Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2019, n. 48600
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FENG CHUNPING nato il 14/11/1955 avverso la sentenza del 29/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere L A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita'del ricorso. udito il difensore : avvocato P E in difesa di FENG CHUNPING che si è riportato integralmente ai motivi di ricorso. Premesso in fatto F C ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 29/1/2018 che in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 9/3/2016, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 470 e 474 c.p., perché estinti per prescrizione e rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 c.p., deducendo la carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato siccome ricavato dalla mancanza della documentazione amministrativa contabile attestante la conformità della merce alla legislazione nazionale e comunitaria e dalla mancata indicazione da parte della prevenuta agli inquirenti, circa la provenienza della merce . Con il secondo motivo eccepisce la violazione di norme processuali e la carenza e manifesta illogicità della motivazione ( in relazione agli artt. 191 e 194 c.p.p.) per la ritenuta sussistenza della contraffazione delle merce siccome ricavata dalle dichiarazioni degli operanti e degli esperti collaboratori delle società individuate quali persone offese che, ad avviso della difesa, sarebbero inutilizzabili in quanto espressione di un giudizio formulato su fotografie ritraenti i prodotti e non direttamente sulla merce il che escluderebbe la configurabilità del delitto presupposto e dunque della ricettazione. Con terzo motivo deduce la violazione di legge e la carenza e manifesta illogicità della motivazione per la mancata derubricazione del reato ex art. 712 c.p., non potendosi ritenere soddisfacente l'argomentazione per cui la Feng conosceva la provenienza illecita della merce in ragione della quantità dei prodotti detenuti. Il quarto motivo attiene al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuta di cui all'art. 648 cpv. c.p., avuto riguardo alla tipologia ed al valore della merce stessa. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge e la carenza d motivazione in relazione alla trattamento sanzionatorio. Considerato in diritto Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c) in relazione all'art. 591 c.p.p. e, dall'altro, manifestamente
udita la relazione svolta dal Consigliere L A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita'del ricorso. udito il difensore : avvocato P E in difesa di FENG CHUNPING che si è riportato integralmente ai motivi di ricorso. Premesso in fatto F C ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 29/1/2018 che in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 9/3/2016, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 470 e 474 c.p., perché estinti per prescrizione e rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 c.p., deducendo la carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato siccome ricavato dalla mancanza della documentazione amministrativa contabile attestante la conformità della merce alla legislazione nazionale e comunitaria e dalla mancata indicazione da parte della prevenuta agli inquirenti, circa la provenienza della merce . Con il secondo motivo eccepisce la violazione di norme processuali e la carenza e manifesta illogicità della motivazione ( in relazione agli artt. 191 e 194 c.p.p.) per la ritenuta sussistenza della contraffazione delle merce siccome ricavata dalle dichiarazioni degli operanti e degli esperti collaboratori delle società individuate quali persone offese che, ad avviso della difesa, sarebbero inutilizzabili in quanto espressione di un giudizio formulato su fotografie ritraenti i prodotti e non direttamente sulla merce il che escluderebbe la configurabilità del delitto presupposto e dunque della ricettazione. Con terzo motivo deduce la violazione di legge e la carenza e manifesta illogicità della motivazione per la mancata derubricazione del reato ex art. 712 c.p., non potendosi ritenere soddisfacente l'argomentazione per cui la Feng conosceva la provenienza illecita della merce in ragione della quantità dei prodotti detenuti. Il quarto motivo attiene al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuta di cui all'art. 648 cpv. c.p., avuto riguardo alla tipologia ed al valore della merce stessa. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge e la carenza d motivazione in relazione alla trattamento sanzionatorio. Considerato in diritto Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c) in relazione all'art. 591 c.p.p. e, dall'altro, manifestamente
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi