Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2019, n. 04578

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2019, n. 04578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04578
Data del deposito : 15 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 25057-2014 proposto da: ACQUE CHIARE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore e Amm.re Unico, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DI VILLA SEVERINI

54, presso lo studio dell'avvocato G T, che lo rappresenta e difende con procura notarile del Not. Dr. F C in LECCE rep. n. 27052 dell'11/01/2019;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO fi STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 156/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE, depositata il 19/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2019 dal Consigliere Dott. F F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D M che ha concluso per l'accoglimento del 10 motivo di ricorso, assorbiti i restanti e cassazione con rinvio;
udito per il ricorrente l'Avvocato RODOLFI che si riporta agli ai i;
udito per il controricorrente l'Avvocato DETTORI che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

La Acque Chiare s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 156/22/13, depositata il 19.07.2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puoi" Sez. staccata di Lecce, che, rigettando l'appello, aveva confermato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003 con il quale, in applicazione dell'art. 14 co. 4 bis della I. n. 537 'del 1993, come modificato dall'art. 2 co. 8 della I. n. 289 del 2002, erano stati recuperati a tassazione i costi sostenuti dalla società nella realizzazione di un complesso alberghiero, così rideterminando l'imposta ai fini Irpeg (C 1.030.441,00), Iva (C 371.603,00) ed Irap (C 110.296,00). Ha rappresentato che l'atto impositivo trovava genesi in un controllo della G.d.F. finalizzato alla rideterminazione del reddito d'impresa relativo al 2003, per l'indeducibiltà di costi riconducibili a fatti penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 14 co. 4 bis cit. In particolare a seguito delle indagini erano stati ipotizzati reati di lottizzazione abusiva, commessa in Brindisi e relativa al "Polo Turistico Integrato" denominato "Acque Chiare", suddiviso in vari comparti e sub-comparti, ognuno con specifica destinazione urbanistica. Le indagini eseguite avevano prospettato la violazione dell'Accordo di programma sottoscritto tra Regione Puglia e Comune di Brindisi, raggiunto in variante al PRG -ai sensi dell'allora vigente I. R. n. 34 del 1994-, che prevedeva vincoli temporali di destinazione turistico-alberghiera e divieti di alienazione, di fatto aggirati a mezzo delle convenzioni attuative del suddetto accordo, stipulate il 9.02.2001 e poi il 27.08.2002 tra il Comune e la società, tradottesi in sintesi in accordi negoziali che consentivano modifiche alla destinazione d'uso degli immobili realizzandi e possibilità di alienazione dell'intero complesso turistico in tempi più brevi di quelli prescritti dall'accordo di programma regionale. Contestando anche l'impostazione accusatoria delle separate indagini penali, la società impugnava l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, che con sentenza n. 53/01/10 rigettava tuttavia il ricorso. La società appellava la sentenza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, che con la pronuncia oggetto del presente giudizio confermava la sentenza di primo grado. La contribuente censura la sentenza con dodici motivi: con il primo per violazione dell'art. 14, co. 4 bis della I. n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8, co. 1 e 3, del d.I., n. 16 del 2012, conv. in I. n. 44 del 2012, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per il contrasto delle statuizioni della pronuncia con la nuova disciplina introdotta nel 2012, che ha delimitato l'indeducibilità dei costi RGN 25057/2014 Conisk ere st. Fede rici alle sole ipotesi di attività riconducibili a delitti non colposi, novella cui sarebbe attribuibile efficacia retroattiva quale ius superveniens favorevole al contribuente;
con il secondo per violazione dell'art. 14 co. 4 bis della I. n. 537 del 1993, nel testo introdotto dall'art. 2 co. 8 della I. n. 289 del 2002, nonché dell'art. 53 Cost., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., perché comunque il giudice regionale ha errato nel non condividere la prospettazione interpretativa della disciplina, secondo cui la disposizione, anche nella sua precedente formulazione, comportava l'indeducibilità dei costi solo qualora dall'attività illecita il contribuente conseguisse specifici vantaggi fiscali, non riscontrabili nel caso di specie;
con il terzo per nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per aver erroneamente affermato che in ordine alla rilevanza penale dell'attività posta in essere la società non ha formulato specifiche contestazioni, con ciò non avvertendo che al contrario la contribuente aveva eccepito e sorretto con appropriata difesa la contestata infondatezza del supposto illecito penale;
con il quarto per nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per non aver indagato, sempre con riguardo alle questioni relative alla rilevanza penale dell'attività addebitata alla società, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
con il quinto per violazione degli artt. 42 e 43 c.p., 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, 27 Cost., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per aver erroneamente attribuito rilevanza penale alla condotta della società, senza tener conto del difetto dell'elemento soggettivo, avendo operato la società in forza degli accordi negoziali attuativi stipulati con in Comune di Brindisi, e dunque nella convinzione che si trattasse di condotta lecita, esulante dalla "rimproverabilità della condotta";
con il sesto per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 co. 1, n. 5 c.p.c., per non aver tenuto conto dell'assenza quanto meno dell'elemento soggettivo del reato ossia del mancato accertamento del dolo dell'agente;
con il settimo per violazione degli artt. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, 51 co. 1 c.p., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente non ha tenuto conto che operando la società in forza degli accordi con il Comune di Brindisi, la condotta illecita era esclusa perché giustificata dall'esercizio di un diritto;
con l'ottavo per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per non aver tenuto conto che la società riteneva di RGN 25057/2014 Cor1ere est. Federici operare correttamente in forza della portata della seconda convenzione stipulata con l'ente comunale;
con il nono per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per non aver tenuto conto che in concreto l'alienazione dei primi immobili fosse avvenuta ben oltre il quinquennio previsto dall'Accordo di programma e dalla legge regionale;
con il decimo per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 co. 1, n. 5 c.p.c., perché erroneamente il giudice d'appello non si è avveduto che la seconda convenzione non fissava un termine a quo in contrasto con il limite temporale previsto dall'art. 1 della legge regionale pugliese n. 34 del 1994;
con l'undicesimo per violazione degli artt. 18 e 24 co. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per aver erroneamente escluso ogni decisione sulla doglianza della società in ordine all'illegittimo recupero di costi in mancanza di ricavi, ritenendo che la questione non fosse stata sollevata tempestivamente ma solo con le memorie illustrative, sebbene la questione fosse riconducibile alle critiche già sollevate con il ricorso introduttivo, senza che fosse richiesta una specificità del motivo di censura;
con il dodicesimo per nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., in 'relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per non essersi pronunciata sulla domanda subordinata relativa alla deducibilità quanto meno dei costi sostenuti per il personale dipendente utilizzato per la realizzazione del complesso turistico;
Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza con ogni consequenziale provvedimento. Si è costituta l'Agenzia, contestando i motivi di ricorso, di cui ne ha chiesto il rigetto. La società, della quale era stato dichiarato il fallimento nelle more del giudizio, ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2019, dopo la discussione, il P.G e le parti hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.
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