Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25981

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25981
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AC DR nato a [...] 11 10/12/1975 avverso l'ordinanza del 12/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
letteis-errfte le conclusioni del PG

MARIELLA DE MASELLIS RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di DR De AC avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce in data 15/07/2022, che sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti del suddetto, in ordine ai reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina (per i quali è stato condannato con sentenza di primo grado alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione), con la misura della custodia cautelare in carcere. Tale sostituzione era avvenuta ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., in quanto De AC alle 14.40 del 10 luglio 2022, nel corso di un controllo operato dalla P.g. presso la sua abitazione, ripetutamente non rispondeva alle chiamate effettuate a mezzo del campanello e alle bussate a mano, venendo poi reperito in casa alle 16.05 della stessa giornata all'atto di un successivo controllo.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione DR De AC, tramite il suo difensore, deducendo vizio di motivazione. Rileva la difesa di avere allegato all'atto di impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen. le dichiarazioni del padre di De AC e della moglie dello stesso sul fatto che il prevenuto era in casa all'atto del primo controllo di P.g. e non aveva udito il suono del campanello per essersi addormentato profondamente. Dichiarazioni, sui cui contenuti nessun passaggio è dato leggere nell'ordinanza di rigetto impugnata. Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame ha ritenuto non provata l'assunzione di medicinali da parte di De AC e non ha motivato, al pari della Corte di appello di Lecce, sull'esclusione della lieve entità del fatto giustificativa del disposto aggravamento. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Mariella De Masellis, conclude per il rigetto del ricorso. I

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia

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