Cass. civ., sez. I, ordinanza 20/04/2022, n. 12670

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 20/04/2022, n. 12670
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12670
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12845/2015 R.G. proposto da Unicredit S.p.A., in persona del l.r.p.t. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Mirabello n. 18, presso lo studio dell’avv. A Q, rappresentata e difesa dall’avv. A M N, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

contro

Fallimento Immobiliare il Caminetto s.r.l., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello n. 71, presso lo studio dell’avv. P B, rappresentato e difeso dall’avv. V M, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente – F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 12845/2015 Numero sezionale 5297/2021 Numero di raccolta generale 12670/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 avverso il decreto del Tribunale di Sulmona reso nel procedimento ivi pendente iscritto al n.r.g. 1145/2014, n. cron. 1291/2015 del 9 aprile 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal Consigliere P F.

RILEVATO CHE

1. Unicredit S.p.A. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso il decreto con cui Tribunale di Sulmona ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Immobiliare il Caminetto s.r.l., con cui lamentava la mancata ammissione totale del proprio credito per euro 515.348,44, a titolo di mutuo concesso alla società Edil Cogian s.r.l. e accollato dalla Immobiliare il Caminetto s.r.l. nell’ambito dell’acquisto di un ramo di azienda della debitrice principale, avendo il giudice delegato riconosciuto ammissibile solo la minor somma di euro 331.200,00. 2. Il Tribunale ha rilevato che l’interpretazione dell’atto di cessione di azienda tra la società in bonis e la Edil Cogian s.r.l. conduceva a ritenere che la volontà delle parti era chiara e letteralmente limitata a quantificare l’accollo del mutuo alla sola somma di euro 331.200,00, come emergeva dalla parametrazione del corrispettivo di cessione all’importo del finanziamento n. 014/01620561 concesso dalla banca alla Edil Cogian, che nella minor somma riconosciuta ammissibile era espressamente quantificato;
somma che, del resto, era stata esattamente valutata nell’ambito della cessione di azienda e che, nell’ipotesi di assunzione dell’intero importo del debito concesso a mutuo, avrebbe finito per rendere incongruo il valore di cessione.
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