Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2021, n. 21385

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2021, n. 21385
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21385
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FL EO nato a [...] avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M G F, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'Avvocato R D S, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. G L ricorre avverso la sentenza in data 1/3/2019 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza in data 20/6/2018 del Tribunale di Torino che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 646, comma terzo, cod.pen. Deduce:

1.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Con il motivo si denuncia la mancata considerazione dei motivi di gravame esposti in punto di circostanze attenuanti generiche, recidiva e 1 ../1 ..0..1/4-n••,...)„ \_. sospensione condizionale della pena. Si deduce, altresì, l'illogicità dell'argomentazione spesa dalla Corte di appello per negare l'attenuante di cui all'art. 89, cod.pen. Si sottolinea come l'imputato non abbia mai contestato la dinamica dei fatti, né l'ammontare del danno patrimoniale subito dalla persona offesa.
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