Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2004, n. 8102

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In materia di spese di ospedalità concernenti malati mentali cronici, in base al combinato disposto degli artt. 1, 51 e 75 della legge n. 833 del 1978, 30 della legge n. 730 del 1983, 1 e 6 del d.P.C.M. 8 agosto 1985, nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio - assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del servizio sanitario nazionale. Le relative controversie con le quali un soggetto pubblico chieda ad un privato il rimborso delle spese, essendo di contenuto civilistico, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, esulando esse dalla previsione dell'art. 7 l. n. 36 del 1904 e, quindi, dell'art. 7 l. n. 1034 del 1971, che riguardano le controversie per l'identificazione dell'ente amministrativo competente per la spesa. (Principio affermato in relazione a fattispecie cui non era applicabile, "ratione temporis", la nuova disciplina della giurisdizione in materia di pubblici servizi "ex" art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205, ne' l'art. 33 d. lgs. n. 80 del 1998)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2004, n. 8102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8102
Data del deposito : 28 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

I A D 0 3 S 1 , M S 3 . O 5 A L T T L R . O A N ' B S L E I L 3 P E D 1 08 10 2 /04 S - D A 8 T - N I S 1 G O 1 N Q E P S A E M I I NO DEL OPO CATALANO D G A E A G , D E O O T L E R T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T T I S A N R I Oggetto I E L G S L D E E E R SPESE SEZIONI UNITE CIVILI O D D OSPEDALITA |

GIURISDIZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ? Dott. A G-Primo Presidente f.f. M R.G.N. 22421/01 P Cron. 15626 Consigliere Dott. G P - Consigliere Dott. A M - Rep. - Consigliere Dott. R P Ud. 19/02/04 Dott. G N - Consigliere Dott. L F D N - Consigliere - Consigliere Dott. G G - Dott. F R Rel. Consigliere- - Consigliere - Dott. S ETA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA DI COMO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO GENOVESI

3, presso lo studio dell'avvocato E M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BASSANO BARONI, giusta delega in calce al ricorso; 2004 - ricorrente 169 contro -1- BONFANTI GIOVANNI, BERNASCONI ANTONIO, BOTTA LUCIA DELFINA, CATTANEO ERNESTO, CAMINADA ELENA, BIANCHI GIUSEPPE, BRENNA LUIGI, ALBRICCI ERALDO, BIANCHI LUIGI CARLO, BONFANTI GIUSEPPE, ALVARO GIUSEPPE, CAVALLARI ENRICO, BERETTA ALFREDO, ARNABOLDI FRANCO, CESARE GRAZIELLA, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
CARUGATI ANNA, AMISANO FRANCO, BALLABIO ERMINIA, BOSISIO ANGELA, BONFANTI LUIGI; BORRONI LORENZO, quale erede di ARBA BARTOLOMEO, BELGERI ROLANDO, quale erede di BIANCHI AMELIA;
CIRO TULLIA, VALERIANO, DANIELA, VITTORIO e SILVANO, quali eredi di CIRO FRANCO E CIRO ALIGHIERO;
CATTANEO MARIA LUISA, quale erede di BANCORA NATALINA tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINICIO CANNIZZARO, giusta delega in calce al controricorso; controricorrenti - nonchè contro BIANCHI SESITO, BEGHETTO SERGIO; - intimati avverso la sentenza n. 214/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica -2- udienza del 19/02/04 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI; udito l'Avvocato Bassano BARONI, Nicolò PAOLETTI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso con conferma ago, rimessione a sezione lavoro per ulteriori motivi di censura. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel dicembre 1994 e nel gennaio 1995 l'Unità socio sanitaria locale di Como n. 11, poi divenuta Unità n. 5, otteneva dal locale Tribunale decreti ingiuntivi

contro

Giuseppe Bianchi ed altri qui indicati in epigrafe, aventi ad oggetto il pagamento di spese per ospitalitàospedal in case di cura psichiatriche. Proposta opposizione degli ingiunti e riuniti i giudizi, il Tribunale con sentenza del 27 ottobre 1999 dichiarava non dovute le somme e, riconvenzionali, in accoglimento delle domande condannava l'Unità sanitaria alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. Contro la decisione proponeva appello l'Azienda ospedaliera Sant'Anna, quale Gestione liquidatoria dell'Unità sanitaria, ma la Corte di Milano con sentenza del 20 settembre 2000 confermava, apportando solo alcune correzioni materiali e ritenendo, nel merito, che per il malato psichico fruente, insieme, di cura e prestazioni di tipo domestico, ossia sorveglianza e assistenza, le spese fossero interamente a carico del Servizio sanitario nazionale. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Azienda ospedaliera Sant'Anna di Como mentre il 5 Bianchi e litisconsorti resistono con controricorso. Memorie utrinque. MOTIVI DELLA DECISIONE Le Sezioni unite si pronunciano solamente sul primo motivo di ricorso, attinente alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ.. Con questo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 29 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 e 7 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 e sostiene giurisdizione della causa alla l'appartenenza trattandosi di esclusivą, amministrativa controversia relativa alle spese per gli alienati previste dall'art. 7 della legge 14 febbraio 1904 n. 36. Il motivo non è fondato. La questione di giurisdizione dev'essere ritenuto dairisolta, contrariamente a quanto controricorrenti, secondo il regime anteriore al d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, che ha innovato in materia di controversie riguardanti le prestazioni rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale con l'art. 33, comma 2, lett. f. Infatti, a dichiarato illegittimo in parte qua н costituzionale con l'art. 33 cit. dalla Corte ripristinatone il sentenza n. 292 del 2000 e contenuto dall'art. 7 1. 21 luglio 2000 n. 205, non interessa qui stabilire la data di entrata in vigore di quest'ultimo, ossia se essa coincida con l'entrata in vigore della stessa legge n. 205 (in tal senso Cass. 23 gennaio 2002 n. 777) oppure se Queste valga tutt'ora l'art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998, che lasciò "ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998" (così, sembra, Corte cost. n. 123 del 2002). In ogni caso, trattandosi di controversie iniziate nel 1994 e 1995, il riparto della giurisdizione segue il regime precedente il 30 giugno 1998. In tale regime l'art. 7 1. 14 febbraio 1904 n. contenente disposizioni sui manicomi e sugli 36, stabiliva: = le controversie relative alle spere per gli alienati, alienati nelle quali siano interessati lo Stato più province, ○ comuni ० istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano l'obbligo del mantenimento degli alienati, appartenenti a province diverse, sono di competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato (primo comma). Tutte le altre controversie di tal natura sono di competenza della giunta Н provinciale amministrativa in sede contenziosa (secondo comma)". Soppresse le giunte provinciali amministrative l'ordinamento costituzionale repubblicano ed con i i tribunali amministrativi regionali, istituti l'art. 7, secondo comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 ha attribuito ai medesimi, in sede di giurisdizione esclusiva, i casi previsti dall'art. 29 t. U. 26 tra i quali le controversie giugno 1924 n. 1054, relative alle spese per gli alienati previste nell'art. 7 1. n. 36 del 1904. L'ordinamento sostanziale in questa materia ha subito, dopo il 1971, diversi mutamenti. Le prestazioni sanitarie sono state poste a carico del Servizio sanitario nazionale degli artt. 1 e 75 della legge istitutiva 23 dicembre 1978 n. 833, mentre l'art. 30 1. 27 dicembre 1983 n. 730 ha distinto fra attività socio assistenziali, a carico finanziario di enti locali e regioni, e 23 attività di rilievo sanitario, a carico del fondo sanitario nazionale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985 ha poi introdotto precisazioni relativamente alla cura ed al recupero fisiopsichico dei malati mentali (vedi Cass. 20 novembre 1996 n. 10150). е 7 н Non vi sono state però innovazioni, fino all'entrata in vigore del citato art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, in materia di giurisdizione, onde le controversie sulle spese per gli alienati rimasero soggette alla previsione del citato art. 7 1. n. 36 del 1904. Si trattava però di controversie per dell'ente amministrativo compe-l'identificazione tente per la spesa, vale a dire del soggetto pubblico, titolare passivo del rapporto obbligatorio, e ciò sia che la pretesa di pagamento ente ° di rimborso venisse avanzata da altro 1501;
pubblico (Cass. Sez. un. 20 febbraio 1985 n. 18 gennaio 1971 n. 92;
19 ottobre 1990 n. 10180;
13 luglio 1993 n. 7705) sia da un privato (Cass. 20 febbraio 1999 n. 88). Quando, per contro, un soggetto pubblico chiedesse ad un privato il rimborso di spese di ospedalità per il ricovero di infermi di mente, la fattispecie esulava dalla previsione dell'art. 7 1. n. 36 del 1904 e, quindi, dell'art. 7 1. n. 1034 contenutodel 1971 e la controversia, di ordinario.civilistico, apparteneva al giudice L'art. 4, primo comma, 1. 3 dicembre 1931 n. 1580 н prevedeva che, contro le pretese delle pubbliche 8 RG 22621/01 amministrazioni per "spese di spedalità manicomiali", i ricoverati o i loro eredi propone opposizione innanzi "all'autorità giudiziaria, competente per valore, del luogo ove ha sede l'amministrazione dell'ente creditore". Vedi, in termini, Sez. un. 26 febbraio 1999 n. 102.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi