Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2022, n. 05410

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2022, n. 05410
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05410
Data del deposito : 16 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa KATE TASSONE.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Cagliari il 2 luglio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto RO IA responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere falsamente dichiarato in autocertificazione finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 23 maggio 2012 in procedimento penale che il proprio nucleo familiare nell'anno d'imposta 2011 aveva conseguito un reddito imponibile complessivo di circa 5.000,00 euro, anziché di 102.682,00 euro, come in realtà emerso, «in particolare omettendo di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente, come imposto dall'art. 79, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002» (capo di accusa così modificato dal P.M. all'udienza dell'Il settembre 2018), fatto contestato come commesso il 23 maggio 2012, e, in conseguenza, senza circostanze attenuanti e con l'aumento per la con la recidiva qualificata, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia.

2.La Corte di appello di Cagliari il 23 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza, impugnata dall'imputato, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto.

3.Ricorre per la cassazione della sentenza RO IA, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi con i quali denuncia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il secondo, il terzo ed il quarto motivo).

3.1 Con il primo motivo censura la ritenuta violazione degli artt. 516, 518, 521 e 522 cod. proc. pen., con conseguente nullità ex art. 177 cod. proc. pen., in relazione alla modifica dell'imputazione originaria, effettuata dal P.M. all'udienza dell'Il settembre 2018 (il cui verbale si allega al ricorso), quanto all'accusa di avere violato l'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, per avere effettuato una falsa dichiarazione in ordine ai redditi percepiti nell'anno di imposta 2011, si è aggiunta quella di avere violato l'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, per avere omesso di comunicare variazione di reddito migliorativa. Si sarebbe così contestato all'imputato un fatto non già diverso, come si legge nella sentenza impugnata, ma radicalmente nuovo ed ulteriore, siccome strutturalmente "altro", omissivo anziché attivo, e posto in essere in data diversa: alla scadenza del trentesimo giorno dal termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza (ovvero dalla eventuale precedente comunicazione di variazione) e quindi dopo la presentazione dell'istanza, anziché il 23 maggio 2012, come in origine era stato contestato, cioè al momento del deposito della stessa.La diversità del momento della consumazione viene argomentata con richiamo alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul reato di cui all'art. 328, comma 2, cod. pen., anch'esso - si sottolinea - reato omissivo proprio a consumazione istantanea. Né avrebbe pregio l'argomento (che si legge alla p. 6 della sentenza impugnata) secondo cui la contestazione sarebbe stata soltanto meglio precisata, essendosi invece affiancata alla precedente contestazione, rimasta in piedi, una ulteriore, nuova ed autonoma. Del pari infondato l'altro argomento svolto, in subordine, della Corte territoriale, basato sull'essersi in presenza di un reato concorrente, disciplinato dagli artt. 517, 519 e 520 cod. proc. pen. (p. 8), poiché difetterebbe nel caso di specie il presupposto indefettibile prescritto dall'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. della unicità di azione o di omissione o di identità di disegno criminoso. Del resto, la stessa Corte di appello ha espressamente sottolineato (alla p. 7) «una certa sciatteria» nella formulazione dell'imputazione. La mancanza di consenso dell'imputato avrebbe necessariamente imposto la restituzione degli atti al P.M. per procedere nelle forme ordinarie: e l'avere proseguito il processo avrebbe determinato nullità che si denuncia con il ricorso.

3.2. Con il secondo motivo RO IA lamenta promiscuamente violazione degli artt. 79 e 95 del d.P.R. n. 115 del 2002 e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contradittoria e manifestamente illogica. Sul rilievo che l'iniziativa del P.M. con oggetto l'imputazione effettuata all'udienza dell'Il settembre 2018 non ha eliminato la condotta in precedenza contestata ma si è ad essa affiancata, si afferma che, quanto alla condotta di falsità nella dichiarazione depositata il 23 maggio 2012, il teste qualificato AR SI, funzionario dell'Agenzia delle entrate, sentito all'udienza dell'Il settembre 2018 (il cui verbale si allega), ha precisato chè si sarebbe dovuto fare riferimento alla dichiarazione dell'anno 2010, con la conseguenza - si ritiene - che correttamente in quel momento l'imputato ha indicato la somma di 5.000,00 euro, poiché non era ancora scaduto il termine per la

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