Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/08/2024, n. 23332

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Massime1

L'art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque in relazione ad una domanda di risarcimento danni derivanti da incendio, originato, nella prospettazione attorea, dall'omessa eliminazione di sterpaglie cresciute sugli argini di un'opera idraulica).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/08/2024, n. 23332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23332
Data del deposito : 29 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 1558/2022 Numero sezionale 195/2024 Numero di raccolta generale 23332/2024 Data pubblicazione 29/08/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: Oggetto: Tribunale Superiore delle dott. Pasquale D'Ascola - Presidente Aggiunto Acque - competenza - delimitazione - danni da incendio sprigionatosi da dott. G T - Presidente di Sezione sterpaglie incolte cresciute su argini di dott.ssa M A - Presidente di Sezione opera idraulica - sussistenza. dott. A G - Consigliere dott. O D M - Consigliere dott. M B - Consigliere dott.ssa C M - Consigliere dott. G F T - Consigliere dott. M R - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 1558/22 proposto da: -) G G, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato M A;

- ricorrente -

contro

-) Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati E F e A G;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, 16 dicembre 2021 n. 2958;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2024 dal Consigliere relatore dott. M R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G B N che ha concluso per il rigetto del ricorso e l'affermazione della competenza del Tribunale delle Acque;
udito, per la parte ricorrente, l'Avvocato M A e per la parte controricorrente l'Avvocato A G;
Pagina 3 Numero registro generale 1558/2022 Numero sezionale 195/2024 Numero di raccolta generale 23332/2024 Data pubblicazione 29/08/2024 FATTI DI CAUSA 1. G G è proprietario di un uliveto. A luglio del 2010 alcuni ulivi del suo fondo vennero arsi da un incendio. A settembre dello stesso anno G G convenne dinanzi al Giudice di pace di Cerignola il Consorzio per la Bonifica di Capitanata, indicandolo come responsabile dell'incendio e chiedendone la condanna al risarcimento, quantificato in euro 2.893,40. L'attore a fondamento della domanda dedusse che il Consorzio, proprietario di un canale irriguo, aveva trascurato di eliminare le sterpaglie cresciute sulle sue sponde, dalle quali si era sprigionato l'incendio che provocò il danno al suo fondo.

2. Il Consorzio si costituì eccependo l'incompetenza del giudice adìto, in favore di quella del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Nel merito, dedusse che il corso d'acqua indicato dall'attore come “canale” era in realtà un rivo naturale, come tale di proprietà demaniale ed alla cui manutenzione era tenuto lo Stato.

3. Con sentenza 13.4.2016 n. 266 il Giudice di pace di Cerignola ritenne sussistere la propria competenza e accolse la domanda. La sentenza fu appellata dal Consorzio.

4. Con sentenza 16.12.2021 n. 2958 il Tribunale di Foggia accolse il gravame e declinò la propria competenza in favore di quella del Tribunale Regionale delle Acque. Il Tribunale motivò la propria decisione come segue: -) il danno di cui l'attore aveva chiesto il risarcimento era stato causato dall'omessa manutenzione di un canale;
-) il canale è un'opera idraulica;
-) le domande di risarcimento dei danni causati dal difetto di manutenzione di un'opera idraulica sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque;
Pagina 4 Numero registro generale 1558/2022 Numero sezionale 195/2024 Numero di raccolta generale 23332/2024 Data pubblicazione 29/08/2024 -) infatti la domanda proposta da G G “finiva per risolversi in un sindacato diretto sulle valutazioni e sulle scelte di gestione del bacino operate (o non operate) dalla pubblica amministrazione”.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da G G con ricorso fondato su un motivo. Il Consorzio ha resistito con controricorso.

6. La causa venne originariamente fissata per la decisione in camera di consiglio per l'adunanza camerale del 27 settembre 2022. Con ordinanza interlocutoria 16.11.2022 n. 33710 il collegio giudicante ritenne che il ricorso andasse qualificato ex officio come regolamento necessario di competenza (applicando i princìpi più volte affermati da questa Corte: ex multis, Sez. U, Ordinanza n. 145 del 07/01/2013;
Sez. 2, Ordinanza n. 17438 del 06/12/2002), e rinviò la causa a nuovo ruolo per dar corso agli adempimenti previsti dall'art. 380 ter c.p.c.. Quindi, all'esito dell'adunanza del 12 luglio 2023, con ordinanza interlocutoria 28.7.2023 n. 23018 la causa è stata rimessa al Primo Presidente perché ne valutasse l'assegnazione alle Sezioni Unite della Corte, in considerazione del contrasto di giurisprudenza rilevato sull'oggetto del contendere.

7. G G ha depositato tre memorie ex art. 378 c.p.c., in occasione di ciascuna delle adunanze sopra indicate, nonché della odierna udienza. Il Consorzio ha depositato memoria prima della odierna udienza. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte sia in occasione dell'adunanza camerale del 12.7.2023, sia prima dell'odierna udienza, chiedendo in ambedue i casi il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso G G denuncia la violazione dell'art. 140 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775. Sostiene che la sua domanda si sarebbe dovuta qualificare come domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c., per la quale è competente Pagina 5 Numero registro generale 1558/2022 Numero sezionale 195/2024 Numero di raccolta generale 23332/2024 Data pubblicazione 29/08/2024 il giudice ordinario;
che il Tribunale avrebbe travisato i fatti posti a fondamento della domanda;
che la responsabilità del Consorzio da lui invocata “non si ricollega affatto al "governo delle acque pubbliche" né, tantomeno, si riduce ad apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione delle opere idrauliche o comunque scelte dalla P.A., dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque».

2. Con l'ordinanza interlocutoria sopra ricordata la III Sezione civile della Corte ha segnalato l'esistenza di orientamenti non conformi sul riparto di competenza tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale delle Acque, segnatamente nei giudizi di danno derivanti dal difetto di manutenzione di un'opera idraulica. Nell'ordinanza interlocutoria si osserva che: -) l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33 affida al Tribunale delle Acque la competenza a conoscere delle “controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione”;
-) tale norma è stata interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte nel senso che: a) al Tribunale delle Acque spetta la competenza a conoscere le domande di risarcimento di danni causati “dalla esecuzione, dalla manutenzione e dal funzionamento dell'opera idraulica”;
b) al giudice ordinario spetta la competenza a conoscere “le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque” (Cass. S.U. 1066/06);
-) tuttavia tale decisione delle Sezioni Unite, alla quali tutti i provvedimenti successivi hanno

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