Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2004, n. 20006
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In materia di causa di servizio ed equo indennizzo, la normativa dettata per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato prevede un procedimento articolato in due fasi distinte, di cui la prima diretta al riconoscimento della causa di servizio e la successiva alla concessione dell'equo indennizzo, con distinti termini per la domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e per la domanda di corresponsione del conseguente equo indennizzo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda di equo indennizzo, essendo stata presentata l'istanza in via amministrativa oltre il termine di sei mesi dalla conoscenza degli elementi per chiedere il riconoscimento della causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e aveva interpretato la domanda relativa alla qualificazione dell'infermità o lesione contratta dal dipendente come finalizzata comunque al riconoscimento dell' equo indennizzo).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente -
Dott. M F A - Consigliere -
Dott. DE R A - Consigliere -
Dott. C G - rel. Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
C R, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato A B, difeso dagli avvocati PASQUALE FATIGATO e G DI MTIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETÀ PER AZIONI (già FERROVIE DELLO STATO SOCEITÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato G C, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13/02 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 31/01/02 - R.G.N. 664/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/04 dal Consigliere Dott. G C;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice del lavoro di Foggia rigettava la domanda proposta dal sig. Raffaele C, dipendente delle Ferrovie dello Stato, volta all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui era affetto ed al riconoscimento dell'equo indennizzo.
La sentenza di primo grado veniva impugnata dal lavoratore. La Corte di Appello di Bari rigettava il gravame ritenendo che la menzione, nel dispositivo della sentenza impugnata, delle Ferrovie del Gargano s.p.a. invece delle Ferrovie dello Stato s.p.a., fosse soltanto un errore materiale che non aveva prodotto nullità, non essendovi dubbio, per tutte le altre indicazioni contenute nella sentenza e nella prima parte del dispositivo, che la causa si era svolta tra il C e le Ferrovie dello Stato. Riguardo alla doglianza relativa all'improprietà di riferimenti alla malattia professionale contenuti nella sentenza impugnata, il giudice dell'appello pur riconoscendo che si trattava di una inesattezza perché il presupposto dell'equo indennizzo per causa di servizio richiesto è diverso da quello della rendita per malattia professionale, riteneva la censura ininfluente ai fini della dedotta decadenza perché la richiesta sia di malattia professionale che di causa di servizio è soggetta ad un termine di decadenza semestrale che, per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, decorre dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o l'interessato ha avuto notizia sicura ed esatta della natura e gravità della malattia;rilevava che, nel caso in esame, tale notizia coincideva con le dimissioni dalla divisione di cardiologia degli ospedali riuniti di Foggia in quanto la minuziosa descrizione della patologia contenuta nella missiva di dimissioni dell'8 gennaio 1997 e l'agevole comprensività dell'informativa avevano senza dubbio consentito all'appellante di avere notizia sicura ed esatta della natura e gravità della malattia e di tutti gli elementi per chiedere il riconoscimento della causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo: sicché alla data dell'11 dicembre 1997, in cui era stata proposta l'istanza amministrativa, correttamente la domanda era stata disattesa perché intempestiva. Per la cassazione della sentenza della corte di Appello di Bari il sig. C propone ricorso formulandolo in tre motivi.
La Rete ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni) resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando nullità della sentenza e del procedimento di primo grado, ex art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento agli art. 112 e 132 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'erronea indicazione, contenuta nel dispositivo, della società resistente costituisse semplicemente un errore materiale;deduce che nel rito del lavoro il dispositivo della sentenza è un atto di rilevanza esterna perché la lettura in udienza fissa in maniera immodificabile la pronuncia che può essere fetta valere come titolo esecutivo autonomo. Inoltre pur volendo considerare come errore materiale l'inesatta indicazione della parte resistente, la sentenza presentava contrasto tra dispositivo e motivazione in quanto il dispositivo faceva riferimento alla domanda, che concerneva il riconoscimento della causa di servizio, mentre nella motivazione si faceva riferimento esclusivamente ad una domanda di riconoscimento di malattia professionale, mai formulata dal ricorrente, contrasto insanabile e dunque tale da determinare la nullità della decisione ai sensi dell'art. 156, 2^ comma, c.p.c.. Aggiunge il ricorrente che la nullità della sentenza andava pronunciata anche con riferimento all'art. 112 c.p.c. mancando corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Osserva infine il ricorrente che le rilevate inesattezze ^ non dovevano essere lette disgiuntamente perché, proprio il fatto di aver erroneamente individuato ^ nelle Ferrovie del Gargano la parte resistente, poteva aver portato il giudice di primo grado a parlare di malattia professionale, in quanto nei confronti di tale società non trova applicazione l'istituto della malattia dipendente da causa di servizio.
Il motivo non è fondato.
In considerazione dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza di appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito, non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal
giudice d'appello (Cass. 28 dicembre 1996 n. 11537). In tale ipotesi, non sussiste un interesse del ricorrente ad impugnare la pronuncia di rigetto del motivo di gravame relativo alla denunciata nullità della sentenza del primo giudice, in quanto, anche se in secondo grado fosse stata dichiarata la nullità di tale sentenza, resta il fatto che domanda è stata rigettata nel merito dal giudice dell'appello, tenuto, per l'effetto devolutivo del gravame, a pronunciarsi sul punto.
Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 38 del D.M. 19.12.1958 n. 2716 e successive modificazioni, norme che disciplinano l'istituto
della malattia da causa di servizio a cui si affiancano l'art. 11 della legge 6.10.81 n. 564 ed U D.M. n. 1622/83 che disciplinano
l'istituto dell'equo indennizzo. Deduce il ricorrente che dal testo del citato art. 38 del D.M. n. 2716/58 il dies a quo dal quale far decorrere il termine di sei mesi per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio va collocato nel momento in cui il lavoratore non solo ha avuto conoscenza della natura della malattia ma anche la consapevolezza delle circostanze che vi concorsero, delle cause che l'avevano prodotta e delle conseguenze sulla sua integrità fisica: ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della domanda, pertanto, non era sufficiente che all'atto delle dimissioni dall'ospedale in data 8 gennaio 1997 il ricorrente avesse avuto conoscenza della natura della malattia da cui risultava affetto.
Il motivo è privo di fondamento.
La questione è già stata posta negli stessi termini nel giudizio di appello.
L'art. 38 del D.M. 19 dicembre 1958 del Ministro dei Trasporti, come sostituito dal D.M. 10 luglio 1969, fissa la decorrenza del termine semestrale entro cui il ricorrente deve presentare domanda per il riconoscimento della causa di servizio "dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto notizia sicura ed esatta della natura e della gravità della malattia". Il giudice dell'appello ha fatto una vantazione congruamente motivata, e quindi insindacabile in sede di legittimità, circa le ragioni per cui aveva ritenuto che il ricorrente avesse avuto piena contezza della natura e gravità della patologia insorta, come stabilito dalla norma indicata, sì da avere tutti gli elementi per richiedere il riconoscimento della causa di servizio sin dal gennaio 1997;il ricorrente, da parte sua, col ricorso in Cassazione non ha introdotto ulteriori elementi a quanto già prospettato al giudice dell'appello, che con motivazione corretta e congrua ha spiegato le ragioni del suo apprezzamento.
Con il terzo motivo, denunciando omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo dell controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, i ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appell ritenuto non decisiva, senza darne una valida motivazione, la tes prospettata secondo cui la decadenza ex art. 38 D.M. 2716/58 oper solo con riferimento alla domanda diretta a conseguire in mod specifico l'equo indennizzo mentre non spiega efficacia alcun rispetto ad una istanza formulata, sia in sede giudiziaria ch amministrativa, per richiedere il riconoscimento della causa d servizio anche per conseguire tutti gli altri benefici di legge contrattuali. Deduce che i due procedimenti, quello di riconosciment della dipendenza della causa di servizio e quello diretto a conseguir la concessione dell'equo indennizzo per menomazioni conseguenti malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono de tutto autonomi e sostiene che il termine semestrale previsto per l presentazione della dipendenza da causa di servizio non ha natur perentoria quando la domanda non è specificamente preordinata all concessione dell'equo indennizzo, ma tende solo all'accertamento di u presupposto sul quale il dipendente possa basare successivamente un diversa domanda, ad esempio di pensione privilegiata: con l conseguenza che un domanda di riconoscimento della causa di servizi non può essere dichiarata irricevibile per decadenza. Anche tal motivo è infondato.
La normativa dettata per i dipendenti delle Ferrovie in materia di causa di servizio ed equo indennizzo prevede un procedimento articolato in due fasi distinte, di cui la prima diretta al riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e la successiva alla concessione dell'equo indennizzo, con distinti termini per la domanda di riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio e per la domanda di corresponsione del conseguente equo indennizzo (Cass. 9 febbraio 2004 n. 2390);la tempestività di accertamento della causa di servizio, costituisce un presupposto necessario della richiesta del secondo beneficio (Cass. Sez. Un. 19 dicembre 1996 n. 11395). Nel caso di specie il giudice dell'appello, cui spetta di definire il contenuto della domanda e delle eccezioni avanzate dalle parti identificando il bene della vita destinato a formare oggetto della pronuncia giudiziale, ha ritenuto che la domanda del ricorrente di riconoscimento della causa di servizio fosse preordinata alla richiesta, proposta con lo stesso ricorso giudiziario, relativa all'equo indennizzo ed ha rilevato che tale preordinazione era riscontrabile anche nella formulazione subordinata con cui il ricorrente chiedeva non soltanto che venisse accertato che le infermità dipendevano da causa di servizio ma anche che esse avevano determinato una menomazione ascrivibile alla 6 categoria della tab. A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834. Il giudice dell'appello, pur nella sua sintetica motivazione, ha indicato in modo non equivoco e del tutto sufficiente le ragioni per le quali riteneva che anche la domanda subordinata fosse preordinata all'equo indennizzo, in quanto la chiesta pronuncia in ordine alla eventuale appartenenza dell'infermità o lesione contratta dal dipendente ad una delle categorie di cui alla tab. a) trova giustificazione proprio in vista del riconoscimento dell'equo indennizzo.
È del tutto ininfluente, pertanto, rispetto al presente giudizio, che la domanda di accertamento della causa di servizio proposta a fini diversi della richiesta dell'equo indennizzo (per esempio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata) sia sottratta alla decadenza semestrale prevista dal citato art. 38 del D.M. 2716/58.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del ricorrente soccombente.