Cass. civ., SS.UU., ordinanza 07/04/2020, n. 07738

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 07/04/2020, n. 07738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07738
Data del deposito : 7 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36556-2018 proposto da: COMUNE DI CO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA

26, presso lo STUDIO LEGALE STICCHI DAMIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato E S D;

- ricorrente -

contro

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BARBERINI

36, presso Sezioni Unite Ric.n.36556/18 rg. - Adunanza in cam.cons. del 18 febbraio 2020 gli uffici della Delegazione romana della Regione, rappresentata e difesa dall'avvocato M A;
COMUNE DI UGENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BARNABA TORTOLINI

30, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati P Q e L Q;

- controricorrenti -

nonchè

contro

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO, COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA, COMUNE DI PATÙ, COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO, COMUNE DI TERLIZZI, COMUNE DI MODUGNO, COMUNE DI BARI, COMUNE DI TRANI, COMUNE DI ALBEROBELLO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 5707/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 05/10/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2020 dal Consigliere GIACOMO M S;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale L S, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. Rilevato che: § 1.1 Il Comune di Cavallino (LE) propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 5707 del 5 ottobre 2018, con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso da esso proposto per l'ottemperanza della sentenza n. 5805 dell'Il dicembre 2017 con cui lo stesso giudice - in parziale accoglimento del gravame dal Comune introdotto avverso la sentenza del

TAR

Puglia n. 684/2017 - aveva annullato la determina dirigenziale n. 244/2015. Con tale determina la Regione Puglia concludeva la procedura avviata per l'assegnazione ai Comuni concorrenti di risorse residue del FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) 2000/2006 e 2007/2013, in relazione ad "Interventi e completamenti dei sistémi dei beni culturali ed interventi materiali ed immateriali di valorizzazione" da individuare attraverso procedure ad evidenza pubblica.Sezioni Unite Ric.n.36556/18 rg. - Adunanza in cam.cons. del 18 febbraio 2020 Con la determina in questione, in particolare, la Regione approvava la graduatoria delle istanze di contributo, dalla quale risultava come il progetto presentato dal Comune di Cavallino, per quanto ritenuto ammissibile al finanziamento, si collocasse purtuttavia in posizione (n.57) non utile ai fini della percezione del contributo: "ammissibile ma non finanziato per esaurimento della dotazione finanziaria". Il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n.5805/17, aveva ritenuto illegittima questa determina per violazione del privilegio accordato dall'avviso pubblico di finanziamento al requisito del 'completamento' di lavori già iniziati (sussistente nel progetto presentato dal Comune);
sicché, fermo restando che "non spetta a questo giudice di indicare alla commissione la scelta del metodo più adatto, in sede di riemanazione, a dare piena ed idonea soddisfazione a tale priorità", si suggeriva "una riformulazione degli elenchi delle istanze, annessi alla determina n.244/15, affinché la priorità si in veri in una riserva separata per le istanze con interventi di completamento, secondo i noti principi sulle graduatorie delle procedure competitive con posti riservati da soddisfare prioritariamente". In sede di dichiarato adempimento del giudicato amministrativo così formatosi, la Regione Puglia adottava la determina dirigenziale n. 114 del 22 febbraio 2018 con la quale, in approvazione della relazione istruttoria redatta dal funzionario tecnico delegato, si confermava "la collocazione della proposta pro gettuale del Comune di Cavallino, così come definita nella determinazione dirigenziale n. 244/2015 (...) quale proposta ammissibile ma non ammessa a finanziamento per esaurimento della dotazione finanziaria";
e ciò sul verificato presupposto che "per tutti i n.28 progetti collocatisi nell'elenco allegato B alla determina dirigenziale n. 244/2015 in posizione che precede quella assunta dal progetto candidato dal Comune di Cavallino, è individuabile il requisito del completamento così come inteso dal giudice del Consiglio di Stato quale elemento idoneo a qualificare il contesto culturale in cui il progetto si colloca";
con conseguente "impossibilità di differenziare e, pertanto, stilare separati elenchi di istanze di candidature (...) qualificabili, rispettivamente, come completamento ed istanze prive di tale caratteristica".Sezioni Unite Ric.n.36556/18 rg. - Adunanza in cam.cons. del 18 febbraio 2020 § 1.2

Ritenuto che

quest'ultima determina n. 114/18 - puramente reiterativa del precedente esito della procedura di assegnazione dei finanziamenti - fosse elusiva del giudicato amministrativo, perché basata sull'indistinta attribuzione della priorità di 'completamento' anche a progetti che tale requisito, correttamente inteso, non presentavano, il Comune di Cavallino chiedeva che il Consiglio di Stato, dichiarata la nullità di questa determina, ordinasse alla Regione Puglia l'ottemperanza alla suddetta sentenza n. 5805/17 prescrivendo le relative modalità e determinando, ove necessario, il contenuto del provvedimento amministrativo di adempimento;
il tutto previa nomina di un commissario ad acta. Con la sentenza qui impugnata il Consiglio di Stato - pronunciando nel contraddittorio con la Regione Puglia e varie amministrazioni comunali - ha, come detto, ritenuto inammissibile il ricorso in ottemperanza così proposto dal Comune di Cavallino, osservando che: - il giudizio di ottemperanza, in quanto volto ad attuare le prescrizioni ricavabili dalla sentenza inadempiuta, presuppone l'emersione di una "specifica difformità" dell'atto amministrativo adottato rispetto al giudicato, "mentre eventuali altri vizi di legittimità dell'atto stesso devono essere fatti valere nell'ordinario giudizio impugnatorio di cognizione";
- nel caso di specie non sussisteva alcuna "specifica difformità", posto che la sentenza ottemperanda (emessa nel contraddittorio tra il Comune ricorrente, la Regione Puglia e due soltanto dei molti Comuni partecipanti alla procedura di assegnazione) aveva sì individuato quale prioritario il requisito di 'completamento' dell'intervento, aggiungendo tuttavia come non spettasse ad essa "di indicare alla commissione la scelta del metodo più adatto a dare piena ed idonea soddisfazione a tale priorità";
- in tale contesto, la determina n. 114/18, asseritamente elusiva, "va oltre la regola che il giudicato stesso contiene, perché compie proprio l'operazione sulla quale esso ha escluso di poter dare criteri, ovvero una riformulazione di tutta la graduatoria nei confronti di tutti i partecipanti, e non solo dei tre nei cui confronti si era svolto il processo originario";
- tutto ciò deponeva per l'estraneità del presente giudizio a questioni di ottemperanza del giudicato dedotto.Sezioni Unite Ric.n.36556/18 rg. - Adunanza in cam.cons. del 18 febbraio 2020 Nel presente giudizio di cassazione resistono con controricorso la Regione Puglia ed il Comune di Ugento (LE). Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. § 2. Con l'unico motivo di ricorso il Comune di Cavallino lamenta - ex art.360, 1^ co. n. 1 cod.proc.civ., in relazione all'articolo 105 cpa - violazione o falsa applicazione dell'articolo 2909 cod.civ., nonché diniego di giustizia;
ciò perché il Consiglio di Stato, una volta ravvisata l'insussistenza dei presupposti dell'ottemperanza stante l'affermata riferibilità della determina regionale n. 114/18 all'esercizio di nuova attività amministrativa esulante i limiti del giudicato di annullamento (valutazione definita controvertibile, ma della cui "opinabilità non è possibile dare conto in questa sede": ric. pag.15), non aveva poi disposto la conversione dell'azione di ottemperanza in azione di nullità, con conseguente rimessione delle parti, ex art.105 cit., innanzi al giudice della cognizione (
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