Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 3349

CASS
Sentenza
7 aprile 1999
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Sentenza
7 aprile 1999

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Massime • 1

La parte vittoriosa nel merito in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale - difettando il presupposto della soccombenza - relativamente ad errati presupposti di fatto sui quali si sia fondata la sentenza che abbia comunque accolto la sua domanda in forza di "causa petendi" non diversa da quella prospettata. Infatti, solo nel caso in cui si verifichi tale divergenza, la parte che ha proposto la domanda, pur accolta, deve ritenersi virtualmente soccombente, essendo stati rigettati i presupposti della domanda stessa, per sostenere i quali essa è tenuta a proporre ricorso incidentale, allo scopo di evitare la formazione del giudicato. Viceversa, le parti della sentenza che riguardino questioni prive di autonomia rispetto alla situazione di cui si chiede la tutela , e non aventi valore di presupposto indispensabile per la decisione, non sono suscettibili di passare in giudicato. Ne consegue che, in relazione agli stessi, la parte vittoriosa non ha interesse a proporre appello incidentale. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la parte, la cui domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva era stata accolta in prime cure, fosse tenuta a proporre appello incidentale nei confronti della sentenza che la aveva vista vittoriosa, pur erroneamente anticipando la data della accessione invertita, in virtù della circostanza che la irreversibile trasformazione del bene era avvenuta prima della scadenza triennale della occupazione, ciò che aveva dato luogo alla eccezione, in appello, da parte del Comune soccombente, di prescrizione del diritto fatto valere, accolta dalla Corte d'appello proprio sul presupposto del difetto di appello incidentale sul punto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 3349
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3349
Data del deposito : 7 aprile 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ LU MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso l'avvocato S. FIDENZIO, rappresentata e difesa dagli avvocati ERIK FURNO, GIUSEPPE OLIVIERI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
COMUNE DI BOSCOREALE;

- intimato -

e sul 2^ ricorso n. 13232/96 proposto da:
COMUNE DI BOSCOREALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAFFARELLETTA 5, presso l'avvocato G. CAIAZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato FELICE CACACE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ZZ LU MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso l'avvocato S. FIDENZIO, rappresentata e difesa dagli avvocati ERIK FURNO, GIUSEPPE OLIVIERI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2251/95 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07/12/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/98 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Olivieri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 10.9.1988 IA IA ZO convenne avanti al Tribunale di Napoli il Comune di Boscoreale, chiedendone la condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma corrispondente al valore venale di un suo terreno occupato in via d'urgenza dal Comune il 5 maggio 1981, senza che alla scadenza triennale dell'occupazione fosse stata emesso decreto di esproprio.
Il Comune, nel costituirsi, eccepì il perdurare dell'occupazione, perché prorogata per legge. Con sentenza 15/27 ottobre 1993, l'adito Tribunale condannò il Comune a pagare alla ZO a titolo di controvalore del terreno la somma di L.189.505.000 oltre interessi dal marzo 1982, e di L.

3.182.000 per nove mesi di occupazione legittima, avendo ritenuto realizzata entro tale più breve termine (rispetto a quello triennale di occupazione) la irreversibile trasformazione del bene per costruzione dell'opera pubblica e, quindi, la definitiva acquisizione del suolo da parte del Comune. Quest'ultimo propose appello, eccependo per la prima volta la prescrizione del diritto azionato dalla ZO.
Con sentenza 20 novembre / 7 dicembre 1995, la Corte d'Appello ha accolto il gravame, limitando la condanna del Comune al pagamento della sola indennità di occupazione legittima, sull'assunto che avendo il Tribunale, sia pure erroneamente, anticipato al marzo 1982 l'accessione invertita del terreno in favore del Comune, doveva ritenersi maturata, in difetto di appello incidentale sul punto da parte della ZO, la prescrizione del diritto risarcitorio. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso IA IA ZO sulla base di due motivi. Il Comune di Boscoreale resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale sulla base di un motivo, cui la ZO resiste con controricorso. La ricorrente principale ha altresì proposto memoria. MOTIVI DELTA DECISIONE
I ricorsi debbono essere previamente riuniti al sensi dell'art.335 c.p.c. Col primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2947 1^ comma, 2962, 2909 c.c.;

329, 333 e 346 c.p.c., nonché per vizio di motivazione, argomentando che la ZO, vincitrice in primo grado, non era tenuta a proporre appello incidentale su una questione, quale la data in cui si sarebbe

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