Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/09/2014, n. 19398

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L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/09/2014, n. 19398
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19398
Data del deposito : 15 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Presidente -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. B F - Consigliere -
Dott. B F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16213/2008 proposto da:
TRICARICO DONATELLA C.F. TRCDTL71R61C588I, domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI N. 30, presso lo studio dell'avvocato L M, rappresentata e difesa dall'avvocato RO M E, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
COSENTINO ROCCO, SGRÒ FILORETO, MANGLAVITI DOMENICO;

- intimati -

e sul ricorso 18985/2008 proposto da:
MANGLAVITI DOMENICO c.f. MNGDNC57E05H970T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato M R D, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TRICARICO DONATELLA, COSENTINO ROCCO, SGRÒ FILORETO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1042/2007 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 07/06/2007 R.G.N. 1790/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito l'Avvocato DAMIZIA MARIA ROSARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine per il rigetto del ricorso principale;
inammissibilità del ricorso incidentale.
FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza 7.6.2007 la Corte d'appello di Catanzaro, confermando in parte la sentenza del Tribunale di Paola del 17.11.2004, ha rigettato l'impugnativa di licenziamento e la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive proposte da Tricarico Donatella nei confronti dei medici titolari dello studio odontoiatrico presso il quale aveva lavorato come assistente dal 1987 al 1997;
con la medesima sentenza la Corte, in riforma sul punto della sentenza impugnata, ha condannato i medici al pagamento del contributi previdenziali per ciascuno dei periodi per i quali erano stati, in momenti diversi e consecutivi, datori di lavoro della Tricarico.

2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto, quanto al licenziamento, che la lavoratrice non aveva fornito prova del recesso datoriale che assumeva esser stato intimato oralmente e, quanto alle differenze retributive, che la domanda era basata sull'asserito svolgimento di un maggior orario di lavoro rispetto a quello già retribuito, in ordine al quale la prova nella specie non era stata data con le dichiarazioni dei testi, ne' era stato prodotto il contratto collettivo a dimostrazione di un orario contrattuale in ipotesi diverso e maggiore. La Corte ha invece ritenuto pacifico il rapporto di lavoro con i tre convenuti in successione tra loro ed ha condannato i datori di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione al lavoro svolto dalla lavoratrice e per i quali era stato dimostrato il pagamento della retribuzione.

3. Ricorre avverso tale sentenza la lavoratrice per tre motivi;

resiste con controricorso solo Magliaviti, il quale propone ricorso incidentale per un motivo;
le altre parti sono rimaste intimate.

4. I ricorsi devono preliminarmente essere riuniti in quanto proposti contro la medesima sentenza.

5. Con il primo motivo del ricorso principale, la lavoratrice deduce il vizio di motivazione della sentenza per aver contraddittoriamente riconosciuto l'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali e negato il diritto a differenze retributive, per aver trascurato le prove conducenti alla dimostrazione del maggior orario di lavoro espletato e per aver trascurato che il diritto a differenze retributive poteva configurarsi anche in relazione all'orario di lavoro provato.

6. Il motivo è inammissibile per

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