Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2012, n. 8053
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La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, atteso che l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, è consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio su esteso, ne ha fatto diretta ed immediata applicazione con riferimento a proprio precedente, con il quale aveva deciso una controversia analoga).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L A - Presidente -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dtt. C P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23555/2010 proposto da:
FRANZA OSVALD, già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE VERTUNNI 117, presso lo studio dell'avvocato C L, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
- ricorrente -
contro
"FERROVIE DEL SUD EST SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.", succeduta ex lege alla "GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA PER LE FERROVIE DEL SUD EST", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio dell'avvocato S A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A L, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2342/2009 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/11/2009 R.G.N. 162/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2012 dal Consigliere Dott. P C;
udito l'Avvocato G M per delega ANGELO R. SCHIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente convenne in giudizio la srl Ferrovie Sud-Est e servizi automobilistici, esponendo che, dopo il gennaio del 1999, l'indennità di trasferta per il lavoro svolto al di fuori della sua residenza di servizio non gli era stata più riconosciuta a causa di un accordo sindacale stipulato il 9 dicembre 1998, con il quale si era stabilito che la residenza di servizio coincidesse con il "tronco di assegnazione". Chiedeva, di conseguenza, previa dichiarazione di nullità o inefficacia del punto n. 2 del verbale di riunione del 10 febbraio 1998, nonché del successivo del 20 gennaio 1999, il riconoscimento del diritto alla indennità di trasferta a decorrere dal 1 febbraio 1999 per l'attività svolta fuori dalla propria residenza di servizio individuata secondo i criteri antecedenti agli accordi sindacali e la condanna della società al relativo pagamento.
2. Il Tribunale di Lecce rigettò la domanda. Il ricorrente propose appello, riformulando le medesime conclusioni. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza pubblicata il 25 novembre