Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2022, n. 34891

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2022, n. 34891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34891
Data del deposito : 20 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M C nato a NAPOLI il 19/11/1991 avverso l'ordinanza del 15/04/2022 del TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMAfissato il ricorso con il rito scritto, udita la relazione svolta dal Consigliere S A;
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. N S, difensore di C M, che ha concluso per raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di C M avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino in data 30 marzo 2022 con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio plurimo (artt. 81, 56, 575 cod. pen. — capo A) e di detenzione e porto di un'arma comune da sparo (artt. 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 — capo C), ritenendo sussistenti la gravità indiziaria e le esigenze cautelari.

2. Ricorre C M, a mezzo del difensore avv. N S, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione. Il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti, avendo egli sparato a solo scopo difensivo, senza volontà omicida, nonché la qualificazione giuridica del reato di cui al capo C), non trattandosi di un'arma da guerra, sicché il fatto doveva essere riqualificato a norma dell'art. 697 cod. pen., e, comunque, doveva essere concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, trattandosi di una pistola Beretta cal. 7,65. Quanto alle esigenze cautelari, non è stato tenuto presente l'atteggiamento collaborativo dal quale doveva dedursi l'adeguatezza di una misura meno afflittiva.
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