Cass. civ., sez. I, ordinanza 03/07/2023, n. 18725
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In tema di sospensione del processo civile, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria - tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare - nella specie, abbandono di coniuge incapace e mancata somministrazione allo stesso, infermo, dei mezzi di sussistenza - e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita.
Sul provvedimento
Testo completo
Oscuramento d'Ufficio Numero registra generale 7259/2021 Numero sezionale 2616/2023 Numero di raccolta generale 18725/2023 Data pubblicazione 03/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: SEPARAZIONE FRANCESCO ANTONIO Presidente DIVORZIO GENOVESE Ud.11/05/2023 CC LAURA TRICOMI Consigliere ALBERTO PAZZI Consigliere Consigliere MAURA CAPRIOLI Consigliere-Rel. RITA E. A. RUSSO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7259/2021 R.G. proposto da: G.A. domicillata ex lege In Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BEZANTE CHIARA -ricorrente-
contro
C.T. elettivamente domiciliato in Roma Via Po, 22, presso lo studio dell'avvocato BOCCONETTI CRISTIANO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1383/2020 depositata il 22/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 11/05/2023 dal Consigliere RITA E. A. RUSSO.
RITENUTO CHE
G.A. ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia con la quale è stato respinto il suo appello avverso la sentenza di primo grado che, dichiarando la separazione Oscuramento d'Ufficio Numero registra generale 7259/2021 Numero sezionale 2616/2023 Numero di raccolta generale 18725/2023 Data pubblicazione 03/07/2023 personale dei coniugi, ha rigettato le domande di addebito e la domanda di assegno di mantenimento da lei proposta. La ricorrente si affida a nove motivi. C.T. si è costituito con controricorso. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata dell'11 maggio 2023. RILEVATO CHE 1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 295 c.p.c. La ricorrente deduce che nonostante la pendenza di tre giudizi penali a carico di C.T. tutti aventi una correlazione imprescindibile con il presente giudizio civile perché attinenti alle responsabilità per fatti reati che implicavano l'addebito della separazione, la Corte d'appello ha respinto -così come il giudice di primo grado- l'istanza di sospensione del giudizio. Rileva che al momento della prima comparizione dei coniugi in sede di separazione l'imputato era già stato rinviato a giudizio per i fatti denunciati dalla moglie in sede penale e in particolare per abbandono di coniuge incapace, abbandono del tetto coniugale, mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza al coniuge infermo. 2.- Il motivo è infondato. In tema di sospensione del processo la giurisprudenza di questa Corte è chiara nell'affermare che il rapporto tra giudizio civile e penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, e che deve darsi una interpretazione restrittiva dell'istituto della sospensione, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo. Escluse quindi le ipotesi di sospensione necessaria del giudizio, il giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti. La sospensione del giudizio civile ex art. 295 cod. proc. civ. è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge 2 di 15 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 7259/2021 Numero sezionale 2616/2023 Numero di raccolta generale 18725/2023 Data pubblicazione 03/07/2023 ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, con la conseguenza che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. sez, un. n. 408 del 06/06/2000). In particolare si è affermato che la sospensione necessaría del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass. n. 15248 del 01/06/2021;
Cass. sez. un. n. 13661 del 21/05/2019). Premessi questi principi, si osserva che non sussiste pregiudizialità tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare -quali quelli dedotti dalla ricorrente- e la pronuncia di addebito della separazione. La pronuncia di addebito infatti richiede che si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri di matrimonio ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi coniugale (ex multis: Cass. n. 40795 del 20/12/2021), sicché il giudizio deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto al giudizio penale, la cui finalità è quella di 3 di 15 Oscuramento d'Ufficio Numero registra generale 7259/2021 Numero sezionale 2616/2023 Numero di raccolta generale 18725/2023 Data pubblicazione 03/07/2023 accertare la responsabilità dell'imputato ed in caso positivo di stabilire la pena, e non di verificare gli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita. Nel caso di specie la Corte d'appello, ricostruendo la vicenda analiticamente coniugale, ha accertato che İ comportamenti tenuti dal C.T. costituiscono la conseguenza e non la causa della crisi coniugale, che era già in atto da tempo, anche in ragione della singolarità della situazione che viveva la coppia, data dalla presenza di un altro uomo, che viveva con loro e che in atto è il compagno della donna, e di una serie di problematiche idonee a minare il clima di reciproca fiducia tra i coniugi. Correttamente pertanto la Corte si è richiamata ai principi in tema di autonomia dell'azione civile rispetto alla azione penale, e ha ritenuto non sussistente il nesso di pregiudizialità, mentre la ricorrente non si confronta con la specifica ragione decisoria della esclusione dell'addebito, limitandosi a ribadire la necessità di accertare comportamenti illeciti.
3. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 158 e 161 c. p.c. per mancata costituzione del giudice e mancata firma della sentenza. La ricorrente deduce di avere segnalato al giudice d'appello che la sentenza di primo grado risulta sottoscritta unicamente dal giudice estensore, nella persona della dottoressa EL ER e non anche dal dottor Enrico Consolandi -presidente di sezione del Tribunale- senza che vi sia alcuna menzione di un'eventuale impedimento quale causa della mancata sottoscrizione del presidente, con violazione del principio del giudice precostituito per legge. Si tratta, nella prospettazione di parte ricorrente, di un caso di nullità diretta ed insanabile. Il motivo è inammissibile, 4 di 15 Oscuramento d'Ufficio Numero registra generale 7259/2021 Numero sezionale 2616/2023 Numero di raccolta generale 18725/2023 Data pubblicazione 03/07/2023 la ratio La parte non coglie, e di conseguenza non censura, impugnata laddove, decidendi della sentenza d'appello nell'esaminare il motivo di appello qui sostanzialmente riproposto, si afferma che la dottoressa ER riuniva in sé la funzione di presidente (del Collegio) e di relatore, e di conseguenza ha sottoscritto la sentenza. Secondo quanto dispone l'art. 132 c.p.c., infatti, la sentenza deve contenere l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata (e non di altri giudici, pur facenti parte di quella stessa sezione) e nel caso in cui la sentenza sia stata emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore, il che significa che deve essere sottoscritta dal presidente del Collegio giudicante e non da giudici che non abbiano partecipato alla decisione, anche se investiti della funzione direttiva semidirettiva. Quanto al resto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che in tutti i casi nei quali il presidente sia anche l'estensore, come accade quando egli stesso abbia proceduto all'istruzione e abbia poi effettuato la relazione al