Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2021, n. 26776
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER QU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in ragione della fondatezza del primo e assorbente motivo di ricorso;
letta la nota fatta dell'Avvocato PASQUALE DI IACOVO che, nell'interesse del ricorrente, ha richiamato le conclusioni del Pubblico ministero. a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. RO SQ ricorre avverso la sentenza in data 16/10/2019 della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza in data 9/5/2018 del Tribunale di Castrovillari che lo aveva condannato per il reato di ricettazione.Deduce: 1.1. "Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di-nullità". Con il primo motivo si denuncia la nullità del decreto di giudizio immediato, in quanto disposto in relazione a un reato per il quale è prevista la citazione diretta a giudizio. Si sottolinea come la giurisprudenza di legittimità sia costante nel ribadire la nullità del decreto in tali ipotesi, in quanto preclude all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415- bis, c.p.p. e, al contempo, determina un indebito mutamento del giudice naturale. Si deduce, dunque, l'inosservanza di tali principi da parte della Corte di appello, che ha erroneamente rigettato il relativo motivo di gravame, con il quale era stato sottolineato come l'imputato fosse stato chiamato a giudizio per rispondere di un tentativo di furto in abitazione e per una ricettazione, ossia per due reati per i quali è prevista la citazione diretta ai sensi dell'art. 550, cod.pen. 1.2. "Manifesta illogicità della motivazione, risultante da altri atti del processo ed in particolare dal secondo motivo di gravame formulato nell'atto di appello". Il secondo motivo si rivolge alla qualificazione giuridica del fatto, che si assume debba essere più correttamente ricondotto all'ipotesi prevista dall'art. 712, cod.pen., per come argomentato nell'atto di appello. Si deduce, quindi, l'illogicità della motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto idoneo il motivo di sospetto della illecita provenienza, la mancata acquisizione di un riferimento telefonico del venditore e il mancato controllo del numero di telaio da parte dell'acquirente. 1.3. "Manifesta illogicità della motivazione risultante da altri atti del processo ed in particolare dal terzo motivo di gravame formulato nell'atto di appello, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 c.p.". A tal proposito si osserva come la Corte di appello abbia escluso l'ipotesi prevista dall'art. 648, comma secondo, cod.pen. facendo leva sull'abrasione del numero di telaio e sulla diversità della targa rispetto a quella originaria, senza alcun accertamento sul valore patrimoniale della res e senza considerare quanto esposto nel terzo motivo di gravame. 1.4. "manifesta illogicità della motivazione, risultante da altri atti del processo ed in particolare dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, cod.pen.". A tal riguardo si denuncia il travisamento in cui è incorsa