Cass. pen., sez. VII, ordinanza 18/07/2018, n. 33247
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: C A nato il 16/06/1965 a LUCERA avverso la sentenza del 23/02/2016 della CORTE APPELLO di B avviso alle parti;sentita la relazione svolta dal Consigliere L I;• RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 23/2/2016, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti di C A in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 648 bis cod. pen. dal Tribunale di Foggia con sentenza del 12/6/2009. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto come riciclaggio anziché come furto, senza adeguatamente valutare quanto dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio, ed altresì in ordine alla sanzione applicata. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico in ordine all'accertamento della responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli e, nella sostanza, richiamando argomentazioni attinenti al merito della decisione impugnata, avendo la Corte territoriale argomentato senza incorrere in vizi logici o giuridici in ordine alle ragioni che non consentivano di riconoscere nel C l'autore del furto presupposto dall'imputazione, non avendo lo stesso fornito alcun elemento idoneo ad accreditare la sua prospettazione, limitatasi nella sostanza a riferire le circostanze emerse dalla denuncia della persona offesa. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, invece, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte territoriale illustrato leragioni del trattamento sanzionatorio con espliciti riferimenti all'entità del fatto oggetto del giudizio ed alla "personalità non particolarmente negativa del prevenuto", peraltro già considerata con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
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