Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2023, n. 23969
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELE LISETTA nata a SURBO il 03/05/1965 avverso l'ordinanza del 23/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. /A,
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 23.12.2022, il Tribunale del Riesame di Lecce ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla ricorrente MELE LISETTA avverso il decreto 24.11.2022 del Tribunale di Lecce/ufficio GIP con il quale è stato disposto il se- questro preventivo della somma di denaro di euro 54.525,00 rinvenuta nell'abita- zione in uso alla ricorrente e ritenuta profitto del reato provvisoriamente conte- stato (art. 171-ter, lett. e), I. n. 633/1941), in concorso con C P, C L e T P.
2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 321 e 324 c.p.p. e omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali. In sintesi, la ricorrente, richiamato il contenuto del provvedimento del GIP, censura l'ordinanza del Tribunale del Riesame per aver ritenuto sussistente il fu- mus del reato ipotizzato a fronte di un quadro indiziario rappresentato essenzial- mente da un esposto anonimo. A parere della difesa, non sarebbero emersi ele- menti a carico dell'indagata tali da consentire di individuare un nesso di pertinenza tra la somma di denaro sequestrata ed il reato ipotizzato. Il Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla censura sollevata dalla difesa con la quale si lamentava del fatto che il GIP non avesse provveduto ade- guatamente a descrivere il nesso pertinenziale tra l'attività delittuosa posta in es- sere asseritamente dalla Mele e la somma di denaro rinvenuta e poi sequestrata in quanto ritenuta profitto del reato. Deduce la ricorrente che risultava documen- talmente dimostrato che la somma sequestrata fosse di provenienza lecita, e non invece profitto del reato. La ricorrente si duole infine della motivazione del Tribunale del Riesame che avrebbe richiamato soltanto la giurisprudenza sulla confisca diretta del denaro (Cass. pen., Sez. Un., n. 42415/2021, Rv. 282037), omettendo qualsiasi conside- razione sulle ragioni che rendevano necessario anticipare l'effetto della confisca prima della definizione del giudizio, come richiesto da Cass. pen., Sez. Un., n. 36959/2021, Rv. 281848. Dunque, sarebbe stata necessaria anche una motiva- zione sul periculum in mora, nella specie asseritamente mancante.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 15.02.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In sintesi, il PG ritiene il ricorso manifestamente infondato. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro pre- ventivo o probatorio è ammesso solo per
sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. /A,
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 23.12.2022, il Tribunale del Riesame di Lecce ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla ricorrente MELE LISETTA avverso il decreto 24.11.2022 del Tribunale di Lecce/ufficio GIP con il quale è stato disposto il se- questro preventivo della somma di denaro di euro 54.525,00 rinvenuta nell'abita- zione in uso alla ricorrente e ritenuta profitto del reato provvisoriamente conte- stato (art. 171-ter, lett. e), I. n. 633/1941), in concorso con C P, C L e T P.
2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 321 e 324 c.p.p. e omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali. In sintesi, la ricorrente, richiamato il contenuto del provvedimento del GIP, censura l'ordinanza del Tribunale del Riesame per aver ritenuto sussistente il fu- mus del reato ipotizzato a fronte di un quadro indiziario rappresentato essenzial- mente da un esposto anonimo. A parere della difesa, non sarebbero emersi ele- menti a carico dell'indagata tali da consentire di individuare un nesso di pertinenza tra la somma di denaro sequestrata ed il reato ipotizzato. Il Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla censura sollevata dalla difesa con la quale si lamentava del fatto che il GIP non avesse provveduto ade- guatamente a descrivere il nesso pertinenziale tra l'attività delittuosa posta in es- sere asseritamente dalla Mele e la somma di denaro rinvenuta e poi sequestrata in quanto ritenuta profitto del reato. Deduce la ricorrente che risultava documen- talmente dimostrato che la somma sequestrata fosse di provenienza lecita, e non invece profitto del reato. La ricorrente si duole infine della motivazione del Tribunale del Riesame che avrebbe richiamato soltanto la giurisprudenza sulla confisca diretta del denaro (Cass. pen., Sez. Un., n. 42415/2021, Rv. 282037), omettendo qualsiasi conside- razione sulle ragioni che rendevano necessario anticipare l'effetto della confisca prima della definizione del giudizio, come richiesto da Cass. pen., Sez. Un., n. 36959/2021, Rv. 281848. Dunque, sarebbe stata necessaria anche una motiva- zione sul periculum in mora, nella specie asseritamente mancante.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 15.02.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In sintesi, il PG ritiene il ricorso manifestamente infondato. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro pre- ventivo o probatorio è ammesso solo per
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