Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/11/2007, n. 24815
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Con riferimento alle impugnazioni avverso le decisioni pronunciate dal Consiglio nazionale dei geologi, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 339 del 1990, spetta all'autorità giudiziaria ordinaria (integrata nella fase del merito da iscritti all'ordine) per i diversi gradi di giudizio, la giurisdizione in tutte le materie, compresa la materia elettorale (di cui si tratta nella specie), atteso che esso prevede espressamente tale giurisdizione, non potendosi, pertanto, applicare il principio secondo cui la cognizione delle controversie aventi ad oggetto le operazioni elettorali è del giudice amministrativo in mancanza di espressa disciplina, né analogicamente l'art. 6 della legge n. 1034 del 1971, che pure devolve al giudice amministrativo i ricorsi in materia di elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali, e non potendosi, infine, trarsi argomenti contrari dalla attribuzione al giudice ordinario solo delle questioni attinenti l'eleggibilità, effettuata dall'art. 16 della legge n. 616 del 1966, essendo stata quest'ultima disposizione esplicitamente abrogata dall'art. 6 in argomento.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. C A - Presidente di sezione -
Dott. V A - Presidente di sezione -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. S G - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, in persona del Presidente pro tempore, DE PAOLA PIETRO ANTONIO, BRUZZI GIANFRANCO, TRIMBOLI MARINO, GRASSO EGIDIO, BEER PIERGIACOMO, NOLLEDI GERARDO, NUCCI ENRICO, PINGITORE DONATELLA, POMPEI MAURO, PRIVITERA GIOVANNI, PUPPINI UMBERTO, QUARTA FRANCESCO, ROSSETTI ERMENEGILDO, TENUTA BENIAMINO, MASCETTI TOMMASO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo studio degli avvocati LAGONEGRO ANNA, ROMANO CLAUDIO, che li rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
SCAMARDA GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RISORGIMENTO 59, presso lo studio dell'avvocato VIOLA GIANCARLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1155/06 del Tribunale amministrativo regionale di ROMA;
udito l'avvocato LAGONEGRO Anna;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/06/07 dal Consigliere Dott. S G;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiari la giurisdizione dell'A.G.A. con le pronunce di legge.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso notificato il 18 e il 27 gennaio 2006 Giancarlo Scamarda ha chiesto al TAR del Lazio l'annullamento del verbale di proclamazione dei risultati degli eletti al Consiglio nazionale dei geologi del 9 dicembre 2005 e di ogni altro atto autonomamente impugnabile, precedente e consequenziale, deducendo la violazione della disciplina del voto per corrispondenza di cui al D.P.R. 8 luglio 205, n. 169.
Si sono costituiti il Consiglio nazionale dei geologi e quali controinteressati Pietro Antonio De Paola, Marino Trimboli, Egidio Grasso, Piergiacomo Beer, Gerardo Nolledi, Nucci Enrico, Donatella Pingitore, Maurizio Pompei, Privitera Giovanni, Umberto Puppini, Francesco Quarta, Rossetti Ermenegildo, Beniamino Tenuta e Tommaso Mascetti, nonché, quale interventore, Gianfranco Pruzzi. Tutti hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 2. I resistenti hanno altresì proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che la Corte dichiari che la controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario.
A sostegno dell'assunto i ricorrenti osservano:
a) che in base alla L. 3 febbraio 1963, n. 112, art. 10, istitutiva della professione di geologo, le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine concernenti, tra l'altro, la materia elettorale potevano essere impugnate con ricorso alla Commissione centrale per i geologi, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia;
b) che la successiva L. 25 luglio 1966, n. 616, dopo aver specificamente regolato gli effetti dell'annullamento da parte della Commissione centrale dell'elezione di singoli membri (art. 11) o di tutto il Consiglio nazionale (art. 12) ha previsto, all'art. 16, che le deliberazioni della Commissione "in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o di eleggibilità", sono impugnabili, "anche per il merito", davanti al Tribunale di Roma, il cui collegio è integrato (al pari di quello della corte d'appello di Roma, quanto all'ulteriore eventuale gravame) da due geologi;
c) che la L. 12 novembre 1990, n. 339 istitutiva degli Ordini regionali dei geologi e dei relativi Consigli ha quindi soppresso la Commissione centrale, stabilendo che, ai fini dell'applicazione delle norme vigenti, la stessa debba intendersi sostituita dal Consiglio nazionale (art. 7);
d) che la medesima legge ha inoltre previsto che le decisioni dei Consigli regionali sono impugnabili con ricorso al Consiglio nazionale, le cui decisioni ove concernenti, tra l'altro, la materia elettorale possono essere a loro volta impugnate davanti al tribunale nel cui circondario si è svolta l'elezione contestata: tribunale la cui composizione (al pari di quella della Corte d'appello, quanto all'ulteriore impugnativa) è integrata da due iscritti all'ordine (art. 6);
e) che da tale sistema si desumerebbe, dunque, che per effetto della soppressione della Commissione centrale e del subentro del Consiglio nazionale quest'ultimo ha acquisito la competenza a decidere anche sui ricorsi in materia elettorale riguardanti lo stesso Consiglio, tenuto conto anche del fatto che analogo potere era riconosciuto alla Commissione, quanto ai propri membri elettivi, dalla L. n. 616 del 1966, art. 13, non abrogato dalla L. n. 339 del 1990;le relative
pronunce conformemente a quanto già stabilito per la soppressa Commissione centrale dalla L. n. 616 del 1966, art. 16, (abrogato dalla L. n. 339 del 1990, art. 7) e a quanto attualmente previsto in rapporto alle decisioni dei Consigli regionali sono impugnabili di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo i tre ordinari gradi di giudizio;
f) che da ciò deriverebbe, anzitutto, l'irricevibilità o inammissibilità del ricorso dello Scamarda, in quanto non proposto al Consiglio nazionale;
g) che, in ogni caso, il complessivo contesto normativo ora ricordato individuerebbe univocamente nel Giudice ordinario l'organo giurisdizionale deputato a decidere sui ricorsi in materia elettorale: non sussistendo, per converso, alcuna norma neppure nell'ambito del recente D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, che disciplina le modalità di elezione del Consiglio nazionale dei geologi che devolva la relativa competenza al giudice amministrativo;
h) che, d'altro canto, la previsione della L. n. 39 del 1990, art. 6, comma 6, - in forza della quale, nei procedimenti di impugnazione
aventi ad oggetto (anche) la materia elettorale, tanto il tribunale che la corte d'appello sono integrati da due iscritti all'ordine - sarebbe indicativa dell'intento legislativo di devolvere il potere decisionale ad un organo giurisdizionale specializzato, che assicuri una competenza tecnico-professionale, onde l'adito Giudice amministrativo costituirebbe "istanza giurisdizionale difforme, anche nella composizione, da quella inderogabilmente prevista dalla legge";
i) che, diversamente opinando, si determinerebbe un'illogica differenza nella tutela giurisdizionale in materia elettorale, a seconda che si discuta dell'elezione dei Consigli regionali o del Consiglio nazionale e ciò quantunque, ai sensi del D.P.R. n. 169 del 2005, art. 7, le modalità di elezione siano le medesime;
l) che, da ultimo, il sistema dianzi delineato - a fronte del quale il contenzioso elettorale si articola in una prima fase di fronte all'organo esponenziale dell'ordine e in successive fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, con sezioni specializzate, appositamente integrate - risulta comune anche ad altri ordini professionali (agronomi, periti agrari, giornalisti).