Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/1950, n. 1375
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La riunione dei procedimenti, anche se attuata per ragioni di connessione oggettiva impropria (decisione di più cause dipendenti dalla soluzione di identiche questioni di diritto) fa sì che i due o più rapporti processuali trovansi ad essere collegati processualmente, nel senso che si ha svolgimento contemporaneo di più cause dinanzi allo stesso giudice, ed anche materialmente perché occorre, affinché la decisione sbocchi in una pronuncia rituale, che unica sia la sentenza che chiude il simultaneo processo. Le parti partecipi del giudizio, per impugnare tale unica sentenza, ritenuta gravatoria rispetto a due o più di esse, non debbono proporre distinti ricorsi su distinti fogli bollati ed accompagnati da distinti depositi per multa, ma possono, in litisconsorzio facoltativo, proporre le loro impugnazioni anche con unico atto e previo unico deposito, anche se siano impugnati distinti capi della stessa sentenza, che siano relativi a questioni diverse, scaturenti da distinti rapporti giuridici. Il creditore, ancorché ipotecario, dell'enfiteuta, come quegli che è ammesso dalla legge a spiegare nel giudizio di devoluzione, per la tutela dei propri interessi, semplice intervento adesivo non principale, non può, dopo la sentenza dichiarativa della devoluzione resa tra il concedente e l'enfiteuta, proporre contro tale sentenza opposizione illimitata ordinaria di terzo, giacché essendo titolare di un diritto derivato e non autonomo, non è ammesso a disconoscere il giudicato tra le parti; tale creditore, ricorrendone i presupposti, è legittimato soltanto ad esperire l'opposizione limitata a revocatoria di terzo. Nella categoria degli "aventi causa" di una delle parti, che come tali sono legittimati a proporre contro la sentenza solo l'opposizione revocatoria e non l' opposizione ordinaria di terzo, rientrano non solo i soggetti che siano in un rapporto di successione con una delle parti, ma anche tutti coloro la cui posizione giuridica è dipendente da quella oggetto dell'accertamento nel processo e nei cui confronti perciò la sentenza pronunziata fra le parti faccia stato. Pertanto l'usufruttuario del fondo enfiteutico, il cui diritto dipende dalla esistenza dell'enfiteusi, è abilitato a proporre contro la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico a favore del concedente. La disposizione innovativa contenuta nell'art. 974 secondo comma cod.civ. (secondo la quale i creditori i quali abbiano iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali la domanda stessa non sia stata notificata in tempo utile per intervenire nel giudizio di devoluzione, sono ammessi ad esercitare il diritto di affrancazione dopo la dichiarazione dell'avvenuta devoluzione: disposizione applicabile per l'art. 149 disp.Trans. Anche alle enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori) non è applicabile ai rapporti enfiteutici estinti per pronuncia di devoluzione già passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice.