Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 08777
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ONGHIA DI PAOLA ONOFRIO avverso l'ordinanza del 03/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere R M;
lette/soatite le conclusioni del PG ' C.CA) •-•3 rt)- I 4L13-"‹,,"-k` (4'n Ott ( Jt ;
IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 3 novembre 2021 il GIP del Tribunale di Roma, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'opposizione introdotta da D'unghia Di Paola Onofrio, avverso la decisione emessa in data 5 maggio 2021 su domanda di D A M.
2. In sintesi, risulta dalla decisione qui impugnata che il G.E. è intervenuto su domanda della D A, soggetto acquirente in sede esecutiva civile a seguito di iniziativa dei creditori F e F che in data 17 ottobre 2016 avevano trascritto il pignoramento su un bene immobile (allora identificato in catasto terreni) appartenente alla società Pescaccio Costruzioni.
2.1 Detto bene - compiutamente identificato in atti - era stato sottoposto a confisca per equivalente in seguito a sentenza di applicazione della pena emessa in data 17 maggio 2017 a carico di da D'O D P O, sul presupposto - rivelatosi errato - della titolarità del bene in capo al condannato (l'assegnazione dalla società Pescaccio al socio D'Onghia risulta avvenuta il 7 maggio del 2018) .
2.2 La confisca in questione, non preceduta da sequestro, era stata trascritta solo in data 14 maggio 2019, pure a fronte della pendenza del giudizio esecutivo civile, conclusosi nel 2020 con trasferimento dell'immobile alla D A da parte del giudice civile.
2.3 Con la decisione emessa in sede esecutiva penale il 5 maggio del 2021 - e ribadita in sede di opposizione - si è pertanto preso atto della erronea individuazione
lette/soatite le conclusioni del PG ' C.CA) •-•3 rt)- I 4L13-"‹,,"-k` (4'n Ott ( Jt ;
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FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 3 novembre 2021 il GIP del Tribunale di Roma, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'opposizione introdotta da D'unghia Di Paola Onofrio, avverso la decisione emessa in data 5 maggio 2021 su domanda di D A M.
2. In sintesi, risulta dalla decisione qui impugnata che il G.E. è intervenuto su domanda della D A, soggetto acquirente in sede esecutiva civile a seguito di iniziativa dei creditori F e F che in data 17 ottobre 2016 avevano trascritto il pignoramento su un bene immobile (allora identificato in catasto terreni) appartenente alla società Pescaccio Costruzioni.
2.1 Detto bene - compiutamente identificato in atti - era stato sottoposto a confisca per equivalente in seguito a sentenza di applicazione della pena emessa in data 17 maggio 2017 a carico di da D'O D P O, sul presupposto - rivelatosi errato - della titolarità del bene in capo al condannato (l'assegnazione dalla società Pescaccio al socio D'Onghia risulta avvenuta il 7 maggio del 2018) .
2.2 La confisca in questione, non preceduta da sequestro, era stata trascritta solo in data 14 maggio 2019, pure a fronte della pendenza del giudizio esecutivo civile, conclusosi nel 2020 con trasferimento dell'immobile alla D A da parte del giudice civile.
2.3 Con la decisione emessa in sede esecutiva penale il 5 maggio del 2021 - e ribadita in sede di opposizione - si è pertanto preso atto della erronea individuazione
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