza per l'alloggio ASI, aggiungendo che in mancanza T avrebbe dovuto liberare i locali subito e comunque non oltre il 19 gennaio 2017. • 18 gennaio 2017: B ha chiesto al T le informazioni sulla procedura seguita e sulle spettanze della Amministrazione militare, nonché le quietanze di pagamento, anche per i familiari ospitati, e la copia della autorizzazione dello SME a ospitare familiari nel periodo di capodanno-epifania. T risponde fornendo i vari dati, anche in relazione alla questione dell'istanza di alloggio ASI, e informando il superiore di un suo accordo con la ditta. B ha replicato che le notizie fornite non erano pertinenti e di non essere a conoscenza di alcun contratto e che in ogni caso tale atto sarebbe stato in contrasto con le disposizioni da lui impartite. • 26 gennaio 2017: B ha attivato la procedura per la trasformazione di un alloggio OPS in alloggio di servizio ASI • 27 gennaio 2017: B ha scritto a T rimarcando l'assenza di prova dei pagamenti per i pernottamenti effettuati e di presentazione dell'istanza per alloggio ASI • 6 febbraio 2017 e 9 febbraio 2017: B ha scritto alla ditta CE.AM , con cui T aveva stipulato la scrittura privata, chiedendo indicazioni sulle situazioni amministrative in sospeso. La CE.AM ha risposto che il godimento dell'alloggio era stato pagato • Nel corso di tali eventi si collocano le due lettere oggetto della imputazione, del 18 gennaio 2017 e del 15 febbraio 2017. 1.3 Le motivazioni espresse in primo grado. A giudizio del Tribunale, con la prima missiva l'imputato ha protestato la regolarità della sua posizione, considerando l'assenza di un alloggio ASI (a lui spettante) ed ha inteso descrivere il suo stato d'animo, senza consapevolezza dei contenuti offensivi di alcune parole utilizzate. Viene ritenuto inoltre che, a fronte delle innumerevoli richieste del superiore, ha percepito un connotato provocatorio e vessatorio. Da qui la statuizione assolutoria per carenza di elemento psicologico del reato. Quando alla seconda lettera, si tratta prevalentemente di espressioni di disappunto in un quadro caratterizzato da grande sofferenza emotiva. Vi sono, tuttavia, espressioni oggettivamente lesive nei confronti del destinatario, in
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