Cass. civ., sez. II, ordinanza 07/03/2023, n. 06704
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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14152/2021 R.G. proposto da F L (C.F.: FROLRA57E59C352E), CORTESE FRANCESCA (C.F.: CRTFNC50L46M208F) e ZAFFINO BRUNO (C.F.: ZFFBRN54M06I639E), rappresentati e difesi dall'Avv. F E A, con domicilio eletto presso il suo studio.in Roma, via Ugo de Carolis 101, per delega separata in calce al ricorso;- ricorrente -contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12;- controricorrente - avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 22/2020, depositato il 26 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal Consigliere M F. Osserva in fatto e in diritto R che: - la Corte di appello di Perugia, pronunciando decreto n. 3427/2017 sul ricorso, ex art. 3, I. 89/2001, proposto da L F, F C e B Z, nella resistenza del Ministero della giustizia, lo accoglieva e condannava l'Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 2.000,00 ciascuno, oltre interessi legali, a titolo di indennizzo, oltre alle spese di lite liquidate in euro 405,00, con rimborso forfetario 15% ed euro 8,00 riferite al bollo, Iva e C.A. come per legge, e distrazione ex art. 93 c.p.c.;- avverso il citato decreto della Corte di appello di Perugia, gli originari ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, fondato su un solo motivo, censurando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, c. 2, c.c. e del d.m. n. 55/2014, deducendo, in particolare, il mancato rispetto dei relativi "minimi" tariffari nella liquidazione delle spese di lite del grado di merito);- con ordinanza n. 26269/2019, depositata il 16 ottobre 2019, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso e annullava sul punto il decreto impugnato con rinvio "anche per le spese del giudizio di legittimità";- riassunta la causa dagli originari ricorrenti ex art. 392 c.p.c. dinanzi la Corte di appello di Perugia quale giudice del rinvio, nella resistenza del Ministero della .. giustizia, con il decreto in questa sede impugnato, n. 22/2020, rideterminava le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. e poste a carico della stessa Amministrazione, condannandola al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di euro 1.198,50 oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed Iva come per legge, per le spese 2 rocessuali del decreto n. 3427/17;al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.045,00 oltre rimborso forfetario 15% CAP ed Iva come per legge;compensate le spese di giudizio di rinvio, - avverso il predetto decreto n. 22/2020 ricorrono ancora la Froio, la Cortese e Io Zaffino sulla base di due motivi. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c., laddove la Corte di appello dispone la compensazione integrale delle spese di lite, tra le parti, in relazione al giudizio di rinvio ex art. 392 c.c., senza fornire alcuna motivazione di tale decisione e limitandosi soltanto e tautologicamente a statuire, in motivazione, che "le spese del presente giudizio vengono compensate". Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, punto 2, del d.m. n. 55/2014, nella parte in cui il decreto impugnato determina le spese di lite della fase originaria di merito nei minimi previsti dalla Tabella 12 del d.nn. 55 cit.. - il Ministero della giustizia resiste con controricorso. Atteso che: - il primo motivo di ricorso è fondato. Infatti, nel provvedimento impugnato la Corte distrettuale non ha fornito alcuna argomentazione quale valida giustificazione della disposta compensazione, posto che la parte ha agito in giudizio, con esito favorevole, proprio per ottenere la posta riconosciuta seppure di esiguo valore (Cass. n. 25594 del 2018). Peraltro, nel caso di specie, la compensazione è stata disposta sulla sola affermazione "le spese del presente giudizio vengono compensate". Ne discende che non ricorrevano, peraltro neanche dedotte, le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (all'esito della pronuncia della Corte cost. n. 77 del 2018);- il secondo motivo è privo di pregio. Con riferimento ai valori espressi nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 non è predicabile un principio di assoluta inderogabilità dei minimi, da cui il giudice può discostarsi dando conto in motivazione delle ragioni che giustificano un compenso inferiore (Cass. n. 89 del 2021;Cass. n. 2386 del 2017;Cass. n. 29606 del 2017). L'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. n. 19989 del 2021;Cass. n. 89/2021 cit.). Risulta nella specie assolto l'obbligo di motivazione, avendo la Corte di merito chiarito, con argomentazione esente da vizi, che l'applicazione dei valori minimi si giustificava nel "rispetto delle motivazioni addotte", conforme ai parametri della normativa dell'equa riparazione, per cui deve ritenersi che all'evidenza non era richiesto un particolare impegno defensionale. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo. La pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito, riconosce per il giudizio di rinvio la soccombenza dell'Amministrazione e liquida le spese processuali in favore dei ricorrenti per euro 915,00, oltre ad euro 100,00 per esborsi, sempre con distrazione in favore degli avvocati F E A e Giovambattista Ferriolo. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e con distrazione in favore dei medesimi difensori dichiaratisi antistatari.
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