Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/05/2023, n. 12188
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Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5352/2019 R.G. proposto da : CATTANEO MASSIMO, elettivamente domiciliatoin Roma, Via D ei Due Macelli, 66, presso lo studio DLA Piper Studio Legale Associato, rappresentatoe difeso da gli A vv . A T e A D D, –ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 3058/2018,depositata il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal consigliereR A.
IRPEF RIMBORSO SILENZIO RIFIUTO
Cons. est. R A 2 Rilevato che:
1. M C ricorre , con unico motivo , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello del medesimo avverso la sentenza della C.t.p. di Varese che , a propria volta,aveva rigettato il ricorso con il quale aveva impugnato il silenzio rifiuto frapposto all’istanza di rimborso di parte delle ritenute su reddito da lavoro dipendente percepito dal 2011 al 2014. 2. Il contribuente assumeva di avere tutti i requisiti per beneficiare degli incentivi fiscaliprevisti dall’art. 3, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 238per il rientro dei lavoratori in Italia e, conseguentemente , per poter godere del computo del solo 30 per cento del reddito da lavoro dipendente per la formazione della base imponibile;
per l’effetto, poiché aveva prudenzialmente versato l’Irpef sull’intero ammontare del reddito, avanzava istanza di rimborso sull’eccedenza e impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sulla stessa.
3. La C.t.p. rigettava il ricorso assumendo che mancava il requisito della nuova assunzione in Italia in quanto il contribuente era stato assunto presso altra società del medesimo gruppo cui apparteneva la società presso la quale prestava servizio nel Regno Unito;
che, pertanto, non si versava nella fattispecie di assunzion e in Italia a seguito di un periodo minimo di permanenza all’estero;che vi era stato un mero trasferimento da una sede all’altra della medesima società. Assumeva, altresì, che il contribuente aveva trasferito la residenza in Italia oltre il temine di tremesi dall’assunzione previsto dalla norma .
4. La C.t.r. confermava detta sentenza.
Considerato che:
1. Con l’unicomotivo ilricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 3058/2018,depositata il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal consigliereR A.
IRPEF RIMBORSO SILENZIO RIFIUTO
Cons. est. R A 2 Rilevato che:
1. M C ricorre , con unico motivo , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello del medesimo avverso la sentenza della C.t.p. di Varese che , a propria volta,aveva rigettato il ricorso con il quale aveva impugnato il silenzio rifiuto frapposto all’istanza di rimborso di parte delle ritenute su reddito da lavoro dipendente percepito dal 2011 al 2014. 2. Il contribuente assumeva di avere tutti i requisiti per beneficiare degli incentivi fiscaliprevisti dall’art. 3, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 238per il rientro dei lavoratori in Italia e, conseguentemente , per poter godere del computo del solo 30 per cento del reddito da lavoro dipendente per la formazione della base imponibile;
per l’effetto, poiché aveva prudenzialmente versato l’Irpef sull’intero ammontare del reddito, avanzava istanza di rimborso sull’eccedenza e impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sulla stessa.
3. La C.t.p. rigettava il ricorso assumendo che mancava il requisito della nuova assunzione in Italia in quanto il contribuente era stato assunto presso altra società del medesimo gruppo cui apparteneva la società presso la quale prestava servizio nel Regno Unito;
che, pertanto, non si versava nella fattispecie di assunzion e in Italia a seguito di un periodo minimo di permanenza all’estero;che vi era stato un mero trasferimento da una sede all’altra della medesima società. Assumeva, altresì, che il contribuente aveva trasferito la residenza in Italia oltre il temine di tremesi dall’assunzione previsto dalla norma .
4. La C.t.r. confermava detta sentenza.
Considerato che:
1. Con l’unicomotivo ilricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,
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