Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/06/2023, n. 16188

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/06/2023, n. 16188
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16188
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso n. 28883-2014, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente

CONTRO

TECNOFILATI s.r.l., p.i. 03811940729, in persona del legale rappresentante p.t.,elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alberico II, n. 33, presso lo studio dell’avv. A D, dal quale è rappresentata e difesa - Controricorrente

EQUITALIA

Sud– Intimata Avverso la sentenza n. 1153/06/2014della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 20.05.2014;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2023dal Consigliere dott. F F, Rilevato che L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza n. 1153/06/2014, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, con cui è Cartella di pagamento - Condono –d.l. 119-2018 – Estinzione del giudizio RGN 28883/2014 Consigliere rel. F stato rigettato l’appello dell’ufficio avverso la sentenza del giudice di primo grado, che aveva annullato la cartella di pagamento notificata alla società per omesso versamento dell’iva relativa all’anno 2008. Secondo quanto esposto nella sentenza l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito d’imposta indicato in dichiarazione, in quanto maturato nel periodo d’imposta precedente, in relazione al quale la società aveva tuttavia omesso di presentare la dichiarazione. Il giudice regionale ha annullato la cartella ritenendo che l’ufficio avrebbe dovuto previamente contestare il disconoscimento del credito d’imposta mediante avviso d’accertamento. L’Amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione, affidandosi ad ununico motivo, cui ha resistito la contribuente con controricorso. Equitalia sud s.p.a. è rimasta intimata. Nel corso del giudizio la difesa della società ha depositato documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata, ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), e comma 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla l. 17dicembre 2018, n. 136. Emessa ordinanza interlocutoria per chiarimenti, nell’adunanza camerale del 30 maggio2023 la causa è stata discussa e decisa.
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