Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 27/12/2019, n. 34516
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ORDINANZA Sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 21414/2014 e 24684/2015 R.G. proposti da R P s.r.I., in liquidazione (C.F. 02978640247), in persona del legale rappresentante pro tempore, P F (C.F. PLLFBA68S07A459G), P L (C.F. PLLLVI42L26A459K), tutti rappresentati e difesi dall'avv. C R, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Contrà Orefice 9. - ricorrenti -contro Agenzia delle Entrate (C.F. 80224030587), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12. - controricorrente - e da R P s.r.I., in liquidazione (C.F. 02978640247), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. C R, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Contrà Orefice 9. - ricorrente -contro Agenzia delle Entrate (C.F. 80224030587), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12. - controricorrente - avverso la sentenza n. 237/08/2014 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata il giorno 10 febbraio 2014 e la sentenza n. 496/31/2015 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata il giorno 12 marzo 2015. Sentite le relazioni svolta nelle camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019 dal Consigliere G F. FATTI DI CAUSA R P s.r.l. impugnò l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IVA e IRAP, per l'anno d'imposta 2007. Successivamente R P s.r.l. e i suoi soci Fabio Pellizzari e Livio Pellizzari, impugnarono separatamente altri tre avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, con i quali vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IVA e IRAP, nonché ai fini IRPEF per i soli soci, relativamente all'anno 2006. La prima impugnazione venne integralmente respinta in primo grado, mentre le restanti, previa riunione dei giudizi, vennero parzialmente accolte - limitatamente al tema della indeducibilità dei costi affermato dall'Amministrazione - dalla commissione tributaria provinciale;proposti appelli sia dai contribuenti, avverso entrambe le decisioni, sia dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti soltanto della seconda sentenza, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, riuniti i tre gravami, con sentenza depositata il giorno 10 febbraio 2014, respinse entrambi gli appelli proposti dai contribuenti e accolse quello dell'Amministrazione, dichiarando la legittimità di tutti gli atti impositivi impugnati. La R P s.r.l. impugnò poi altro avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IVA e IRAP, per l'anno d'imposta 2008. Il ricorso venne integralmente respinto in primo grado;sull'appello proposto dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza depositata il 12 marzo 2015, lo respinse. Avverso entrambe le cennate sentenze di secondo grado, R P s.r.l. - unitamente a Fabio Pellizzari e Livio Pellizzari, soltanto nella prima delle due impugnazioni - hanno proposto separati ricorsi per cassazione, affidati l'uno a sette e l'altro a due mezzi;in entrambi i giudizi ha risposto con controricorso l'Agenzia delle Entrate. I ricorrenti hanno depositato, in entrambi i giudizi, memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, stante la chiara connessione sia soggettiva che oggettiva, appare opportuna la riunione dei ricorsi proposti dai contribuenti ed iscritti ai nn. 21414/2014 e 24684/2015 R.G. 2. Con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 21414/2014 R.G., deducono i ricorrenti la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell'art. 38-bis del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, avendo la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento, quello relativo ( all'anno 2007, fosse stato legittimamente emesso prima del decorso del termine dilatorio accordato dalla legge.
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