Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2007, n. 1142
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In materia di appalto di opere pubbliche, in presenza di un atto amministrativo incidente sul contratto, una azione risarcitoria da inadempimento contrattuale può fondarsi soltanto sulla disapplicazione dell'atto amministrativo medesimo a causa della sua illegittimità e, quindi, della sua inidoneità ad incidere sul diritto soggettivo al risarcimento del danno; infatti, quando viene esercitato il potere di annullamento d'ufficio della procedura di affidamento, il contratto è radicalmente nullo per violazione di norme di ordine pubblico. Pertanto, dedotto l'inadempimento quale conseguenza di un illegittimo annullamento d'ufficio, il provvedimento non si pone quale antecedente logico al tema in contestazione ma costituisce esso stesso la causa unica del dedotto inadempimento e la relativa cognizione esula dalla giurisdizione del giudice ordinario (nel caso di specie la S.C. ha confermato la dichiarazione di nullità del lodo reso in materia per non compromettibilità di una controversia esorbitante dalla giurisdizione del giudice ordinario).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO CENTRO UNO, in persona del legale rappresentante presidente del consiglio direttivo arch. Vitelli Alfredo, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, 4-B, presso il Dott. Gian Marco Grez, unitamente agli avv.ti Laudadio Felice e Russo Carlo, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO, in persona del sindaco Agostino Antonio Ambrosio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gian Giacomo Porro, n. 8, presso l'avv. Orazio Abbamonte che unitamente all'avv. Visone Domenico lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1993, pubblicata il 18 giugno 2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2007 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Felice LAUDADIO e Domenico VISONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha con eluso per il rigetto del ricorso e la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2002 il Comune di San Giuseppe Vesuviano espone va:
- che con Delib. Consiglio Comunale 17 dicembre 1990 aveva deciso di affidare in concessione al Consorzio Centro Uno la progettazione degli interventi necessari per l'attuazione dei piani relativi alle zone commerciali ed industriali, per il reperimento dei mezzi finanziari e la realizzazione dei predetti nuovi insediamenti;
- che in data 11 giugno 1991 era stata stipulata la convenzione con la quale veniva disciplinato l'affidamento in concessione delle attività necessarie per la realizzazione ed attuazione dei piani anzidetti;
- che dopo l'inizio delle attività era stato avviato, con Delib. Commissario Straordinario in data 29 novembre 1995, il procedimento di annullamento d'ufficio della deliberazione di affidamento a trattativa privata della concessione;
- che con Delib. 15 ottobre 1996 il consiglio comunale aveva annullato la delibera per contrasto con le norme di ordine pubblico che imponevano al riguardo l'esperimento di una gara;
- che in data 17 novembre 1999 il Consorzio Centro Uno aveva notificato domanda di arbitrato per sentir dichiarare, previa dichiarazione di illegittimità della delibera di annullamento d'ufficio, la risoluzione della convenzione per inadempimento dell'Amministrazione con conseguente condanna al risarcimento dei danni da esso subiti;
- che, costituitosi il collegio arbitrale, era stata ribadita da esso Comune la piena legittimità dell'atto di autotutela, e, in subordine, eccepita la nullità della convenzione in quanto conclusa in violazione di norme imperative;
- che, con lodo non definitivo del 20 dicembre 2000 - 18 gennaio 2001, gli arbitri avevano affermato la propria competenza sostenendo che l'atto di autotutela aveva comunque inciso su posizioni di diritto soggettivo e avevano dichiarato l'inammissibilità della domanda di risoluzione per grave inadempimento del