Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2019, n. 10100
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to la seguente:
SENTENZA
Su ricorso nr.7055/2015 proposto da: POIATTI spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale del Fante 2, presso l'avvocato P P, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso dagli Avv.ti D Z ed A C;
RICORRENTE E CONTRORICORRENTE AL RICORSO INCIDENTALE
Contro
ALBERTO POIATTI SPA (già PASTIFICIO ALBERTO POIATTI srl), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido D'Arezzo 2, presso gli avvocati A N e R D d T di Belmonte, che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del controricorso Controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania 1338/2014 in data 14/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2018 dal consigliere M M;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale L D R che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito per la controricorrente l'Avvocato S T con delega che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
La società Pastificio Alberto Poiatti srl ha convenuto davanti al Tribunale di Catania la Poiatti spa avente sede a Mazara del Vallo in quanto aveva diffuso un messaggio pubblicitario costituente illecito concorrenziale e pubblicità falsa ed ingannevole. Avverso la sentenza del Tribunale di Catania nr. 2518/2006 con la quale era stata accertata la sussistenza dell'illecito concorrenziale ai danni della odierna controricorrente, accolta la domanda proposta da Pastificio Alberto Poiatti srl ed inibita la diffusione del messaggio pubblicitario "Poiatti siamo solo noi", l'odierna ricorrente ha proposto ricorso davanti alla Corte d'Appello di Catania, che ha respinto l'impugnazione con sentenza in data 14.07.2014. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione la ricorrente affidato a quindici motivi. La Pastificio Alberto Poiatti srl ora Alberto Poiatti spa si è costituita con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi quattro motivi di ricorso la ricorrente Poiatti spa denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 20 cpc, 116 cpc e 2967 cc nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360 comma 1 nr.2 e 3 cpc, in quanto era stata disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale e ritenuto competente il Tribunale di Catania mentre al contrario, avendo la Poiatti spa sede a Mazara del Vallo, doveva ritenersi competente il Tribunale di Marsala ex art. 19 cpc. Infatti secondo la ricorrente la condotta materiale illecita era iniziata appunto a Mazara del Vallo presso la sede dell'impresa ricorrente e in ogni caso gli atti lesivi di cui all'art. 2598 cc ed i conseguenti effetti sul mercato dell'attività concorrenziale illecita si erano verificati non presso la sede del danneggiato bensì Vlbella del danneggiante, luogo prevalente ove era iniziata la condotta ex art.20 cpc., tanto più che anche a Palermo era edito il giornale della Sicilia/ sul quale era stato pubblicato il messaggio pubblicitario illecito/ ed era stato diffuso un messaggio radiofonico di uguale tenore. Infine trattandosi di obbligazione risarcitoria extracontrattuale, ed in particolare di debito di valore, il foro competente coincideva con quello del danneggiante ex art. 1182 ultimo comma cc. Pertanto/ sotto ogni profilo era competente il foro di Marsala. In
SENTENZA
Su ricorso nr.7055/2015 proposto da: POIATTI spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale del Fante 2, presso l'avvocato P P, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso dagli Avv.ti D Z ed A C;
RICORRENTE E CONTRORICORRENTE AL RICORSO INCIDENTALE
Contro
ALBERTO POIATTI SPA (già PASTIFICIO ALBERTO POIATTI srl), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido D'Arezzo 2, presso gli avvocati A N e R D d T di Belmonte, che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del controricorso Controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania 1338/2014 in data 14/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2018 dal consigliere M M;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale L D R che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito per la controricorrente l'Avvocato S T con delega che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
La società Pastificio Alberto Poiatti srl ha convenuto davanti al Tribunale di Catania la Poiatti spa avente sede a Mazara del Vallo in quanto aveva diffuso un messaggio pubblicitario costituente illecito concorrenziale e pubblicità falsa ed ingannevole. Avverso la sentenza del Tribunale di Catania nr. 2518/2006 con la quale era stata accertata la sussistenza dell'illecito concorrenziale ai danni della odierna controricorrente, accolta la domanda proposta da Pastificio Alberto Poiatti srl ed inibita la diffusione del messaggio pubblicitario "Poiatti siamo solo noi", l'odierna ricorrente ha proposto ricorso davanti alla Corte d'Appello di Catania, che ha respinto l'impugnazione con sentenza in data 14.07.2014. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione la ricorrente affidato a quindici motivi. La Pastificio Alberto Poiatti srl ora Alberto Poiatti spa si è costituita con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi quattro motivi di ricorso la ricorrente Poiatti spa denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 20 cpc, 116 cpc e 2967 cc nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360 comma 1 nr.2 e 3 cpc, in quanto era stata disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale e ritenuto competente il Tribunale di Catania mentre al contrario, avendo la Poiatti spa sede a Mazara del Vallo, doveva ritenersi competente il Tribunale di Marsala ex art. 19 cpc. Infatti secondo la ricorrente la condotta materiale illecita era iniziata appunto a Mazara del Vallo presso la sede dell'impresa ricorrente e in ogni caso gli atti lesivi di cui all'art. 2598 cc ed i conseguenti effetti sul mercato dell'attività concorrenziale illecita si erano verificati non presso la sede del danneggiato bensì Vlbella del danneggiante, luogo prevalente ove era iniziata la condotta ex art.20 cpc., tanto più che anche a Palermo era edito il giornale della Sicilia/ sul quale era stato pubblicato il messaggio pubblicitario illecito/ ed era stato diffuso un messaggio radiofonico di uguale tenore. Infine trattandosi di obbligazione risarcitoria extracontrattuale, ed in particolare di debito di valore, il foro competente coincideva con quello del danneggiante ex art. 1182 ultimo comma cc. Pertanto/ sotto ogni profilo era competente il foro di Marsala. In
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