Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/11/2019, n. 31333

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L'esenzione dall'imposta di donazione e successione di cui all'art. 3, comma 4 ter, del d.P.R. n. 346 del 1990, per i trasferimenti di quote sociali e di azioni in favore dei discendenti e del coniuge, non si applica ai parenti in linea collaterale di terzo grado, indicando l'espressione "discendente" solo il legame di sangue tra due soggetti legati da un vincolo di ascendenza-discendenza in linea retta di primo grado (padre-figlio), di secondo grado (nonno-nipote) o di gradi ulteriori (nonno-pronipote) ed essendo le norme agevolative in materia fiscale di stretta interpretazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/11/2019, n. 31333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31333
Data del deposito : 29 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

. Con distinti ricorsi B.L. e B.S. impugnavano davanti alla Commissione Provinciale di Perugia due avvisi di accertamento, notificati in data 17/10/2008, emessi dall'Agenzia delle Entrate di Perugia di liquidazione della somma di Euro 33.030 a titolo di recupero imposte del registro e di bollo in dipendenza dell'atto pubblico del 24/12/2007 con il quale B.L. donava a B.S. parte delle quote della società Immobiliare srl con sede in Perugia, Fraz. (---).



2. La CTP di Perugia riuniva i ricorsi e li accoglieva



3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e l'adita Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria accoglieva l'appello osservando: a) che gli avvisi di liquidazione erano da considerare legittimi posto che la norma che individua i destinatari dell'esenzione dal pagamento dell'imposta nei discendenti e nel coniuge non poteva che riferirsi ai discendenti in linea retta con esclusione degli altri parenti discendenti dallo stesso stipite;
b) che l'imponibile era già noto ai contribuenti mentre l'aliquota era stata indicata per il tramite del relativo riferimento normativo.



4. Avverso la sentenza della CTR B.L. e B.S. hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. L'amministrazione si è costituita depositando controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, e dell'art. 118 disp att. c.p.c. nonchè dell'art. 111 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. In particolare si dolgono i contribuenti del fatto che il Giudice di seconde cure avrebbe reso una motivazione del tutto carente ed in ogni caso apparente sul punto decisivo della controversia costituito dal mancato riconoscimento dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 3, comma 4 ter.



1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 342 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4;
la sentenza sarebbe nulla per violazione del principio tra chiesto e pronunciato non avendo il Collegio esaminato la preliminare eccezione degli appellati di inammissibilità dell'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, in quanto privo di specifici motivi di appello e di specifiche censure alla sentenza di primo grado.



1.2 Con il terzo motivo la sentenza viene censurata per violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 78, lett. a, nonchè dell'art. 75 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR illegittimamente escluso dal novero dei destinatari dell'esenzione in esame i parenti in linea collaterale in quanto ragioni di ordine testuale, sistematico e teleologico imponevano di seguire un interpretazione non restrittiva della nozione di "discendenti" inserendovi anche parenti in linea collaterale.



1.3 Con il quarto motivo la sentenza viene criticata per insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dal concetto di parentela collaterale.



2. La prima e la quarta censura, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondate.



2.1 Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la CTR, dando per pacifici gli elementi di fatto della controversia sottoposta al suo esame, ha, sia pur in maniera sintetica, compiutamente dato conto della ragioni in diritto poste a fondamento dell'accoglimento dell'appello. In particolare i giudici di merito hanno seguito una ben precisa linea interpretativa del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter, che li ha portati ad escludere l'estensione della esenzione anche ai parenti

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