Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2022, n. 47356
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI DARIO nato a LATINA il 27/04/1973 avverso l'ordinanza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere G R;
lette le conclusioni del PG F R P che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione promosso nell'interesse di D G ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. diretto ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Pretura di Lugoj, irrevocabile il 20/2/2007. Tale sentenza non era stata oggetto di riconoscimento da parte della Corte di appello di Roma;
al contrario, era stata riconosciuta la successiva sentenza della Pretura di Timisoara n. 1861 con provvedimento della Corte di appello di Roma del 12/12/2017;
tale seconda sentenza aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della Pretura di Lugoj. Secondo il giudice dell'esecuzione, la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva riconosciuto quella della Pretura di Timisoara, avendo dato atto che la pena complessiva era stata determinata in anni dodici di reclusione, di cui due anni di reclusione inflitti dalla Pretura di Lugoj, aveva esaminato e riconosciuto il contenuto di tale sentenza;
non si riscontrava, quindi, alcun vizio nel titolo esecutivo mentre la questione avrebbe dovuto essere sollevata con gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma;
d'altro canto, alla sentenza
lette le conclusioni del PG F R P che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione promosso nell'interesse di D G ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. diretto ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Pretura di Lugoj, irrevocabile il 20/2/2007. Tale sentenza non era stata oggetto di riconoscimento da parte della Corte di appello di Roma;
al contrario, era stata riconosciuta la successiva sentenza della Pretura di Timisoara n. 1861 con provvedimento della Corte di appello di Roma del 12/12/2017;
tale seconda sentenza aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della Pretura di Lugoj. Secondo il giudice dell'esecuzione, la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva riconosciuto quella della Pretura di Timisoara, avendo dato atto che la pena complessiva era stata determinata in anni dodici di reclusione, di cui due anni di reclusione inflitti dalla Pretura di Lugoj, aveva esaminato e riconosciuto il contenuto di tale sentenza;
non si riscontrava, quindi, alcun vizio nel titolo esecutivo mentre la questione avrebbe dovuto essere sollevata con gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma;
d'altro canto, alla sentenza
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