Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2022, n. 16628

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2022, n. 16628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16628
Data del deposito : 29 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S A nato a BELLA il 26/01/1960 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SIA;
trik\i" il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI j sit\ANittz kig• che ha concluso chiedendo Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Potenza ha dichiarato con sentenza l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da A S contro la sentenza con cui il Tribunale di Potenza lo ha condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 423-bis cod. pen., per aver cagionato, servendosi di un accendino, l'incendio di un'area boschiva in una località del comune di Bella, il 13 febbraio 2020. La Corte di appello ha rilevato, quanto all'affermazione di responsabilità, che l'appello si è limitato ad una critica generica e vaga del ragionamento probatorio, omettendo autentici rilievi critici e quindi un confronto specifico con le ragioni di diritto e gliele-menti di fatto posti a base della sentenza. La sentenza impugnata ha dato atto della inverosimiglianza della alternativa ricostruzione proposta dalla difesa e specificamente dall'imputato nel corso del suo esame, risultato intrinsecamente inattendibile. V'è poi la testimonianza del teste C, che vide l'imputato nel momento in cu appiccava il fuoco, a cui si aggiunge il rinvenimento in dosso all'imputato, nell'immediatezza del fatto, di ben due accendini e di molteplici volantini pubblicitari, evidentemente utilizzati per accendere e alimentare il fuoco.

2. La tesi difensiva che quel materiale servisse per i lavori agricoli svolti saltuariamente dall'imputato contrasta con il fatto che quel giorno l'imputato era uscito di casa soltanto per acquistare sigarette e non già per recarsi al lavoro. È poi illogica e generica la tesi difensiva proposta per una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 424 cod. pen., perché non ha spiegato quale potesse essere il ruolo e l'interesse dell'imputato nell'asserito danneggiamento dei terreni delle vittime.
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